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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33609/2022 del 13/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo, funzionale alla confisca ex art. 416-bis, co. 7 c.p., riguardante due immobili siti a San Giuseppe Jato (via Vittorio Emanuele n.57 e via Mazzara n.64). Il ricorrente deduceva la mancata individuazione dell'immobile di sua proprietà (acquistato il 17/7/1986) e la mancanza di corrispondenza tra i beni indicati nel provvedimento e quelli effettivamente sequestrati, rilevando altresì una violazione dell'art. 104 delle norme di attuazione del c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che si trattasse, in sostanza, di un vizio di motivazione non spendibile in cassazione: il Tribunale del riesame aveva fornito una motivazione analitica e logica, spiegando la corrispondenza fra i due immobili originari e l'unitarietà dell'immobile risultante (per effetto di fusione dei subalterni, con indicazioni catastali), nonché la loro disponibilità al mandamento mafioso. I rilievi del ricorrente sono stati giudicati generici e insufficienti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 322-bis c.p.p.

    adito ex artt. 322 bis, c.p.p.

    indica la competenza del Tribunale del riesame per le impugnazioni dei provvedimenti cautelari; usata per inquadrare il ruolo del Tribunale della libertà in funzione di riesame

  • art. 416-bis c.p.

    confisca di cui all'art. 416 bis, co. 7, c.p.

    fonte normativa della confisca per il reato di associazione mafiosa; il sequestro preventivo era funzionale alla successiva confisca ex tale norma

  • art. 104 norme di attuazione del c.p.c.

    violazione, tra l'altro, della previsione dell'art. 104 delle norme di attuazione del c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per censurare la presunta mancata corrispondenza tra provvedimento e attuazione; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la corrispondenza

  • art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    norma richiamata dal Procuratore generale per motivare la mancata trattazione orale d'ufficio del ricorso in Cassazione

  • art. 616 c.p.p.

    condanna ai sensi dell'art. 616, c.p.p.

    consente la condanna per spese e ammende contro il ricorrente che propone ricorso manifestamente infondato o inammissibile; applicata per sanzionare l'inammissibilità del ricorso

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 2, n. 18951/2017 (Rv. 269656)

    Cass., Sez. 2, n. 18951 del 14.3.2017, Rv. 269656

    principio che il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro è ammesso solo per violazione di legge e che vizi meramente motivazionali non sono normalmente sindacabili in Cassazione, salvo vizi motivazionali talmente gravi da integrare violazione di legge

  • Decisione Corte Costituzionale n. 186 del 13.6.2000

    Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000

    richiamata a supporto dell'applicazione di sanzioni processuali quando il ricorso è manifestamente inammissibile e non è possibile ritenere l'attore immune da colpa

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso ordinanze su sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge; i vizi di motivazione, se generici, sono inammissibili.
  • Per censurare la corrispondenza tra beni indicati nel provvedimento e beni effettivamente sequestrati è necessario dedurre censure specifiche e fornire prove documentali precise (identificativi catastali, atti di proprietà, elementi di fatto che dimostrino la divergente individuazione dei beni).
  • Una motivazione dettagliata del giudice di merito, che ricostruisca le vicende dei beni (es. fusione di subalterni, identificazione catastale, disponibilità da parte di terzi) rende difficilissima la censura in cassazione.
  • Rilievi difensivi generici o ripetizioni di argomentazioni già esaminate dal giudice d'appello sono spesso dichiarati inammissibili e possono comportare sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • In materia di misure reali connesse a reati di stampo mafioso, i giudici pongono attenzione alla disponibilità dei beni da parte del mandamento e all'unitarietà del compendio, per valutare l'idoneità del sequestro/ confisca.

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