Sentenza n. 3207/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza n. 14744 del 2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato in parte irricevibili e in parte inammissibili i ricorsi contro la delibera della Giunta di Roma Capitale n. 371 del 2022, le ordinanze sindacali n. 115 del 2023 e n. 38 del 2024 e la delibera della Regione Lazio n. 684 del 2023
Esito
Favorevole al resistente (enti pubblici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno contestato la sentenza del TAR Lazio sostenendo che le ordinanze sindacali n. 115 del 2023 e n. 38 del 2024 non fossero meramente confermative della delibera della Giunta di Roma Capitale n. 371 del 2022, ma avessero introdotto una disciplina autonoma e innovativa delle limitazioni alla circolazione nella ZTL Fascia Verde. Sono state dedotte differenze nella platea dei veicoli interessati, nelle deroghe per i veicoli di interesse storico e collezionistico e nelle conseguenze derivanti dal superamento delle soglie di allerta ambientale. In subordine, gli appellanti hanno sostenuto che gli atti fossero atti di conferma, comunque autonomamente impugnabili, perché adottati all'esito di una nuova istruttoria. Poiché le ordinanze avevano cessato di produrre effetti, gli appellanti hanno chiesto anche l'accertamento della loro illegittimità ai fini risarcitori ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l'appello quanto alla domanda di annullamento, poiché le ordinanze impugnate avevano cessato di produrre effetti. Ha respinto la domanda di accertamento dell'illegittimità ai fini risarcitori. Ha confermato la valutazione del TAR secondo cui il ricorso di primo grado era inammissibile per originaria carenza di interesse: la delibera della Giunta di Roma Capitale n. 371 del 2022, la cui impugnazione era tardiva e quindi irricevibile, continuava comunque a produrre i propri effetti; pertanto, l'eventuale annullamento delle ordinanze successive non avrebbe procurato agli appellanti alcun vantaggio concreto e attuale. Le ordinanze sono state ritenute sostanzialmente riproduttive della delibera precedente, mentre le differenze evidenziate dagli appellanti erano migliorative e non idonee a fondare l'interesse a ricorrere. Il Collegio ha ritenuto irrilevante stabilire se gli atti successivi fossero meramente confermativi o atti di conferma, poiché tale distinzione riguarda l'autonoma impugnabilità, non il difetto di utilità concreta derivante dall'eventuale annullamento. L'art. 34, comma 3, c.p.a. è stato ritenuto applicabile solo quando l'inutilità dell'annullamento sopravvenga nel corso del giudizio, non quando l'interesse a ricorrere mancasse originariamente. I motivi riproposti sono stati assorbiti. Le spese del grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 34, comma 3, c.p.a.
L'accertamento dell'illegittimità ai fini risarcitori è possibile quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento non risulti più utile al ricorrente; non è invece consentito per superare un difetto originario di interesse a ricorrere.
art. 60 del Codice della strada
Richiamato in relazione ai veicoli di interesse storico e collezionistico, senza ulteriore interpretazione decisiva da parte del Collegio.
Massime di principio
- L'interesse a ricorrere deve essere concreto, attuale e idoneo a procurare un'utilità effettiva; il ricorso è inammissibile quando l'eventuale annullamento dell'atto non può arrecare alcun vantaggio al ricorrente perché resterebbe efficace un precedente atto sostanzialmente equivalente.
- L'accertamento dell'illegittimità del provvedimento ai fini risarcitori ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. presuppone che l'inutilità dell'annullamento sia sopravvenuta nel corso del giudizio; non può essere utilizzato quando il difetto di interesse a ricorrere era originario.
- La qualificazione di un atto successivo come meramente confermativo o come atto di conferma rileva per stabilirne l'autonoma impugnabilità, ma non supera il difetto di interesse quando l'eventuale annullamento dell'atto non produrrebbe un'utilità concreta perché permane efficace l'atto precedente.
- Differenze migliorative o meno gravose tra un atto successivo e il precedente atto presupposto non sono idonee, di per sé, a fondare l'interesse a ricorrere contro l'atto successivo, se quest'ultimo riproduce sostanzialmente divieti già efficaci in forza dell'atto precedente.
- La cessazione degli effetti degli atti impugnati determina l'improcedibilità della domanda di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse, salva la possibilità di accertamento ai fini risarcitori nei limiti previsti dall'art. 34, comma 3, c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 24 apr 2026Sentenza n. 906/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 24 apr 2026Sentenza n. 907/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 24 apr 2026Sentenza n. 908/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 24 apr 2026Sentenza n. 911/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 24 apr 2026Sentenza n. 912/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 24 apr 2026Sentenza n. 913/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →