Cassazione Penale, Sentenza n. 26760/2023 del 20/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Torino dell'8/6/2022, che aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 61, n.5 cod. pen. e rideterminato la pena per il reato di tentato furto pluriaggravato. Ammary lamentava vizi di motivazione circa il riconoscimento della recidiva reiterata specifica infraquinquennale e il conseguente bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche. Schinco deduceva due motivi: (1) vizi motivazionali analoghi sulla recidiva reiterata specifica infraquinquennale; (2) mancato esame della richiesta di riduzione della pena base e dell'applicazione dell'art. 56 cod. pen. nella massima estensione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto i motivi formulati in termini generici e assertivi, privi di specificazione di profili di illogicità, contraddittorietà o arbitrarietà della valutazione della Corte territoriale sul riconoscimento della recidiva e sul bilanciamento delle circostanze. Quanto alla richiesta di revisione della congruità della pena e dell'applicazione dell'art. 56, la Corte ha richiamato la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena e dichiarato inammissibile la censura che mira a una nuova valutazione della congruità della pena senza dimostrare arbitrarietà o illogicità. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 61, n. 5 cod. pen.
Riferimento all'aggravante che la Corte d'appello aveva inizialmente valutato, poi esclusa; il controllo in Cassazione si concentra sulla corretta motivazione del suo riconoscimento/esclusione
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti formali e di contenuto dei motivi di ricorso in cassazione richiamati per definire l'ammissibilità dei motivi
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale
artt. 132 e 133 cod. pen.
Principi di determinazione e graduazione della pena richiamati per sottolineare la discrezionalità del giudice di merito nella fissazione della pena base e nella ponderazione di aumenti e diminuzioni
art. 56 cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti e sulla riduzione della pena; la Corte ha ritenuto che la richiesta di applicazione massima debba essere valutata in sede di merito e non possa essere riformata in Cassazione senza dimostrazione di errore giuridico o illogicità
art. 616 cod. proc. pen.
Conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali e alla somma a favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- I motivi di ricorso in Cassazione devono essere specifici: censure generiche o meramente assertive sulla motivazione della Corte territoriale sono inammissibili
- Il riconoscimento della recidiva reiterata specifica richiede una contestazione concreta che evidenzi errori di fatto, illogicità o mancata considerazione degli elementi probatori; semplici dissensi non bastano
- La determinazione della pena (pena base e graduazione tra aumenti e diminuzioni) rientra nella discrezionalità del giudice di merito entro i criteri degli artt. 132 e 133 cod. pen.; la Cassazione interviene solo in presenza di arbitrio, illogicità o violazione di legge
- Per ottenere in Cassazione una revisione dell'entità della pena o l'applicazione massima di attenuanti occorre dimostrare che il giudice di merito abbia omesso di esaminare la questione o abbia posto una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria
- L'inammissibilità del ricorso comporta non solo il rigetto ma anche conseguenze economiche per il ricorrente, fra cui spese processuali e somme a favore della Cassa delle ammende
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