Sentenza n. 4695/2026 - Milano, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza N. 777/2025 pubblicata il 16/08/2025 del Tribunale Ordinario di Busto Arsizio, R.G. N. 1615/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all'obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che riconosceva la Carta Docente per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24 e condannava al pagamento delle spese
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza n. 777/2025 del Tribunale ordinario di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, pubblicata il 16 agosto 2025 e passata in giudicato per mancata impugnazione. La decisione aveva disapplicato l'art. 1, commi 121, 122 e 124, della l. 107/2015 per contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE, riconoscendo il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24 e condannando il Ministero ad accreditare 500 euro per ciascun anno, oltre alle spese di lite liquidate in 400 euro, accessori e contributo unificato di 21,50 euro. Nonostante la notifica della sentenza al Ministero presso la sede reale il 18 agosto 2025, l'Amministrazione non vi aveva dato esecuzione. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, verificando la notifica del titolo esecutivo, il suo passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni; ha quindi ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, cui spetta provvedere entro 60 giorni dalla richiesta della ricorrente. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, del d.l. 669/1996; non è riconosciuto compenso al commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. Il Ministero è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione ai difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Ritenuto pertanto che la domanda di ottemperanza va accolta, e il Ministero dell’Istruzione e del merito va conseguentemente condannato – sempre che nelle more non abbia ancora ottemperato alla sentenza – a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia in epigrafe nel termine di novanta (90) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza stessa – o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore;
Il giudice dell'ottemperanza accoglie la domanda e ordina all'Amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro il termine fissato.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
il ricorso è stato ritualmente notificato il 7 luglio 2026, essendo decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, come convertito;
Il ricorso di ottemperanza contro l'Amministrazione è ritualmente proposto dopo il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
art. 14, comma 2, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
che il commissario ad acta eseguirà le sentenze in epigrafe anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi dell’Amministrazione soccombente, ai capitoli di bilancio destinati in maniera specifica ai pagamenti in questione, all’istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, come convertito, e relativi decreti attuativi;
In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il commissario ad acta può provvedere mediante i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti o attraverso il pagamento in conto sospeso.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, accertati il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla sua notifica, il giudice può ordinare all'Amministrazione di eseguire integralmente la pronuncia entro un termine determinato.
- Il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di intervenire su richiesta della parte interessata qualora l'Amministrazione persista nell'inadempimento oltre il termine assegnato.
- Per dare esecuzione a un titolo giudiziale, il commissario ad acta può ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, del d.l. 669/1996.
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