Cassazione Penale, Sentenza n. 23339/2022 del 15/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che li aveva ritenuti responsabili di lesioni aggravate (entrambi), di minaccia aggravata (Gennaro) e di un ulteriore fatto di lesioni aggravate (Carlo). I motivi principali: (1) violazione di norme processuali e pregiudizio del diritto di difesa per la trattazione del giudizio in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23 D.L. 149/2020 (normativa emergenziale) senza un avviso adeguato agli imputati e con tardiva trasmissione, ai difensori, delle conclusioni del Procuratore generale (tardive e riferite solo a Carlo); (2) vizio di motivazione sulla responsabilità, sulla dosimetria della pena, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena (principalmente invocato per Gennaro).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo solo con riferimento a Carlo Garofano: il tardivo invio delle conclusioni del Procuratore generale (ricevute dai difensori oltre il termine utile) ha effettivamente pregiudicato le ragioni della difesa in relazione a Carlo, per cui la sentenza è annullata limitatamente a lui e la causa è rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Per Gennaro Garofano il ricorso è dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto che non vi sia stato pregiudizio dalla tardiva trasmissione (le conclusioni non riguardavano lui) e ha confermato la correttezza della motivazione di merito sul punto della responsabilità e sul diniego delle attenuanti; inoltre Gennaro è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per la manifesta inammissibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 23, decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149
"per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire"
La Corte ha ricordato che la norma emergenziale consente la decisione in camera di consiglio senza preavviso formale agli imputati: la facoltà di ottenere la pubblica udienza doveva essere esercitata per iscritto tramite il difensore. L'assenza di un avviso specifico nel decreto di citazione non determina di per sé nullità.
art. 23-bis, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Ha proseguito la disciplina emergenziale sugli appelli successiva al d.l. 149; la Corte ha ritenuto che l'invio delle conclusioni del PM è previsto al difensore e che la mancata o tardiva trasmissione può costituire pregiudizio se impedisce alla difesa di svolgere le sue difese nei termini.
legge 18 dicembre 2020, n. 176 (conversione D.L. n.137/2020)
"ha espressamente previsto la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e ha fatto salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti nella vigenza del dl. 149"
La conversione ha mantenuto efficaci gli atti adottati durante il periodo di vigenza delle disposizioni emergenziali e ha stabilito continuità normativa per il periodo successivo.
art. 601 cod. proc. pen.
La disciplina della vocatio in iudicium (contenuti obbligatori della citazione) non è stata modificata dalla normativa emergenziale; la mancanza di un'avvertenza sulle conseguenze della mancata comparizione non costituisce requisito essenziale della citazione e quindi non determina automaticamente nullità.
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. c), cod. proc. pen.
Distinzione tra vizio relativo all'interpretazione/inosservanza della legge penale sostanziale (lett. b) e nullità/processo (lett. c). La Corte ha osservato che i ricorsi avevano natura processuale/nullitaria, quindi riferibili alla lett. c) e non alla lett. b).
art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Riferita dalla Corte la nozione secondo cui la mancata formulazione delle conclusioni da parte del PM può integrare una nullità generale di regime intermedio, ma ciò non equivale automaticamente a nullità insanabile se la difesa non è pregiudicata.
art. 591, comma 4, cod. proc. pen.
La Corte ha applicato il principio per rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'atto di appello quando privo di specificità (es. richiesta generica della sospensione condizionale senza elementi a sostegno).
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; la Corte l'ha applicata per Gennaro (euro 3.000).
Massime di principio
- La trattazione in camera di consiglio prevista da norme emergenziali non richiede che il decreto di citazione contenga un avviso specifico: la facoltà di chiedere la pubblica udienza deve essere esercitata per iscritto tramite difensore o l'imputato deve manifestare la volontà di comparire.
- La mancata o tardiva trasmissione delle conclusioni del pubblico ministero al difensore può determinare l'annullamento della decisione solo se è dimostrato un effettivo pregiudizio per la difesa (impossibilità di controreplicare nei termini utili).
- La mancata indicazione delle conclusioni del PM relative a un coimputato non pregiudica automaticamente l'altro coimputato: va valutato il concreto nesso di pregiudizio rispetto a ciascun imputato.
- Le censure di merito (vizio di motivazione, richiesta di attenuanti, concessione di benefici) richiedono atti di impugnazione specifici e motivati; argomentazioni generiche o apodittiche rischiano l'inammissibilità o l'inefficacia in sede di legittimità.
- Quando si impugna per nullità processuali occorre inquadrare correttamente il tipo di vizio (nullità generale/intermedia vs nullità insanabile) e dimostrare il nesso con il pregiudizio subito dalla difesa.
- Richieste come le circostanze attenuanti generiche o la sospensione condizionale della pena devono essere sostenute con elementi probatori e argomentazioni specifiche in appello; la sola enunciazione della richiesta è insufficiente.
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