Cassazione Penale, Sentenza n. 32042/2022 del 31/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del 01/10/2021 del Tribunale di Napoli che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revoca dell'ordinanza del 13/05/2021 che aveva rigettato la richiesta di revoca o sospensione dell'ingiunzione alla demolizione di opere abusive in Napoli, via vicinale Camaldolilli n.6 (procedimento RESA 272/2002). I ricorrenti deducono violazione di legge (art. 666, comma 2; artt. 125 e 192 c.p.p.) e motivazione illogica e apparente, sostenendo che la nuova istanza depositata il 14/06/2021, integrata con documenti (versamenti oneri e nota dell'Arch. Ciro Buono del 03/03/2021), rappresentava fatti e mezzi di prova nuovi e non una mera riproposizione della richiesta già rigettata.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Confermando il Tribunale, la Corte ritiene che la documentazione prodotta non rappresenti elementi nuovi tali da superare la preclusione prevista dall'art. 666 c.p.p.: la nota dell'Architetto è considerata riepilogativa e non prova nuova rispetto a quanto già valutato. Pertanto la nuova istanza è qualificata come mera riproposizione della stessa questione già decisa. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 666 c.p.p.
Consente al giudice di dichiarare inammissibile l'istanza di incidente di esecuzione quando essa costituisca mera riproposizione di una richiesta già rigettata; la Corte ha applicato questa preclusione ritenendo che non fossero prodotti fatti o prove nuovi rispetto alla precedente decisione
art. 125 c.p.p.
Richiamato dai ricorrenti come norma di riferimento procedurale, ma nella motivazione della Corte non emerge un'applicazione autonoma che abbia mutato l'esito: la decisione si fonda principalmente sulla preclusione ex art. 666
art. 192 c.p.p.
Citate dai ricorrenti in relazione a presunte violazioni probatorie; la Corte tuttavia valuta che non vi sia stato travisamento delle prove né la produzione di prove nuove idonee a fondare una nuova istanza
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende e per le spese processuali a carico dei ricorrenti
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamata per i limiti della motivazione del ricorso in cassazione; i ricorrenti hanno presentato i motivi nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come previsto dalla norma
Massime di principio
- La presentazione di una nuova istanza incidentale di esecuzione è inammissibile se consiste nella mera riproposizione di richieste già rigettate: occorre provare l'esistenza di fatti o documenti realmente nuovi non valutati in precedenza
- Documenti che si limitano a riepilogare o chiarire situazioni già esaminate dal giudice (es. note illustrative, sommari, motivazioni già disponibili) difficilmente saranno considerati "nuova prova"
- Per trasformare una riproposizione in una nuova istanza è necessario specificare chiaramente perché ogni elemento prodotto non poteva essere addotto prima o perché modifica concretamente la valutazione giuridica o di fatto posta a fondamento della precedente decisione
- Il ricorso in cassazione che censura l'inammissibilità deve comparare espressamente la documentazione nuova con la motivazione impugnata: affermazioni generiche sul carattere "nuovo" dei documenti sono insufficienti
- Il giudice può sanzionare con ammende e condanna alle spese le istanze considerate strumentali o meramente ripetitive; occorre dunque valutare il rapporto costi/benefici prima di riproporre una istanza già rigettata
- In casi simili, è consigliabile allegare una tabella comparativa che evidenzi punto per punto cosa sia effettivamente nuovo e allegare prove che dimostrino l'impossibilità di produrle prima (es. documenti acquisiti successivamente o certificazioni rilasciate dopo la prima decisione)
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