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Sentenza

Sentenza n. 1123/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento - della determinazione n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificata il -OMISSIS-, con cui il Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale della Guardia di Finanza di Napoli ha disposto la perdita del grado per rimozione dell’-OMISSIS- scelto -OMISSIS- -OMISSIS- a decorrere dal -OMISSIS-; - del verdetto di non meritevolezza a conservare il grado, formulato in data -OMISSIS- dalla commissione di disciplina nei confronti dell''-OMISSIS- scelto -OMISSIS- -OMISSIS-; - di ogni altro atto ai predetti connesso, presupposto ovvero consequenziale, ancorché non conosciuto, comunque lesivo.

Giustizia amministrativa202301197

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Comandante Interregionale della Guardia di Finanza che ha disposto la perdita del grado per rimozione, nonché il verdetto della Commissione di disciplina di non meritevolezza a conservare il grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il militare ha impugnato la perdita del grado per rimozione, deliberata dopo un procedimento disciplinare relativo a condotte contestate in tre vicende: aver indotto contribuenti, nell’ambito di verifiche fiscali, a consegnare denaro con la prospettazione di procedure irregolari per sanare posizioni debitorie. In sede penale ordinaria, una vicenda si è conclusa con improcedibilità per difetto di querela; per un’altra la condanna per truffa è stata annullata senza rinvio limitatamente agli effetti penali per prescrizione. Il ricorrente ha dedotto: 1) incompetenza del Comandante Interregionale e non delegabilità della potestà sanzionatoria di stato, in violazione dell’art. 2149 d.lgs. 66/2010; 2) tardività dell’azione disciplinare, avviata anni dopo la conoscenza dei fatti, in violazione dell’art. 1392 d.lgs. 66/2010; 3) violazione del ne bis in idem per mancata riunione con un distinto procedimento disciplinare originato da indagini penali militari sui medesimi fatti; 4) carenza di istruttoria per mancata acquisizione della sentenza integrale della Cassazione e per asserita erronea valutazione degli effetti delle pronunce penali, ai sensi degli artt. 1393 d.lgs. 66/2010 e 653 c.p.p.; 5) carenza istruttoria e motivazionale, mancata autonoma valutazione delle condotte e degli elementi a discarico, omessa considerazione del ruolo del coimputato e delle condizioni familiari, nonché violazione di proporzionalità e gradualismo sanzionatorio.

La decisione

Il TAR ha respinto tutte le censure. Ha escluso l’incompetenza: la potestà sanzionatoria del Comandante Generale è delegabile al Comandante Interregionale, in ragione dell’assetto gerarchico del Corpo e dell’applicabilità della disciplina sulle funzioni dirigenziali. Ha respinto la censura di tardività, rilevando che, per i fatti in esame, operava ratione temporis la pregiudiziale penale: il procedimento disciplinare era stato sospeso durante la pendenza del processo penale e riattivato dopo la sua definizione, nel rispetto dei termini applicabili. Ha escluso la violazione del ne bis in idem, poiché il procedimento impugnato riguardava fatti emersi nel procedimento penale ordinario, mentre il distinto procedimento militare concerneva l’ipotesi di collusione; quest’ultimo è stato poi estinto dall’Amministrazione anche in considerazione della rimozione già disposta. Ha ritenuto non necessaria l’acquisizione della motivazione integrale della sentenza di Cassazione: il proscioglimento per prescrizione non è assoluzione nel merito e non produce l’efficacia vincolante prevista dall’art. 653 c.p.p.; quanto agli episodi definiti per difetto di querela, le pronunce penali non hanno escluso i fatti storici. L’istruttoria disciplinare è stata giudicata adeguata perché fondata su un autonomo esame di un articolato materiale investigativo e probatorio, comprese testimonianze e intercettazioni, e non su una mera adesione ai capi d’imputazione. Infine, il TAR ha ritenuto che l’Amministrazione avesse motivato in modo non illogico la gravità delle condotte, il pregiudizio all’immagine e la loro incompatibilità con lo status di militare, sicché la scelta della rimozione non è risultata manifestamente irragionevole o sproporzionata. Ricorso respinto; spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 2149 d.lgs. 66/2010

    Come pure correttamente rilevato dall’appello, il rapporto tra Comandante generale e Comandanti interregionali del Corpo della Guardia di finanza è da equiparare a quello tra dirigenti generali e dirigenti regolato dagli artt. 16 e 17 del decreto legislativo n. 165/2001 sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, posto che, alla luce dell’art. 2 (“Ordinamento generale”) del d.P.R. n. 34/1999 sulla struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, il Comando generale si atteggia a ufficio dirigenziale generale nei confronti dei Comandi interregionali.

    La potestà sanzionatoria di stato attribuita al Comandante Generale può essere delegata al Comandante Interregionale, in coerenza con l’organizzazione gerarchica del Corpo e con la disciplina delle funzioni dirigenziali.

  • artt. 16 e 17 d.lgs. 165/2001

    I dirigenti generali, tra gli altri poteri e compiti, “adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi […] rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti” (art. 16, comma 1, lett. d), del citato decreto legislativo n. 165/2001) e “svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro” (art. 16, comma 1, lett. h), del medesimo decreto legislativo n. 165/2001); i dirigenti poi “svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali” (art. 17 comma l, lett. c), del ripetuto decreto legislativo n. 165/2001).

    Le norme sulle funzioni dirigenziali fondano il potere dei dirigenti generali di delegare compiti ai dirigenti subordinati; il TAR le applica analogicamente ai rapporti tra Comando Generale e Comandi Interregionali della Guardia di Finanza.

  • art. 1393 d.lgs. 66/2010

    Se per il fatto addebitato al militare è stata esercitata azione penale, ovvero è stata disposta dall’autorità giudiziaria una delle misure previste dall’art. 915, comma 1 (cioè, a) il fermo o l’arresto; b) le misure cautelari coercitive limitative della libertà personale; c) le misure cautelari interdittive o coercitive, tali da impedire la prestazione del servizio; d) le misure di prevenzione provvisorie, la cui applicazione renda impossibile la prestazione del servizio), il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale o di prevenzione e, se già iniziato, deve essere sospeso.

    Per i fatti soggetti alla disciplina ratione temporis che prevedeva la pregiudiziale penale, l’azione disciplinare non poteva essere promossa prima della conclusione del procedimento penale e, se già avviata, doveva essere sospesa. La riattivazione dopo la definizione del processo penale è stata ritenuta tempestiva.

  • art. 919, commi 1 e 3, d.lgs. 66/2010

    3. Scaduto il quinquennio di cui al comma 1 (il quale dispone che La sospensione precauzionale non può avere una durata superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione precauzionale è revocata di diritto), se è ancora pendente procedimento penale per fatti di eccezionale gravità, l’amministrazione, valutato specificamente ogni aspetto oggettivo e soggettivo della condotta del militare, previa contestazione degli addebiti: a) sospende l’imputato dall’impiego ai sensi dell’articolo 917; b) sospende il procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 1393.

    Decorso il quinquennio, la sospensione precauzionale può proseguire per fatti di eccezionale gravità ancora oggetto di procedimento penale, previa valutazione specifica della condotta e contestazione degli addebiti; in tale ipotesi è prevista anche la sospensione del procedimento disciplinare.

  • art. 653, comma 1, c.p.p.

    La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l’imputato non lo ha commesso, unico esito che non potrebbe non esplicare effetti sulle valutazioni dell’Amministrazione in sede disciplinare.

    L’efficacia vincolante nel procedimento disciplinare riguarda la sentenza penale irrevocabile di assoluzione che accerti una delle circostanze tassative indicate; la definizione del processo per prescrizione o per difetto di querela non equivale a un’assoluzione nel merito.

  • art. 157, comma 7, c.p.

    in relazione alla vicenda -OMISSIS-, del proscioglimento dell’imputato - solo - per intervenuta prescrizione, alla quale lo stesso ben avrebbe potuto rinunziare, ex art. 157, comma 7 Cod. pen. (mentre, al contrario, ne ha invocato l’applicazione con il terzo motivo del ricorso per Cassazione, come pure risultante dalla ridetta pronuncia), ai fini del definitivo accertamento sostanziale pienamente assolutorio delle relative condotte in sede penale

    Il giudice considera che l’imputato avrebbe potuto rinunciare alla prescrizione per ottenere una decisione di merito; l’avvenuta invocazione della prescrizione non consente di trattare il proscioglimento come un accertamento assolutorio.

  • art. 623 c.p.p.

    Fermo e dirimente quanto innanzi, si osserva pure che non può ritenersi - come, invece, dedotto dal ricorrente - che la pronuncia della Corte di Cassazione abbia comportato una “sostanziale assoluzione”, laddove si consideri che la Corte di Cassazione ha evidenziato la sola carenza di motivazione sul concorso nel reato di cui al capo F), che avrebbe comportato - in assenza del proscioglimento per prescrizione - solo un annullamento con rinvio (art. 623 Cod. proc. pen.), senza esito assolutorio, con conservazione del giudice del rinvio della libertà di decisione mediante autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato

    L’annullamento per carenza di motivazione avrebbe comportato un rinvio e non un’assoluzione; pertanto, il proscioglimento per prescrizione non attesta l’estraneità dell’imputato ai fatti.

Massime di principio

  • La potestà sanzionatoria di stato attribuita al Comandante Generale della Guardia di Finanza è delegabile al Comandante Interregionale quando l’assetto gerarchico del Corpo e la disciplina delle funzioni dirigenziali consentono di ricondurre i rapporti tra tali organi al modello degli uffici dirigenziali generali e dei dirigenti subordinati.
  • Quando, ratione temporis, opera la pregiudiziale penale prevista dall’art. 1393 d.lgs. 66/2010, il procedimento disciplinare non può essere promosso prima della conclusione del procedimento penale e, se già iniziato, deve essere sospeso; la sua riattivazione dopo la definizione del processo va valutata alla luce dei termini decadenziali applicabili.
  • Ai sensi dell’art. 653, comma 1, c.p.p., soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione che accerti che il fatto non sussiste, non costituisce illecito penale o non è stato commesso dall’imputato vincola il giudizio disciplinare; la prescrizione e l’improcedibilità per difetto di querela non equivalgono a un accertamento assolutorio nel merito.
  • Nel procedimento disciplinare, l’Amministrazione può fondare l’accertamento autonomo delle condotte sul materiale investigativo e probatorio acquisito nel processo penale, se ne dà conto e lo valuta ai fini disciplinari; il proscioglimento per prescrizione non impone di acquisire una motivazione penale che non contiene un accertamento assolutorio vincolante.
  • La valutazione della gravità dell’infrazione e della sanzione disciplinare, compresa la rimozione, è espressione di ampia discrezionalità amministrativa ed è sindacabile dal giudice solo per figure sintomatiche di eccesso di potere, quali manifesta illogicità o irragionevolezza, evidente sproporzione o travisamento.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaResponsabile del procedimento e competenza
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiIncompetenzaEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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