Cassazione Penale, Ordinanza n. 04450/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla responsabilità per ricettazione è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per il delitto di ricettazione. L'unico motivo dedotto contestava l'affermazione di responsabilità, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto generico e manifestamente infondato perché sostanzialmente riproduttivo delle doglianze già formulate in appello e già disattese. In particolare, la sentenza impugnata aveva già spiegato con argomentazioni logico-giuridiche adeguate le ragioni per cui era stata ritenuta provata la provenienza delittuosa dei beni trovati nella disponibilità del ricorrente, quale presupposto della ricettazione.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
Richiamato in via descrittiva come delitto di ricettazione, per il quale occorre la prova della provenienza delittuosa dei beni costituenti il presupposto del reato.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già dedotte in appello e già esaminate e respinte dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
- La censura sulla ricettazione è manifestamente infondata se non incide sull'accertamento, già logicamente motivato, della provenienza delittuosa dei beni nella disponibilità dell'imputato, elemento costitutivo del reato presupposto.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, l'effetto pratico è la stabilizzazione della decisione di condanna già pronunciata nei gradi di merito, con conseguente addebito delle spese e della somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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