Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22143/2022 del 13/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una società concessionaria della riscossione contro un'operazione societaria con cui una società debitrice aveva conferito un ramo d'azienda a un'altra società, acquisendone contestualmente partecipazioni sociali di rilevante valore nominale, e da una successiva cessione di quote riferita alla medesima operazione. Il giudice di primo grado aveva accolto parzialmente la domanda dichiarando inefficace verso la creditrice l'atto di conferimento. In appello i soccombenti deducevano, per quanto poi rilevante in cassazione, l'omessa pronuncia su una ulteriore domanda revocatoria relativa all'atto di cessione delle quote a favore di un terzo, sostenendo che ciò avrebbe inciso anche sulla valutazione dell'altro atto, e contestavano la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria, in particolare l'eventus damni e la scientia fraudis. Con il primo motivo lamentavano violazione dell'art. 2901 c.c., sostenendo che il conferimento aveva sostituito beni aziendali con una partecipazione societaria di € 1.200.000,00 comunque aggredibile; con il secondo motivo denunciavano omessa pronuncia sull'atto di cessione delle quote del 1 settembre 2008; con il terzo motivo contestavano la quantificazione del credito originario della creditrice. La Corte territoriale aveva rigettato l'appello, ritenendo che il trasferimento avesse reso più difficile la soddisfazione del credito e che non fosse necessaria la totale compromissione del patrimonio del debitore, essendo sufficiente una variazione anche qualitativa della garanzia patrimoniale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure mirassero, nella sostanza, a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che, quanto ai profili di omesso esame di fatti decisivi, operava la preclusione derivante dalla doppia conforme ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., poiché le decisioni di primo e secondo grado erano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese per difetto di difesa dell'intimato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria ordinaria richiede che l'atto del debitore renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito; non è necessaria la totale compromissione del patrimonio, potendo rilevare anche una modifica qualitativa della garanzia patrimoniale.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il vizio dedotto per violazione o falsa applicazione di legge, ma non può essere usato per ottenere una rivalutazione del fatto quando la censura investe in realtà l'accertamento di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo non è ammissibile se si risolve nella richiesta di riesame del materiale istruttorio o è precluso dalla doppia conforme.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, è inammissibile la censura ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. relativa all'omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, prevedendo l'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nell'azione revocatoria ordinaria non occorre che l'atto del debitore annulli integralmente la garanzia patrimoniale del creditore: è sufficiente che renda il soddisfacimento più incerto o più difficile, anche attraverso una variazione qualitativa dei beni aggredibili.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio o dei fatti storici già scrutinati dal giudice di merito, poiché l'apprezzamento delle prove compete in via esclusiva al giudice del merito.
  • Il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. è inammissibile quando la doglianza si traduce in una critica alla valutazione delle prove o quando opera la preclusione della doppia conforme.
  • La doppia conforme sussiste anche quando le decisioni di primo e secondo grado siano sorrette dal medesimo impianto argomentativo sui fatti principali, pur con aggiunte esplicative del giudice d'appello.
  • La censura per violazione di legge non può essere utilizzata per rimettere in discussione accertamenti di fatto mascherando come errori di diritto contestazioni che richiedono, in realtà, un nuovo giudizio sul merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.