Sentenza n. 21/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento prot. 30002 del 31/05/2023, con il quale ESTAR ha comunicato che con provvedimento del Direttore U.O.C. Procedure Concorsuali e Selettive n. 721 del 30.05.2023 è stata disposta l''esclusione della ricorrente dal pubblico concorso; - del bando di concorso Pubblico Unificato per la copertura di un posto a tempo indeterminato nel profilo d''infermiere pubblicato per estratto sul BURT della Regione Toscana n. 15 del 12 aprile 2023 anche in relazione al capo I punto 2 del D.P.R. 27.03.2001 n. 220; - (Ai fini della sua disapplicazione) del provvedimento a prot. 10452 del 22/12/1999 con il quale il Direttore dell''allora Azienda Sanitaria di Firenze aveva disposto “[..] la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso con effetto dal 1.1.2000”; - ove occorrer possa del provvedimento presupposto “del Direttore U.O.C. Procedure Concorsuali e Selettive n. 721 del 30.05.2023 con cui è stata disposta l''esclusione” e di quello consequenziale a prot. 31965 del 13/06/2023 con cui ESTAR ha respinto la richiesta di ammissione con riserva avanzata dalla ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione da un pubblico concorso per la copertura di un posto a tempo indeterminato nel profilo di infermiere, unitamente agli atti presupposti e consequenziali
Esito
Favorevole al resistente (ente banditore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui ESTAR le ha comunicato l'esclusione dal pubblico concorso, il bando nella parte rilevante e, ai fini della disapplicazione, il precedente provvedimento disciplinare con cui era stato disposto il licenziamento senza preavviso. Ha inoltre impugnato, ove occorrente, il provvedimento del Direttore U.O.C. Procedure Concorsuali e Selettive recante l'esclusione e il successivo diniego di ammissione con riserva. Dal testo della sentenza non risultano esposti i motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito senza esame del merito in ragione della sopravvenuta dichiarazione di carenza di interesse.
La decisione
La ricorrente, con atto depositato il 7 novembre 2025, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione. Il TAR ha ritenuto che, in presenza di un'espressa dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse e in assenza di repliche o diverse richieste delle controparti, il giudice non possa decidere il merito, procedere d'ufficio o sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. In applicazione del principio dispositivo in senso ampio, ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della disciplina processuale applicata alla definizione del giudizio.
Massime di principio
- La dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, resa fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, impone al giudice di prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare l'improcedibilità del ricorso, purché non vi siano repliche o diverse richieste delle controparti.
- Nel processo amministrativo, il principio dispositivo in senso ampio attribuisce alla parte ricorrente la disponibilità dell'azione fino alla fase della decisione; il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire né decidere d'ufficio il merito dopo la dichiarazione di carenza di interesse.
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