Sentenza del 08/07/2016 n. 14001 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il trattamento fiscale della pensione integrativa erogata in forma di capitale dal Fondo PIA/FONDENEL nel 2000, dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Il contribuente aveva chiesto il rimborso delle ritenute applicate con aliquota del 32,53%, sostenendo che la somma non fosse imponibile o, in subordine, che dovesse essere tassata al 12,50% come reddito di capitale. L'Agenzia delle Entrate ha contestato l'applicazione generalizzata dell'aliquota del 12,50%, sostenendo che occorresse distinguere tra la sorte capitale, soggetta a tassazione separata, e il solo rendimento netto derivante dall'investimento sul mercato, soggetto all'aliquota del 12,50%. Ha inoltre denunciato l'omesso accertamento della natura e dell'ammontare del rendimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto e rinviato la causa ad altra sezione della medesima Commissione. Il giudice del rinvio dovrà analizzare il funzionamento del Fondo PIA/FONDENEL, verificare se il capitale accantonato sia stato effettivamente investito sul mercato, determinare il rendimento netto conseguito e quantificare la parte della prestazione corrispondente a tale rendimento. Solo quest'ultima parte potrà essere tassata al 12,50%; la restante sorte capitale resterà soggetta a tassazione separata. Il credito eventualmente spettante al contribuente dovrà quindi essere ricalcolato, con decisione sulle spese rimessa al giudice del rinvio.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 16, comma 1, lett. a), e 17
Prevedono il regime di tassazione separata applicabile, nel caso esaminato, alla sorte capitale delle prestazioni previdenziali erogate in forma di capitale e, per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001, all'intera prestazione.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4, nel testo previgente alla riforma del 2004
Era richiamato dal contribuente per sostenere l'applicazione della tassazione propria dei redditi di capitale; la Corte ha invece precisato che tale trattamento agevolato può riguardare soltanto il rendimento netto effettivamente prodotto dalla gestione finanziaria.
Legge 26 settembre 1985, n. 482, art. 6
Stabilisce l'aliquota del 12,50% applicabile, per le prestazioni maturate anteriormente al 1° gennaio 2001, alla sola componente costituita dal rendimento netto derivante dall'investimento sul mercato del capitale accantonato.
D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 13, comma 9, introdotto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 11
Ha previsto la tassazione separata delle prestazioni in forma di capitale per determinate categorie di iscritti a forme di previdenza complementare, incidendo sul regime applicabile agli iscritti successivi all'entrata in vigore della disciplina.
D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47
A decorrere dal 1° gennaio 2001 ha previsto l'applicazione della tassazione separata alle prestazioni previdenziali in capitale o rendita, rendendo non più necessaria la distinzione tra capitale e rendimento per gli importi maturati successivamente.
Legge 21 gennaio 1994, n. 53, art. 11
Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle [...] se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti [...].
La Corte ha ritenuto che eventuali irregolarità nella notificazione effettuata dall'avvocato non determinassero l'inesistenza dell'atto e, comunque, sarebbero state sanate dalla tempestiva costituzione della parte destinataria, per raggiungimento dello scopo della notificazione.
Massime di principio
- Per le prestazioni in capitale erogate da fondi previdenziali complementari a iscritti anteriormente al D.Lgs. n. 124/1993, occorre distinguere tra sorte capitale e rendimento netto finanziario.
- La sorte capitale, costituita dagli accantonamenti riconducibili ai contributi del datore di lavoro e del lavoratore, è soggetta a tassazione separata; il rendimento netto effettivamente prodotto dall'investimento sul mercato può invece beneficiare dell'aliquota del 12,50% prevista dalla legge n. 482/1985.
- Non è sufficiente qualificare l'intera somma come reddito di capitale: il contribuente deve dimostrare, o il giudice deve accertare, quale parte derivi concretamente da un rendimento finanziario e quale parte rappresenti restituzione o accumulo del capitale.
- L'esistenza di un rendimento agevolabile richiede un'indagine concreta sui meccanismi di gestione del fondo, sugli investimenti effettuati, sui rendimenti conseguiti e sui criteri di attribuzione delle plusvalenze alle singole posizioni.
- Per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001, trova applicazione il regime di tassazione separata sull'intera prestazione, senza la precedente distinzione tra sorte capitale e rendimento.
- In caso di notifica irregolare, la costituzione tempestiva della parte destinataria può sanare la nullità quando dimostra che l'atto ha comunque raggiunto il proprio scopo.
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