Cassazione Penale, Sentenza n. 15158/2023 del 11/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP del 20/01/2022 adottata su istanza ex art. 669 c.p.p. per accertamento di ne bis in idem tra due sentenze (Tribunale di Latina 22/05/2014, irrevocabile 17/06/2019, e Tribunale di Velletri 18/09/2017, irrevocabile 23/06/2018). Il ricorrente deduce violazione dell'art. 669 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che i fatti decisi nei due procedimenti sono integralmente sovrapponibili (non solo la ricettazione ma anche le residue fattispecie riconducibili agli artt. 640 e 494 c.p.), e chiede annullamento dell'ordinanza che ha revocato la condanna per ricettazione pronunciata dal Tribunale di Latina
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza del GIP esponga un percorso motivazionale logico e coerente: l'identità del fatto sussisteva soltanto con riferimento alla ricettazione dell'assegno (medesimo assegno provento di furto a danno di Daniela Colombi) mentre per la truffa il Tribunale di Latina aveva condannato Esposito ma il Tribunale di Velletri aveva dichiarato il non doversi procedere per difetto di querela; per il delitto richiamato dall'art. 494 c.p. le due sentenze riguardano vicende diverse con persone offese distinte; per le ipotesi di falsificazione (artt. 477-482 c.p.) la condanna sussisteva solo nella sentenza del Tribunale di Velletri. Le ragioni difensive sono state considerate generiche e non idonee a scalfire il ragionamento del giudice di merito. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 669 cod. proc. pen.
Norma istruttoria invocata per la verifica del ne bis in idem; il giudice dell'esecuzione ha applicato la norma per valutare l'identità del fatto e ha limitato la sovrapposizione alle sole condanne per ricettazione riferite al medesimo assegno
art. 640 cod. pen.
Delitto di truffa: la Corte evidenzia che la condanna per truffa è presente solo nella sentenza del Tribunale di Latina mentre nel procedimento di Velletri è intervenuto il non doversi procedere per difetto di querela, sicché non sussiste identità integrale della fattispecie
art. 494 cod. pen.
Riferimento a fattispecie differenti con persone offese diverse nelle due sentenze, motivo per cui non può sussistere identità del fatto per quel capo
artt. 477-482 cod. pen.
Riguardanti la falsificazione di documenti (carta d'identità): la Corte rileva che la condanna per tali reati è presente solo in una delle sentenze, dunque non c'è identità di fatto su quel profilo
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la liquidazione delle spese e per la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per escludere l'operatività delle condizioni che avrebbero evitato l'obbligo di pagamento della somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il principio del ne bis in idem va valutato concretamente e può valere soltanto per alcune imputazioni quando le singole fattispecie non risultino integralmente coincidenti nei fatti e nelle vittime
- Per ottenere l'annullamento di un provvedimento che limita l'applicazione del ne bis in idem il ricorrente deve fornire una critica argomentata e specifica volta a dimostrare la sovrapponibilità integrale degli elementi fattuali e giuridici; asserzioni generiche sono insufficienti
- Differenze rilevanti quali vittime diverse, esiti processuali differenti (condanna vs. non doversi procedere) o condanne relative a distinti atti indebbero escludere l'identità del fatto
- Il rigetto del ricorso per inammissibilità può comportare la condanna alle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo condizioni eccezionali previste dalla giurisprudenza costituzionale
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14960/2023 del 11/04/2023
- Sentenza penale · 11 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14961/2023 del 11/04/2023
- Sentenza penale · 11 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14963/2023 del 11/04/2023
- Sentenza penale · 11 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14964/2023 del 11/04/2023
- Sentenza penale · 11 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14966/2023 del 11/04/2023
- Sentenza penale · 11 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14967/2023 del 11/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →