Sentenza n. 461/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l’annullamento CON IL RICORSO INTRODUTTIVO: - dell’ordinanza n. 1 del 6 agosto 2024, adottata dal Commissario Straordinario dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena” avente ad oggetto “Disposizioni generali per la salvaguardia e tutela degli habitat e dei fondali a posidonia oceanica del Parco Nazionale e dell'area SIC/ZSC ITB010008”; - di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto. CON IL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI, PREVIA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA: - dell’atto prot. n. 2277 dell'11 aprile 2025 a firma del direttore dell’Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, con il quale è stata confermata la vigenza per la stagione 2025 dell'ordinanza del commissario straordinario n. 1 del 6 agosto 2024, erroneamente datata al 6 aprile 2024; - dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, ossia i) dell’ordinanza n. 1 del 6 agosto 2024, adottata dal Commissario Straordinario dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena” avente ad oggetto “Disposizioni generali per la salvaguardia e tutela degli habitat e dei fondali a posidonia oceanica del Parco Nazionale e dell'area SIC/ZSC ITB010008” e ii) di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza dell’Ente Parco recante disposizioni per la salvaguardia degli habitat e dei fondali a posidonia oceanica, nonché atto di conferma della sua vigenza per la stagione 2025
Esito
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza n. 1 del 6 agosto 2024 del Commissario straordinario dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, avente a oggetto disposizioni generali per la salvaguardia e tutela degli habitat e dei fondali a posidonia oceanica del Parco e dell’area SIC/ZSC ITB010008. Con motivi aggiunti hanno impugnato anche l’atto dell’11 aprile 2025 con cui il direttore dell’Ente Parco ha confermato la vigenza dell’ordinanza per la stagione 2025, nonché nuovamente gli atti già impugnati. Dal testo non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la deliberazione n. 10 del 17 dicembre 2025 dell’Ente Parco ha disposto la cessazione di efficacia dell’ordinanza n. 1/2024 e delle precedenti disposizioni oggetto del giudizio. Tale deliberazione è stata qualificata come espressione di un potere di riesame ad effetti eliminatori e, sostituendo i precedenti provvedimenti e revocandoli, li ha resi inidonei a produrre ulteriori effetti. Il dubbio prospettato dalle ricorrenti circa una possibile limitazione territoriale degli effetti della deliberazione non è stato ritenuto ostativo alla declaratoria. Le spese sono state compensate in ragione della complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Visto l'art. 34, c. 5, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale della definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un provvedimento di riesame ad effetti eliminatori che sostituisce e revoca gli atti impugnati, rendendoli definitivamente inidonei a produrre ulteriori effetti.
- La sopravvenuta eliminazione degli effetti degli atti impugnati giustifica la cessazione della materia del contendere anche quando il giudizio era diretto al loro annullamento, purché l’atto sopravvenuto incida integralmente sugli atti oggetto della controversia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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