Sentenza del 29/04/2016 n. 2501 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, ipotecarie e catastali - Compravendita - Rettifica - OMI - Perizia - Valore
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la rettifica, da parte dell’Ufficio, del valore dichiarato in un atto di compravendita immobiliare, effettuata anche sulla base delle quotazioni dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI). La parte ha contestato la rettifica presentando una perizia tecnica, ma il testo non indica l’importo, la data dell’atto, l’ufficio coinvolto né i motivi specifici del ricorso.
La decisione
Il testo riporta un principio sulla possibilità per l’Ufficio di rettificare il valore dichiarato facendo ricorso alle quotazioni OMI e sul valore probatorio della perizia di parte: se non sottoscritta dal professionista e non asseverata con giuramento, essa non costituisce prova assoluta. Non sono indicati il giudice, il grado, l’esito concreto del giudizio, le statuizioni sulle spese o eventuali altri provvedimenti; pertanto non è possibile identificare con certezza la parte vittoriosa nel caso specifico.
Massime di principio
- Le quotazioni OMI possono essere utilizzate dall’Ufficio come elemento per rettificare il valore dichiarato, ma il testo non afferma che esse determinino automaticamente il valore corretto.
- Una perizia tecnica prodotta dal contribuente per contestare la rettifica non ha valore probatorio assoluto se è priva della sottoscrizione del professionista e dell’asseverazione con giuramento; la sua efficacia va quindi valutata senza attribuirle, per il solo fatto di essere stata depositata, forza decisiva.
- Per contestare efficacemente una rettifica del valore immobiliare è opportuno produrre una perizia formalmente sottoscritta e asseverata, oltre a elementi concreti riferiti alle caratteristiche e alle condizioni dell’immobile.
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