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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35153/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gangemi ha impugnato la sentenza di appello rilevando: 1) vizio di motivazione sull'attendibilità delle dichiarazioni di Bencivenga Valter; 2) violazione dell'art. 63, comma 2, c.p.p. per mancata declaratoria di inutilizzabilità delle medesime dichiarazioni; 3) errata qualificazione giuridica (richiesta derubricazione ai sensi dell'art. 393 c.p. per pretesa legittima recupero di un capitale anticipato); 4) vizio di motivazione rispetto al riconoscimento dell'aggravante di tipo mafioso (art. 416-bis.1 c.p.); 5) illegittimo rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato e conseguente perdita della diminuzione di pena correlata; 6) mancato riconoscimento dell'attenuante dell'art. 62 n.6 c.p. e delle attenuanti generiche con prevalenza sulle aggravanti e eccessività della pena. Il Comune di Aprilia ha impugnato la stessa sentenza di appello sul punto civile, lamentando contraddittorità: i giudici d'appello avevano riconosciuto la gravissima portata dei fatti e l'allarme sociale ma, contraddittoriamente, avevano escluso la sussistenza di un danno risarcibile alla collettività, omettendo di applicare il principio secondo cui, nell'azione civile nel processo penale, l'accertamento di un fatto potenzialmente idoneo a produrre danno legittima una pronuncia generica di condanna al risarcimento.

La decisione

Sul ricorso di Gangemi la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto insindacabile in questa sede la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni (se congruamente motivate), ha giudicato manifestamente infondate o aspecifiche le censure sulla motivazione, sull'aggravante mafiosa, sulla qualificazione giuridica, sulla richiesta di rito abbreviato condizionato e sulle attenuanti; ha condannato Gangemi al pagamento delle spese e inflitto, per profili di colpa, una ammenda di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Sul ricorso del Comune di Aprilia la Corte ha invece accolto la doglianza: ha ritenuto contraddittoria la motivazione della Corte d'appello che da un lato descrive la pervasività della condotta e l'allarme sociale, e dall'altro esclude la sussistenza di un danno risarcibile; pertanto la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili e ha disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello (rimettendo anche le questioni attinenti alle spese di quel grado).

Norme richiamate

  • art. 63, comma 2, codice di procedura penale

    Le dichiarazioni rese da chi ha la veste di indagato sono utilizzabili con le garanzie previste; la Corte d'appello ha valutato che al momento delle escussioni non sussistevano indizi non equivoci di reità a carico di Bencivenga, quindi non andava dichiarata l'inutilizzabilità delle sue dichiarazioni

  • art. 393, codice penale

    Riguarda l'ipotesi di esercizio di un diritto soggettivo o di adempimento di un obbligo; la Corte d'appello ha escluso la derubricazione percheé le somme richieste sarebbero state l'ingiusto profitto di reati (frode fiscale) e non un diritto tutelabile

  • art. 416-bis.1, codice penale

    L'aggravante di tipo "mafioso" può essere riconosciuta anche sulla scorta di un complesso di elementi che denotino modalità mafiose; la Corte d'appello ha ritenuto configurata la circostanza aggravante sulla base degli elementi fattuali ricostruiti

  • art. 62, comma 1, n.6, codice penale

    Attenuante per essersi DAVvero riparato il danno o per aver manifestato segni di ravvedimento; la Corte ha ritenuto che la donazione e le offerte non integrassero una riparazione integrale tale da giustificare il riconoscimento dell'attenuante e la prevalenza sulle aggravanti

  • art. 99, comma 4 e art. 69, comma 4, codice penale

    La recidiva reiterata rientra tra le aggravanti che impediscono la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche

  • art. 185, comma 2, codice penale

    Norma citata dal Comune in relazione alla domanda risarcitoria (contesto della responsabilità civile connessa al reato); la Corte ricorda che l'azione civile nel processo penale ha regole peculiari, consentendo la pronuncia generica di condanna al risarcimento

  • artt. 2043, 2059, 2729 codice civile

    Riferimenti al danno civile: art. 2043 (illecito civile), art. 2059 (danno non patrimoniale), art. 2729 (presunzione semplice di danno-conseguenza in presenza di reati gravi); la Corte ha richiamato che per la parte civile nel processo penale è sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di danno e che la presunzione può essere superata solo con argomentazioni di segno contrario

Massime di principio

  • La valutazione della credibilità delle dichiarazioni testimoniali o della persona offesa è questione di fatto riservata ai giudici di merito e non è sindacabile in Cassazione se la motivazione è congrua e priva di manifeste contraddizioni
  • Le dichiarazioni rese da un soggetto vanno ritenute inutilizzabili ai sensi dell'art. 63, comma 2, c.p.p. solo se, al momento dell'escussione, sussistevano indizi non equivoci di reità tali da attribuirne la qualità di indagato in relazione ai reati connessi
  • Il riconoscimento dell'aggravante "di tipo mafioso" può fondarsi su un insieme di elementi fattuali che denotino modalità intimidatorie e pervasività, anche in assenza di formale appartenenza a un sodalizio
  • La negazione del rito abbreviato condizionato va valutata con un criterio "ex ante" sulla novità e decisività della prova richiesta e sulla compatibilità con le ragioni di economia processuale; tale valutazione è rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo in presenza di vizio di motivazione
  • Nell'azione civile esercitata nel processo penale la parte civile pubblica non è tenuta a provare integralmente il danno e il nesso di causalità: l'accertamento di un fatto potenzialmente idoneo a cagionare danno legittima la pronuncia generica di condanna al risarcimento, lasciando al giudice civile la quantificazione
  • Una sentenza contiene due percorsi motivazionali (penale e civile): se la parte penale riconosce la pervasività della condotta e l'allarme sociale, il rifiuto della condanna civile per contraddittorietà o per applicazione di standard probatori non richiesti può determinare l'annullamento limitato alle statuizioni civili
  • Le censure ripetitive e meramente argomentative giaà discusse in appello, senza contestare specificamente la motivazione della corte d'appello, sono spesso dichiarate inammissibili per aspecificità in Cassazione

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