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Sentenza

Sentenza del 24/04/2018 n. 1801 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Imputabilità all'Agenzia delle Entrate della tardiva notifica al contribuente della cartella di pagamento da parte di Riscossione Sicilia S.p.A., conseguente alla tardiva iscrizione a ruolo dell'ente impositore.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l’imputabilità della tardiva notifica della cartella di pagamento. Il contribuente sosteneva che la cartella fosse stata notificata oltre i termini di legge a causa della tardiva iscrizione a ruolo da parte dell’ente impositore. È stata quindi valutata la distinzione tra la responsabilità dell’Agenzia delle Entrate, tenuta a iscrivere tempestivamente il tributo a ruolo, e quella dell’agente della riscossione, incaricato della successiva emissione e notifica della cartella.

La decisione

La responsabilità è stata imputata esclusivamente all’ente impositore, poiché l’iscrizione a ruolo era avvenuta oltre i termini di decadenza previsti dalla legge. Riscossione Sicilia S.p.A. non è stata ritenuta responsabile della tardiva notifica, non potendo essere chiamata a rispondere di un ritardo originato anteriormente, nella fase di iscrizione a ruolo. Le spese del giudizio sono state poste a carico del soggetto responsabile del tardivo adempimento, ossia l’ente impositore.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis del DPR n. 600/1973

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi e i conseguenti adempimenti dell’amministrazione finanziaria, inclusa l’iscrizione a ruolo delle somme dovute entro i termini previsti.

  • Art. 54-bis del DPR n. 633/1972

    Prevede il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA e i relativi adempimenti dell’ente impositore ai fini della liquidazione e dell’iscrizione a ruolo delle somme dovute.

  • Art. 1, comma 5-bis, della legge n. 156/2005

    Rileva ai fini dei termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo e della conseguente validità dell’attività di riscossione.

Massime di principio

  • Quando la cartella è notificata tardivamente, occorre individuare in quale fase si è verificato il ritardo: iscrizione a ruolo da parte dell’ente impositore oppure emissione e notifica da parte dell’agente della riscossione.
  • Se l’iscrizione a ruolo è avvenuta oltre il termine decadenziale previsto dalla legge, la responsabilità ricade sull’ente impositore e la pretesa può essere contestata per tardività.
  • L’agente della riscossione non risponde del ritardo se ha ricevuto il ruolo oltre i termini o se il ritardo è interamente riconducibile all’ente impositore.
  • La ripartizione delle spese processuali può seguire la responsabilità concreta del soggetto che ha causato il tardivo adempimento, anche quando nel giudizio siano coinvolti sia l’ente impositore sia l’agente della riscossione.
  • Per valutare casi analoghi è necessario verificare le date della dichiarazione, della liquidazione, dell’iscrizione a ruolo, della consegna del ruolo e della notifica della cartella, confrontandole con i termini decadenziali applicabili.

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