Sentenza n. 1643/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: richiesta comunale di pagamento di € 49.237,82 a titolo di quote di compartecipazione alla retta di ricovero per il periodo 2018-2024
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la richiesta del Comune di Marsala relativa al pagamento delle quote di compartecipazione per il servizio residenziale fruito dalla persona beneficiaria, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 6 e 10 del d.P.C.M. n. 159/2023, dell'art. 117, comma 2, lett. m), Cost. e dei Livelli Essenziali delle Prestazioni, nonché la violazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e della CEDU. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse diritti soggettivi e atti privi di natura autoritativa. Il TAR ha inoltre rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità per mancata impugnazione del D.A. Reg. EE.LL. 15 aprile 2003, n. 867/S, indicato quale atto presupposto. Dopo il contraddittorio sulle questioni preliminari, la ricorrente ha aderito all'eccezione di difetto di giurisdizione.
La decisione
Il TAR ha qualificato le determinazioni comunali impugnate come atti paritetici, espressivi di una pretesa patrimoniale e non dell'esercizio di un potere autoritativo. Ha quindi escluso che la controversia rientrasse nella giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di pubblici servizi prevista dall'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. e ha declinato la giurisdizione in favore del Tribunale ordinario di Marsala. Formalmente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., per la sussistenza di una ragione ostativa alla decisione di merito. È stata riconosciuta la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda subordinatamente alla riproposizione davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ferme le decadenze e preclusioni già intervenute. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 2, 6 e 10 d.P.C.M. n. 159/2023
La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione alla determinazione delle quote di compartecipazione al costo del servizio residenziale; il TAR non ha esaminato il merito per difetto di giurisdizione.
art. 117, comma 2, lett. m), Cost.
La ricorrente ha invocato la tutela dei Livelli Essenziali delle Prestazioni; la questione non è stata esaminata nel merito.
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di pubblici servizi non comprende la controversia relativa ad atti paritetici, non adottati nell'esercizio di un potere autoritativo.
art. 11 c.p.a.
In caso di declinatoria di giurisdizione, la domanda può conservare gli effetti processuali e sostanziali se riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, ferme le decadenze e preclusioni già intervenute.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Il giudice dichiara l'inammissibilità della domanda quando sussistono ragioni ostative a una pronuncia sul merito, nella specie il difetto di giurisdizione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il TAR ha assicurato il contraddittorio sulle questioni preliminari rilevate e sulla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
art. 60 c.p.a.
La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata, dopo il contraddittorio sulle questioni preliminari.
Massime di principio
- Le controversie relative a pretese patrimoniali derivanti dalla fruizione di un servizio pubblico, quando l'amministrazione agisce mediante atti paritetici e non esercita un potere autoritativo, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
- La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi non si estende alle controversie concernenti atti paritetici con cui l'amministrazione determina o richiede somme dovute a titolo di compartecipazione al costo del servizio.
- In caso di declinatoria di giurisdizione, la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda è subordinata alla sua riproposizione davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, restando ferme le decadenze e le preclusioni già maturate.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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