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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15944/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un atto di confisca e dal conseguente avviso di irrogazione di sanzioni notificati a un contribuente che aveva introdotto in Italia alcuni monili provenienti dalla Svizzera senza dichiararli all'ingresso, dopo avere reso alla Polizia tributaria una dichiarazione negativa del tipo "non ho nulla da dichiarare". Il contribuente impugnava gli atti dinanzi alla C.T.P., che rigettava i ricorsi; in appello la C.T.R. della Lombardia confermava il rigetto, ritenendo sussistente un'occultazione dei beni per sottrarli alla tassazione e affermando la legittimità della confisca quale conseguenza della violazione dell'IVA all'importazione ex art. 70 d.P.R. n. 633/1972. In cassazione il ricorrente articolava due motivi: con il primo denunciava violazione o falsa applicazione degli artt. 70 d.P.R. n. 633/1972 e 282 d.P.R. n. 43/1973, sostenendo che la condotta potesse semmai integrare una temporanea esportazione/importazione ex art. 214 T.U.L.D., indipendentemente dall'omessa dichiarazione; con il secondo deduceva omesso esame di un fatto decisivo e lamentava, in sostanza, motivazione apparente o carente, oltre a una pretesa omissione di pronuncia sui motivi di appello e sulle circostanze del caso concreto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché mirava a una rivalutazione del fatto, presupponeva un regime di ammissione temporanea non richiesto e, secondo l'accertamento della C.T.R. non specificamente censurato, mancava la domanda necessaria nelle forme previste dal regolamento unionale; inoltre, in parte, la censura investiva la decisione di primo grado. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo: la doglianza era oscura quanto alla specifica censura proposta, la motivazione della C.T.R. non era apparente, non risultavano trascritti e localizzati i motivi di appello asseritamente omessi, e comunque non era indicato con precisione il fatto decisivo non esaminato. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato nei termini di legge.

Norme richiamate

  • art. 70 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato come base della disciplina dell'IVA all'importazione e del correlato regime sanzionatorio, ritenuto correttamente applicato dalla CTR in presenza di omessa dichiarazione all'ingresso

  • art. 282 d.P.R. n. 43/1973

    richiamato dalla parte ricorrente nel combinato disposto con l'art. 70 d.P.R. n. 633/1972; la Corte non accoglie la censura che ne denunciava la falsa applicazione

  • art. 214 T.U.L.D.

    invocato dal ricorrente per sostenere la riconducibilità della condotta a un regime di temporanea esportazione/importazione; la Corte osserva che tale regime presuppone una domanda specifica, pacificamente mancante

  • art. 205 Reg. UE n. 2446/2015

    indicato come fonte che specifica le modalità e il luogo di presentazione della domanda per il regime di ammissione temporanea

  • Reg. UE n. 952/2013

    richiamato quale codice doganale dell'Unione, integrato dal regolamento di esecuzione sulle modalità applicative

  • art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

    norma del motivo di ricorso per violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché tendeva a rivalutare i fatti

  • art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

    norma invocata per omesso esame di fatto decisivo; la Corte ne esclude l'ammissibilità nei limiti prospettati e rileva comunque la mancanza di specificità

  • art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.

    richiamato per affermare la necessità di specificità del ricorso, con trascrizione e localizzazione dei motivi di appello e dei fatti rilevanti

  • art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

    richiamato per la memoria depositata in sede camerale

  • Cass., Sez. L, 21.3.2014, n. 6733

    citata come precedente in tema di inammissibilità di censure riferite alla sentenza di primo grado

  • Cass., Sez. 3, 1.6.2021, n. 15276

    richiamata per sostenere che il ricorrente mirava in sostanza a una nuova valutazione dei fatti

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, una censura formalmente qualificata come violazione di legge è inammissibile quando, sotto la veste dell'errore di diritto, mira in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e dell'accertamento fattuale compiuto dal giudice di appello.
  • Il regime doganale di ammissione o importazione temporanea presuppone la presentazione di una specifica domanda nelle forme e nel luogo previsti dalla disciplina unionale; in assenza di tale domanda non può essere utilmente invocato per neutralizzare la disciplina sanzionatoria applicata all'omessa dichiarazione.
  • La doglianza di omessa pronuncia o di motivazione carente è inammissibile se il ricorrente non trascrive i motivi di appello asseritamente ignorati e non li localizza puntualmente negli atti processuali, in violazione dell'onere di specificità del ricorso per cassazione.
  • Il vizio di motivazione apparente non ricorre quando la sentenza impugnata espone, in modo logicamente coerente, le ragioni della decisione; la mera insoddisfazione della parte rispetto alla valutazione compiuta dal giudice non integra il vizio denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo è necessario indicare in modo chiaro quale fatto storico, discusso tra le parti, sia stato trascurato dal giudice e perché esso sarebbe decisivo; la generica lamentela sulla mancata considerazione delle circostanze di causa non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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