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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42683/2023 del 19/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

impugnazione dell'ordinanza del 22/02/2023 con cui il giudice dell'esecuzione aveva respinto l'istanza di sospensione dell'esecuzione e di rimessione in termini: Ceesay sosteneva di aver proposto tempestivamente appello tramite PEC il 23/03/2021 (ore 20:39) e nuovamente il 24/03/2021 (ore 9:54) dopo che la cancelleria aveva segnalato il mancato ricevimento dell'allegato; il giudice aveva ritenuto l'istanza generica e non documentata e aveva escluso caso fortuito o forza maggiore che giustificassero la mancata annotazione dell'impugnazione

La decisione

la Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha riqualificato la domanda come istanza di declaratoria di non esecutività ai sensi dell'art. 670 c.p.p., ha rilevato che la difesa ha prodotto documentazione (PEC del 23/3 e ricevuta del 24/3 successiva alla segnalazione della cancelleria) che prova l'avvenuto e tempestivo invio dell'appello; ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rimesso la causa al Tribunale di Bari perché accerti l'effettiva trasmissione dell'atto e, in caso positivo, dichiari la non raggiunta definitività della sentenza con i conseguenti provvedimenti

Norme richiamate

  • art. 175 cod. proc. pen.

    richiamato come riferimento all'istituto della restituzione in termini; la Corte osserva però che, alla luce della documentazione, la domanda non era una rimessione in termini ma una richiesta di declaratoria di non esecutività ai sensi dell'art. 670 c.p.p.

  • art. 670 cod. proc. pen.

    la Corte riqualifica la domanda come istanza diretta ad ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza quando l'impugnazione risulti tempestivamente trasmessa ma non sia pervenuta agli atti del giudice esecutore

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 25482 del 05/03/2009 (Rubicondo)

    «è illegittimo il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, richiesto di declaratoria di non esecutività di decreto penale di condanna, siccome ritualmente opposto con presentazione del relativo atto nella cancelleria di giudice diverso da quello dell'opposizione, che ne abbia rilasciato attestazione, rigetti l'istanza sul rilievo della non equipollenza di quest'ultima all'atto di opposizione, dichiaratamente mai pervenuto all'ufficio del giudice competente a definirla, non potendosi far gravare sul soggetto impugnante alcun onere di controllo sull'operato degli uffici addetti alla ricezione delle impugnazioni»

    la Corte richiama il principio secondo cui non può farsi gravare sull'impugnante l'onere di verificare l'operato degli uffici riceventi; una prova probante di invio tempestivo via PEC, corredata da ricevute, legittima la declaratoria di non esecutività se l'atto non risulta agli atti per cause riconducibili all'ufficio

Massime di principio

  • Se l'imputato/difesa produce documentazione che prova l'invio tempestivo dell'impugnazione via PEC (log, ricevute di consegna, nomi dei file allegati, timestamp), il giudice non può negare automaticamente efficacia all'impugnazione per un mancato ricevimento negli atti dell'ufficio destinatario
  • In presenza di una comunicazione della cancelleria che segnala il mancato ricevimento, l'invio successivo effettuato tempestivamente rafforza la prova della buona fede e dell'assenza di inerzia o intento dilatorio
  • Quando dalla documentazione emerge che l'atto è stato trasmesso nei termini, la domanda va valutata anche sotto il profilo della declaratoria di non esecutività (art. 670 c.p.p.), non necessariamente come rimessione in termini (art. 175 c.p.p.)
  • Non è corretto far gravare sull'impugnante l'onere di controllo sull'operato degli uffici riceventi: l'onere probatorio sull'effettivo invio/documentazione grava sulla difesa e, una volta fornita, il giudice deve accertare la trasmissione e adottare i conseguenti provvedimenti
  • Conservare e produrre in giudizio tutte le ricevute, i log della PEC, i nomi dei file e le corrispondenze con la cancelleria è essenziale per dimostrare tempestività e buona fede in caso di contestazioni sul mancato arrivo dell'atto
  • In casi analoghi, se la Corte accerta la trasmissione positiva dell'atto, deve dichiarare la non definitività del provvedimento impugnato e disporre i provvedimenti consequenziali (annullamento, rinnovazione dell'istruttoria o prosecuzione del processo)

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