Sentenza del 28/12/2022 n. 6371 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Agevolazioni ed esenzioni - Favorevole regime della tassazione separata per i dipendenti bancari addetti a mansioni creditizie - Personale addetto alla riscossione dei tributi - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
il ricorrente chiedeva l'applicazione del favorevole regime della tassazione separata previsto dall'art. 59 comma 3 della legge 449 (richiamata come 449/07) al proprio trattamento, sostenendo che la propria attività rientrasse nelle mansioni per le quali il regime transitorio era stato previsto per il personale bancario addetto a funzioni inerenti alle attività creditizie
La decisione
la Corte ha ritenuto che il regime di tassazione separata di cui all'art. 59 comma 3 si applica esclusivamente al personale addetto alla raccolta e distribuzione del credito presso il pubblico, come individuato dal decreto attuativo (d.m. 258/2000 indicato nel testo). Ne consegue che il personale addetto alla riscossione dei tributi non rientra in tale ambito perché è disciplinato da una diversa disciplina attuativa (d.m. 375/2003); la domanda del ricorrente è stata quindi respinta
Norme richiamate
l. 449/07, art. 59
il comma dispone un regime favorevole di tassazione separata destinato, secondo la giurisprudenza, ai dipendenti impiegati in attività inerenti la raccolta e distribuzione del credito; la norma richiede un'attività effettiva e specificamente riconducibile alle funzioni creditizie
d.m. 158/2000
il decreto attuativo individua le specifiche mansioni bancarie che giustificano l'applicazione del regime transitorio per il personale addetto alle operazioni di raccolta e distribuzione del credito (nel testo sostanzialmente richiamato come criterio di qualificazione)
d.m. 375/2003
disciplinando categorie diverse (in particolare il personale addetto alla riscossione dei tributi), il decreto esclude l'applicazione del regime previsto dal d.m. attuativo riferito ai dipendenti bancari creditizi, configurando una disciplina autonoma per i riscossori
Massime di principio
- Il favore fiscale previsto dall'art. 59 comma 3 si applica solo quando le mansioni effettive del lavoratore corrispondono a quelle indicate nel decreto attuativo dedicato alle attività creditizie (raccolta e distribuzione del credito). Non basta l'appartenenza all'ente bancario.
- Dei diversi decreti attuativi possono creare categorie distinte con conseguente disciplina fiscale diversa: occorre verificare quale decreto ricomprende le specifiche mansioni svolte dal lavoratore.
- Il personale addetto alla riscossione di tributi segue una disciplina attuativa distinta (d.m. 375/2003) e quindi, salvo diversa previsione normativa, è escluso dal favore riservato ai dipendenti bancari addetti alle funzioni creditizie.
- In caso di dubbio occorre esaminare la descrizione delle mansioni, i compiti concreti svolti e il riferimento normativo/attuativo applicabile; non è sufficiente una qualificazione formale del ruolo per ottenere il regime favorevole.
- Per contenziosi simili, la giurisprudenza tende a privilegiare un'interpretazione sostanziale delle mansioni: il criterio decisivo è la natura dell'attività svolta (creditizia vs. riscossoria) più che il titolo del rapporto di lavoro
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