Cassazione Civile, Ordinanza n. 10075/2024 del 15/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda l’impugnazione di un avviso di accertamento sintetico del reddito per l’anno d’imposta 2008. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello del contribuente, ritenendo legittimo l’atto impositivo e non provata la spiegazione alternativa del maggior reddito contestato. In particolare, il contribuente sosteneva che una rilevante operazione di cessione di quote societarie fosse stata regolata mediante compensazione con crediti maturati negli anni verso la società cedente; la CTR aveva però ritenuto non sufficientemente dimostrata la sussistenza di tali crediti, reputando insufficienti le sole fatture prodotte e sottolineando che il contratto di cessione fosse generico sulle modalità di pagamento. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 7 della L. n. 212/2000 e dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, per carenza di motivazione dell’avviso di accertamento; 2) omesso esame di fatti decisivi e nullità della sentenza, perché non avrebbe considerato l’idoneità del contratto di cessione e dei registri IVA a giustificare il maggior reddito, non avrebbe considerato che l’immobile indicato nell’accertamento era adibito a residenza familiare e non produttivo di reddito, e non si sarebbe pronunciata sui costi per personale dipendente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso solo nei limiti della censura relativa ai costi per personale dipendente (punto 2.4), ritenendo che su tale specifico profilo la sentenza impugnata fosse viziata da difetto assoluto di motivazione, perché la CTR non aveva esaminato la doglianza limitandosi a un generico rinvio alla decisione di primo grado. Sono state invece rigettate o dichiarate inammissibili le altre censure: è stata dichiarata inammissibile la doglianza sulla motivazione dell’avviso perché rivolta direttamente contro l’atto impositivo e formulata in modo generico; è stata ritenuta insindacabile in cassazione la valutazione di merito con cui la CTR aveva escluso che il contribuente avesse provato la compensazione dei crediti; è stata dichiarata inammissibile, perché inconferente, la censura relativa all’abitazione familiare, poiché l’immobile non era stato considerato come fonte di reddito ma solo ai fini della valutazione dei costi connessi al mutuo. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente alla censura accolta e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 7 L. 212/2000
Richiamato dal ricorrente per sostenere la carenza di motivazione dell’avviso di accertamento; la Corte ha però dichiarato inammissibile la censura perché diretta contro l’atto e non contro la sentenza impugnata, oltre che generica.
art. 42 d.P.R. 600/1973
Invocato dal ricorrente sulla motivazione dell’avviso; la Corte non entra nel merito della dedotta violazione perché la censura è giudicata inammissibile.
art. 38 d.P.R. 600/1973
comma 4, comma 5, comma 6
Disciplina l’accertamento sintetico: consente di presumere il reddito sulla base di indici di capacità contributiva e ammette la prova contraria del contribuente, che deve dimostrare la disponibilità, entità e durata di redditi non reddituali o comunque l’insussistenza del maggior reddito presunto.
art. 360 c.p.c.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
È il parametro processuale delle censure: la Corte qualifica come inammissibile il motivo che si risolve nell’attacco diretto all’atto e come accoglibile solo la doglianza che evidenzia un effettivo vizio di motivazione della sentenza.
art. 375 c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la definizione in camera di consiglio del ricorso.
d.l. 31 agosto 2016, n. 168
Indicato come fonte delle modifiche procedurali che consentono la trattazione camerale.
L. 25 ottobre 2016, n. 197
Legge di conversione del d.l. n. 168/2016 richiamata in motivazione.
Massime di principio
- Nell’accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973 l’Ufficio può fondarsi su elementi indici di capacità contributiva e il giudice non può neutralizzarne il valore presuntivo se non valutando la prova contraria offerta dal contribuente.
- La prova contraria del contribuente, pur non essendo tipizzata, deve riguardare la disponibilità, l’entità e la durata di redditi non imponibili o di fonti non reddituali e deve essere idonea a dimostrare che il maggior reddito presunto non esiste o è inferiore.
- Ai fini del superamento della presunzione sintetica non è sufficiente la mera produzione di fatture o documenti isolati se non sono accompagnati da un adeguato riscontro contabile e documentale della reale esistenza del credito o della risorsa finanziaria invocata.
- In cassazione è inammissibile la censura che si risolva nella diretta impugnazione dell’avviso di accertamento anziché della sentenza, oppure che sia formulata in modo generico senza riportare il contenuto essenziale dell’atto contestato.
- Il vizio di omessa motivazione o omesso esame può condurre alla cassazione solo se la sentenza non affronta realmente un motivo di appello decisivo; un semplice rinvio generico alla decisione di primo grado non è sufficiente a sanare l’omissione.
- La deduzione relativa a un bene non produttivo di reddito è inconferente quando, nel giudizio di merito, quel bene sia stato considerato non come fonte di reddito ma solo come elemento rilevante ai fini della capacità di spesa o del pagamento di un mutuo.
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