Sentenza n. 2218/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- emessa dalla Corte d’Appello di Napoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, fino alla proposizione del ricorso, della sentenza della Corte d’Appello di Napoli che aveva condannato il Ministero della Salute al risarcimento dei danni e al pagamento di parte delle spese processuali
Esito
Favorevole al ricorrente (eredi creditori)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Napoli, pubblicata il 10 gennaio 2025. La sentenza civile aveva accertato l’esclusiva responsabilità del Ministero della Salute per il pregiudizio arrecato al dante causa dei ricorrenti e aveva condannato l’Amministrazione al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali spettanti agli eredi, al risarcimento iure proprio per la perdita del rapporto parentale e al pagamento della metà delle spese di tutti i gradi di giudizio in favore degli avvocati antistatari. Il Ministero ha effettuato il pagamento integrale di euro 2.232.815,00 il 26 novembre 2025, dopo la notifica e l’iscrizione a ruolo del ricorso. I ricorrenti hanno quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna dell’Amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il pagamento integrale effettuato dal Ministero aveva soddisfatto il bene della vita perseguito con il giudizio di ottemperanza. Ha tuttavia posto le spese del giudizio a carico del Ministero, applicando il criterio della soccombenza virtuale: l’Amministrazione aveva adempiuto al dictum giudiziale soltanto dopo l’incardinamento del ricorso. Le spese sono state liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. È stata inoltre ordinata l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione del giudicato; il ricorso è stato definito dopo l’adempimento dell’Amministrazione mediante dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità dei ricorrenti e del loro dante causa a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a giustificazione dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale delle somme dovute in forza del giudicato determina la cessazione della materia del contendere quando il ricorrente abbia conseguito il bene della vita perseguito con il ricorso.
- Quando l’Amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la notifica e l’incardinamento del ricorso per ottemperanza, le spese del giudizio possono essere poste a suo carico in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, anche se il giudizio viene dichiarato estinto per sopravvenuto soddisfacimento della pretesa.
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