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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-597/21

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 15 marzo 2023. — Giorgio Basaglia contro Commissione europea. — Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi a diversi progetti nell’ambito dei programmi eTEN nonché del quinto e sesto programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico – Diniego parziale di accesso – Indisponibilità di documenti – Limitazione unilaterale dell’ambito di applicazione della domanda di accesso – Obbligo di procedere a un esame specifico e concreto – Carico di lavoro irragionevole – Articolo 266 TFUE – Decisione adottata in esecuzione di una sentenza del Tribunale – Provvedimenti che l’esecuzione di una sentenza di annullamento comporta. — Causa T-597/21

Giurisprudenza europea62021TJ0597

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Giorgio Basaglia contro la decisione della Commissione che, in esecuzione di una precedente sentenza, aveva confermato il diniego parziale di accesso a documenti relativi a progetti finanziati dall’UE. La Corte ribadisce che i documenti materialmente non reperibili possono essere trattati come indisponibili e che l’eccezione del carico di lavoro irragionevole richiede una valutazione rigorosa ma può giustificare una limitazione unilaterale della domanda. Viene inoltre esclusa ogni violazione dell’articolo 266 TFUE e irrilevante, ai fini del regolamento 1049/2001, l’argomento fondato sui diritti di difesa nei procedimenti italiani.

Accesso ai documenti: legittimità del diniego parziale e della limitazione unilaterale della domanda per carico di lavoro irragionevole, anche in esecuzione di una precedente sentenza di annullamento.

La questione giuridica

Se, in una domanda di accesso a un numero molto elevato di documenti ai sensi del regolamento n. 1049/2001, la Commissione potesse: 1) negare l’accesso ai documenti non più individuabili/materialmente reperibili; 2) limitare unilateralmente l’ambito della domanda per l’irragionevole carico di lavoro derivante da un esame specifico e concreto; 3) considerare, ai fini di tale valutazione, il tempo per la consultazione dei terzi e per le procedure interne; 4) e se la decisione adottata desse corretta esecuzione alla precedente sentenza di annullamento ai sensi dell’articolo 266 TFUE.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che, nel regime del regolamento n. 1049/2001, l’istituzione può negare l’accesso ai documenti che dichiari, con presunzione semplice, di non essere riuscita materialmente a reperire, salvo prova contraria del richiedente. Può inoltre derogare all’obbligo di esame specifico e concreto solo se il carico di lavoro è irragionevole, se ha tentato una soluzione equa con il richiedente e se ha effettivamente considerato alternative meno onerose; in tal caso, può limitare unilateralmente l’ambito della domanda. La Commissione, avendo motivato l’indisponibilità di alcuni documenti, il carico di lavoro di 300 documenti/9.053 pagine e l’esame di soluzioni alternative, ha correttamente eseguito la precedente sentenza e il ricorso è stato respinto.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 2 del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 266 TFUE
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale

Accesso ai documenti relativi a progetti eTEN e ai programmi quadro di ricerca

La sentenza riguarda un ricorso diretto di annullamento proposto da Giorgio Basaglia contro la decisione della Commissione europea del 27 luglio 2021, adottata per dare esecuzione a una precedente sentenza di annullamento del Tribunale in materia di accesso ai documenti. Il contenzioso verteva su documenti relativi a dodici progetti finanziati dall’Unione europea nell’ambito dei programmi eTEN e del quinto e sesto programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico.

Fatti e iter amministrativo

Il ricorrente aveva chiesto l’accesso, ai sensi del regolamento n. 1049/2001, a sette categorie di documenti: relazioni di valutazione, resoconti di riunioni di concertazione, relazioni finali di selezione, contratti e allegati, lettere di nomina dei controllori esterni, relazioni di controllo e relazioni di revisione. La Commissione, con una prima risposta, aveva invitato il richiedente a ridurre la domanda e, successivamente, aveva limitato unilateralmente l’ambito della richiesta a due progetti selezionati tra i dodici e a tre categorie di documenti. Dopo il primo ricorso del 2019, il Tribunale aveva annullato parzialmente la decisione della Commissione perché la limitazione unilaterale non era stata adeguatamente motivata quanto al carico di lavoro e alla mancanza di valutazione delle alternative.

Contenuto della decisione impugnata

Con la decisione del 27 luglio 2021, la Commissione ha:

  • informato il ricorrente che taluni documenti non erano più materialmente reperibili;
  • confermato la limitazione unilaterale dell’ambito della domanda;
  • concesso un accesso totale o più ampio a taluni documenti;
  • mantenuto un diniego parziale per altri documenti, facendo leva sull’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento parziale della decisione, contestando sia il diniego sui documenti non reperiti sia la restrizione della domanda per effetto del carico di lavoro.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 2 del regolamento n. 1049/2001, che definisce il diritto di accesso ai documenti detenuti dalle istituzioni;
  • l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 4, paragrafo 4, del medesimo regolamento, relativi alle eccezioni e alla consultazione dei terzi;
  • l’articolo 6, paragrafo 3, che consente una soluzione equa per domande molto ampie;
  • gli articoli 7 e 8, relativi al trattamento della domanda;
  • l’articolo 266 TFUE, sull’obbligo di esecuzione delle sentenze di annullamento.

Valutazione sulla disponibilità dei documenti non individuati

Il Tribunale afferma che il diritto di accesso presuppone l’esistenza e la detenzione dei documenti richiesti. Quando l’istituzione dichiara di non essere riuscita a reperire materialmente documenti conservati fuori dal sistema di archiviazione, tale dichiarazione beneficia di una presunzione di veridicità, che il richiedente può confutare con elementi pertinenti e concordanti. Nel caso di specie, la Commissione aveva spiegato di non essere riuscita a reperire alcuni documenti delle categorie 1, 2 e 3 relativi a diversi progetti, a causa della loro risalenza nel tempo e della conservazione al di fuori del sistema di archiviazione. Il Tribunale respinge gli argomenti del ricorrente: il regolamento n. 1049/2001 non istituisce un obbligo generale di conservazione; la Commissione non era tenuta a indicare il luogo esatto di conservazione; la circostanza che vi fossero procedimenti in Italia o che i documenti fossero rilevanti per la difesa non rendeva inattendibile la dichiarazione di indisponibilità.

Valutazione sulla limitazione unilaterale della domanda

Quanto ai documenti individuati ma non esaminati, il Tribunale ricorda la giurisprudenza consolidata secondo cui l’istituzione deve, in linea di principio, effettuare un esame specifico e concreto di ogni documento. Tuttavia, in via eccezionale, può derogare a tale obbligo se ricorrono cumulativamente tre condizioni:

  • il carico di lavoro è irragionevole;
  • l’istituzione ha tentato di trovare una soluzione equa con il richiedente;
  • sono state considerate alternative meno onerose o più favorevoli al richiedente, risultate comunque sproporzionate o meno favorevoli. Nel caso concreto, la Commissione aveva stimato che l’esame di 300 documenti, per 9.053 pagine, avrebbe richiesto 84,5 giorni lavorativi, includendo lettura, consultazione dei terzi e formalizzazione interna. Il Tribunale ritiene la stima sufficientemente motivata e respinge la critica del ricorrente, anche perché l’istituzione ha correttamente tenuto conto della complessità dei documenti e della necessità di analizzare il contenuto per applicare le eccezioni del regolamento.

Soluzione equa e alternative considerate

Il Tribunale sottolinea che la Commissione aveva effettivamente proposto una soluzione equa al richiedente, invitandolo a ridurre la portata della domanda; il ricorrente aveva rifiutato. Inoltre, la Commissione aveva esaminato altre opzioni, spiegando perché sarebbero state meno favorevoli o avrebbero comportato un carico di lavoro altrettanto irragionevole. Pertanto, la limitazione ai documenti di due progetti e di tre categorie è stata ritenuta legittima.

Esecuzione della sentenza di annullamento ai sensi dell’articolo 266 TFUE

Il ricorrente sosteneva che la nuova decisione violasse l’articolo 266 TFUE perché avrebbe riprodotto i vizi già censurati nella sentenza di annullamento. Il Tribunale respinge anche questo motivo: la Commissione non ha considerato, per il calcolo del carico di lavoro, il tempo di ricerca dei documenti in modo contrario a quanto affermato nella sentenza precedente; inoltre, il riferimento ai tempi interni non era stato escluso dal Tribunale. La decisione impugnata non presenta, quindi, la medesima irregolarità già accertata in precedenza.

Diritti della difesa nei procedimenti italiani e comportamento della Commissione

Il Tribunale afferma che il regolamento n. 1049/2001 non è uno strumento per tutelare l’interesse individuale di un soggetto alla propria difesa in un procedimento nazionale, ma garantisce l’accesso del pubblico in generale. Di conseguenza, l’eventuale incidenza sui diritti della difesa nei procedimenti italiani è irrilevante nel giudizio di annullamento. Anche le accuse di malafede, contraddittorietà o sviamento di potere vengono respinte: la selezione a sorteggio dei progetti non era censurabile in assenza di indicazioni del ricorrente su una preferenza specifica, e il mero ritardo nell’adozione della decisione non integra di per sé una violazione della buona fede.

Dispositivo

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna il sig. Basaglia alle spese.

Come è indicizzato

Materieaccesso ai documentitrasparenza amministrativaprotezione dei dati personaliprocedimento amministrativo unionaleesecuzione delle sentenze del tribunale dell’unione europea

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