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Sentenza

Sentenza del 29/05/2017 n. 3778 - Comm. Trib. Prov. Milano

Riscossione e misure cautelari - Cartella di pagamento - Notifica - Onere della prova - Produzione di relata di notificazione - Necessità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa dell'agente della riscossione non può considerarsi provata mediante la sola dichiarazione dell'avvenuta notificazione. È necessaria la produzione della relata di notificazione, della matrice o copia della cartella corredata dalla relata, oppure dell'avviso di ricevimento. In mancanza di tale documentazione, la notificazione non risulta dimostrata e la posizione del contribuente è accolta sotto questo profilo.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'onere della prova della notificazione della cartella. L'agente della riscossione, limitandosi ad affermare che la notifica era avvenuta, deve produrre la relativa relata di notificazione oppure l'avviso di ricevimento, perché tali documenti dimostrano l'effettiva consegna e ricezione dell'atto da parte del contribuente. La conservazione della documentazione non è limitata al termine quinquennale previsto dall'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, che costituisce un periodo minimo, dovendosi osservare anche il termine decennale previsto dall'art. 2220 c.c.

Norme richiamate

  • Art. 26 del d.P.R. n. 602/1973

    Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso del ricevimento e ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.

    Il termine di cinque anni è interpretato come periodo minimo di conservazione della documentazione, non come limite massimo oltre il quale l'agente sia esonerato dall'obbligo di prova o conservazione.

  • Art. 2220 c.c.

    Obbligo di conservazione delle scritture e dei documenti per dieci anni.

    La norma impone una conservazione decennale della documentazione rilevante, integrando e prevalendo sul termine quinquennale previsto dalla disciplina della riscossione quanto alla durata minima di conservazione.

Massime di principio

  • Quando il contribuente contesta la notificazione di una cartella, l'agente della riscossione deve dimostrare concretamente l'avvenuta consegna mediante la relata di notificazione, l'avviso di ricevimento o documenti equivalenti; non è sufficiente una mera affermazione.
  • Il contribuente può chiedere l'esibizione della documentazione relativa alla notifica e verificare che essa contenga elementi idonei a identificare l'atto, il destinatario, la data e le modalità di consegna.
  • Il termine quinquennale previsto dalla disciplina della riscossione va normalmente considerato come soglia minima di conservazione, non come termine massimo che consenta di distruggere la documentazione prima del decorso del termine decennale civilistico.
  • Se l'agente non produce la documentazione necessaria e non dimostra la notificazione, la pretesa può risultare non opponibile al contribuente o possono essere annullati gli effetti dell'atto, secondo l'oggetto specifico della controversia.

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