Cassazione Penale, Sentenza n. 38960/2023 del 25/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per omessa e insufficiente motivazione in relazione alla durata della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente per 1 anno e 6 mesi) applicata con la sentenza di applicazione della pena; la difesa ha sostenuto che quella determinazione era estranea all'accordo tra le parti e dunque soggetta all'obbligo di motivazione, e che il giudice non avrebbe adeguatamente spiegato i criteri adottati, tenendo conto anche dell'imminente entrata in vigore della riforma "Cartabia".
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile (poiché la statuizione oggetto del gravame era estranea all'accordo ratificato) ma lo ha comunque rigettato sul merito. Ha valutato che il Tribunale aveva fornito una motivazione, seppur sintetica, richiamando la gravità del fatto (investimento di un pedone sulle strisce da parte dell'imputato che superava un altro ciclomotore) e richiamando il parametro previsto dall'art. 218, comma 2, codice della strada; ha inoltre chiarito che la durata della sanzione amministrativa accessoria va determinata secondo i criteri dell'art. 218, comma 2, cod. strada e non secondo i criteri dell'art. 133 cod. proc. pen., sicché la motivazione sintetica che enuncia la valutazione dei criteri è adeguata. Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 50
introduzione del comma 2-bis all'art. 448 cod. proc. pen.
La norma ha limitato la proponibilità dell'impugnazione della sentenza di applicazione della pena a determinati motivi, ma non impedisce il ricorso con riferimento a statuizioni estranee all'accordo ratificato dal giudice
Art. 448 cod. proc. pen., comma 2-bis
Regola l'ambito di impugnabilità delle sentenze di applicazione della pena; il comma 2-bis delimita i motivi ammessi, ma non copre le statuizioni non riconducibili all'accordo terapeutico/pena
Art. 606, comma 2, cod. proc. pen.
Disciplina generale dei motivi di ricorso per cassazione applicabile alle statuizioni non rientranti nell'accordo di applicazione della pena
Art. 222 codice della strada
Prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida; la sua applicazione è distinta e autonoma rispetto alla pena principale
Art. 218, comma 2, codice della strada
Contiene i parametri specifici per la determinazione della durata delle sanzioni amministrative accessorie (quali la sospensione della patente); il giudice deve motivare con riferimento a questi criteri e non in base ai criteri penali
Art. 133 cod. proc. pen.
Contiene i criteri di determinazione della pena in senso penale; secondo la Corte non è il parametro da usare per la durata delle sanzioni amministrative accessorie
Art. 589-bis cod. pen.
Norma sostanziale relativa all'omicidio stradale; rilevante per la gravità del fatto considerata dal giudice ai fini della misura dell'accessorio
Massime di principio
- Quando una determinazione contenuta in una sentenza di applicazione della pena è estranea all'accordo tra le parti, quella determinazione può essere impugnata in Cassazione con i normali motivi di cui all'art. 606 c.p.p.
- La durata della sanzione amministrativa accessoria (es. sospensione della patente ai sensi dell'art. 222 C.d.S.) deve essere motivata con riferimento ai criteri previsti dall'art. 218, comma 2, C.d.S.; non devono essere utilizzati i criteri di valutazione dell'art. 133 c.p.p.
- L'obbligo motivazionale del giudice è assolto anche con una motivazione sintetica, purché indichi chiaramente l'elemento o i criteri di riferimento utilizzati: non è sempre necessaria una descrizione analitica e dettagliata del processo valutativo, nei limiti della discrezionalità del giudice.
- La presenza di una motivazione 'stringata' non è di per sé motivo di annullamento se è possibile ricavare dal testo la valutazione dei criteri rilevanti e la ragione della scelta.
- In ipotesi di applicazione della pena concordata, attenzione a distinguere le statuizioni coperte dall'accordo da quelle autonome (es. accessori amministrativi): queste ultime possono restare soggette a sindacato di legittimità in Cassazione.
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