Sentenza n. 651/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza n. 1044/2024 emessa dal Tribunale di Avellino – Sezione Lavoro, pubblicata in data 7.11.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino – Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019-2022/2023, per l'importo complessivo di € 2.500
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo che la sentenza del Tribunale di Avellino – Sezione Lavoro era passata in giudicato, che era stata notificata all'amministrazione il 14 novembre 2024 ai fini dell'intimazione ad adempiere, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e che l'amministrazione non aveva dato esecuzione al comando giudiziale. Dopo una prima notifica eseguita presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, il TAR ha ordinato la rinnovazione della notifica presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno; la rinnovazione è stata effettuata e l'amministrazione si è costituita senza svolgere difese. La ricorrente ha chiesto l'attivazione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha verificato la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza: il titolo giudiziale era passato in giudicato, la notificazione ai fini dell'intimazione ad adempiere era stata eseguita e il termine dilatorio di 120 giorni era decorso. Dalla documentazione prodotta risultava inoltre che l'amministrazione non aveva dimostrato di avere riconosciuto e attivato il beneficio spettante. Il ricorso è stato quindi accolto e il Ministero è stato ordinato di attivare, entro 90 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, la Carta elettronica del docente in favore della ricorrente per l'importo complessivo di € 2.500 relativo agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. È stato nominato sin d'ora un commissario ad acta, con facoltà di delega, per il caso di ulteriore inadempimento. Il commissario dovrà compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione, inclusi gli eventuali atti di bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, senza poter opporre l'esaurimento degli stanziamenti o la carenza di cassa come impedimenti all'esecuzione del giudicato. Le spese di lite sono state poste a carico dell'amministrazione e liquidate in € 1.000, oltre accessori, rimborso forfettario e rifusione del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Prevedono il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo e consente l'adozione delle misure necessarie a dare esecuzione al titolo, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo all'amministrazione per l'esecuzione delle decisioni di condanna pecuniaria era decorso, rendendo procedibile l'azione esecutiva.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica del docente riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione ai fini dell'intimazione ad adempiere ed è decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
- In sede di ottemperanza, il giudice deve verificare in concreto se l'amministrazione abbia dato completa esecuzione alle statuizioni del titolo; la mancata prova dell'adempimento giustifica l'ordine giudiziale di esecuzione entro un termine assegnato.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinando il suo insediamento alla dichiarazione della parte sull'inutile decorso del termine assegnato e sulla perdurante inottemperanza.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie, comprese quelle contabili e di bilancio, per rendere possibile il pagamento dovuto.
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