Cassazione Penale, Sentenza n. 2889/2024 del 23/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello che lo aveva riconosciuto responsabile del reato di ricettazione di un ciclomotore. I motivi denunciati includevano: 1) inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione in relazione al contenuto delle dichiarazioni rese nell'immediatezza alla P.G., non verbalizzate né sottoscritte; 2) travisamento della prova concernente il verbale di ritrovamento del veicolo e la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni; 3) vizio di motivazione circa l'inattendibilità delle dichiarazioni rese in udienza dall'imputato; 4) violazione di legge (art. 648 c.p.) sulla sussistenza dell'elemento soggettivo della ricettazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere stato proposto con motivi non consentiti e comunque privi della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 2, e 591, comma 1, lett. c), c.p.p., oltre che manifestamente infondati. La Cassazione ha ritenuto che la prova del reato, in particolare l'elemento soggettivo della ricettazione, potesse emergere anche da elementi indiretti (es. la detenzione del mezzo di provenienza furtiva e l'omessa o non attendibile indicazione della provenienza). La prospettazione difensiva secondo cui il mezzo sarebbe stato prestato da un terzo in buona fede è stata giudicata implausibile e non dimostrata, e il rito abbreviato limitava la possibilità di formazione probatoria in contraddittorio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). Sentenza emessa a Roma il 21/12/2023.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in l. n.176 del 2020
Riferimento alle forme procedurali seguite nel procedimento; indica che il processo si è svolto secondo le modalità previste dalla norma emergenziale citata.
art. 581, comma 2, c.p.p.
La Corte ha richiamato la necessità di specificità dei motivi di ricorso per cassazione; il ricorso è stato ritenuto carente sotto questo profilo e quindi inammissibile.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Richiama le regole di ammissibilità dei motivi di cassazione; la mancanza di specificità e l'utilizzo di motivi non consentiti ha portato all'inammissibilità del ricorso.
art. 648 c.p. (ricettazione)
La norma sostanziale sulla quale verteva il giudizio: la Corte ha ritenuto soddisfatti gli elementi del reato, compreso l'elemento soggettivo, che può essere provato anche con elementi indiziari e dall'omessa indicazione della provenienza illecita della cosa.
art. 616 c.p.p.
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
giurisprudenza citata: Sez. 2, n. 50952 del 26/11/2013 (Telli)
Principio secondo cui solo se esiste una giustificazione non implausibile del possesso della cosa il giudice deve verificarne concretamente la fondatezza; utile per sostenere che l'onere di provare una spiegazione credibile incombe sull'imputato.
Massime di principio
- La detenzione di un bene di provenienza illecita, sorpresa in flagranza o durante un controllo, può costituire elemento decisivo per la ricettazione; l'elemento soggettivo può essere provato anche con indizi e comportamenti omissivi (es. mancata indicazione della provenienza).
- Se il difensore intende formare prove in contraddittorio per sostenere una spiegazione di buona fede (es. prestito da terzo), è preferibile optare per il rito ordinario anziché per il rito abbreviato, poiché quest'ultimo limita fortemente le possibilità probatorie.
- Le dichiarazioni rese immediatamente alla P.G. e non verbalizzate o non sottoscritte hanno valore probatorio ma la loro valutazione dipende dalla congruità e dalla corroborazione; la loro mera esistenza non garantisce l'esclusione dell'elemento soggettivo contrario.
- In cassazione i motivi devono essere consentiti dalla legge e formulati con la specificità richiesta dagli artt. 581 e 591 c.p.p.; motivi generici o non consentiti portano all'inammissibilità del ricorso.
- Per contestare l'elemento soggettivo di reati come la ricettazione occorre proporre elementi di fatto concreti e plausibili (testimonianze, documenti, riscontri) che rendano credibile la versione di buona fede; argomentazioni meramente assertive o implausibili difficilmente convinceranno il giudice.
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