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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-194/22

Judgment of the General Court (Second Chamber) of 15 March 2023. — Zelmotor sp. z o.o. v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Revocation proceedings – EU figurative mark zelmotor – No genuine use of the mark – Article 58(1)(a) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-194/22

Giurisprudenza europea62022TJ0194

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso di Zelmotor contro la decisione EUIPO che aveva revocato in larga parte il marchio UE "zelmotor" per non uso. La Corte ritiene che le prove prodotte non dimostrino un uso genuino per slicers, motori, parti di motori e servizi di organizzazione di fiere, mentre conferma che il segno era stato usato solo per alcuni componenti già riconosciuti in sede amministrativa. Viene inoltre ribadito che l’uso del segno come ragione sociale non equivale automaticamente a uso del marchio.

Revoca parziale di un marchio UE per difetto di uso effettivo: confermata la decisione EUIPO che aveva escluso l’uso genuino per la maggior parte dei beni e servizi rivendicati.

La questione giuridica

Se la Corte dovesse annullare la decisione della Seconda commissione di ricorso dell’EUIPO nella parte in cui aveva ritenuto non provato l’uso genuino del marchio figurativo "zelmotor" per vari prodotti delle classi 7 e 9 e per alcuni servizi della classe 35, applicando l’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, anche in combinato disposto con l’articolo 18 dello stesso regolamento.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che un marchio UE è revocabile se il titolare non dimostra, con prove solide, oggettive e riferite a luogo, tempo, estensione e natura dell’uso, un uso genuino nel quinquennio rilevante. Documenti preparatori, ordini successivi al periodo, report interni o schermate di siti web, se non corroborati da ulteriori elementi, non bastano; inoltre, l’uso del segno come mera denominazione sociale non integra di per sé uso "in relazione a beni o servizi". Ne consegue la conferma della revoca per i prodotti e servizi per i quali la prova non è stata fornita, restando salvi solo i beni per cui l’uso è stato dimostrato.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 18 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articoli 66-71 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 10, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/625
  • Articolo 19, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Revoca parziale del marchio UE "zelmotor" per difetto di uso effettivo

La pronuncia riguarda un ricorso diretto avverso una decisione della Seconda commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di revoca di un marchio dell’Unione europea. Il Tribunale esamina se le prove prodotte dal titolare fossero sufficienti a dimostrare l’uso genuino del segno nel periodo di cinque anni rilevante, per prodotti delle classi 7 e 9 e per taluni servizi della classe 35.

Fatti e iter amministrativo

B&B Trends, SL aveva chiesto la revoca del marchio figurativo UE "zelmotor" registrato da Zelmotor sp. z o.o. per numerosi prodotti e servizi nelle classi 7, 9 e 35. La Cancellation Division aveva accolto integralmente la domanda di revoca. In appello, la Seconda commissione di ricorso aveva accolto solo in parte il gravame del titolare, ritenendo provato l’uso genuino limitatamente a "stators [parts of machines]" e "rotors (impellers)" in classe 7, e confermando la revoca per il resto.

Quadro normativo e standard probatorio

Il Tribunale richiama l’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, secondo cui i diritti del titolare sono dichiarati revocati se il marchio non è stato oggetto di uso genuino nell’Unione per un periodo continuativo di cinque anni, salvo giustificati motivi di non uso. Richiama inoltre l’articolo 58, paragrafo 2, che impone una revoca limitata ai soli beni o servizi per i quali il difetto di uso è dimostrato, e l’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/625, che indica che la prova deve riguardare luogo, tempo, estensione e natura dell’uso.

Primo motivo: beni della classe 7

La ricorrente contestava il mancato riconoscimento dell’uso per tre gruppi di prodotti: slicers, motori e parti di motori per elettrodomestici, e motori elettrici diversi da quelli per veicoli terrestri.

Slicers

Il Tribunale esclude che un contratto di acquisto di componenti necessari alla produzione, pur anteriore alla scadenza del periodo rilevante, dimostri di per sé l’uso del marchio per i beni finiti. Anche gli ordini del 16 dicembre 2019, successivi al periodo di riferimento, non possono bastare perché, secondo la giurisprudenza, le prove posteriori sono utilizzabili solo se corroborano altri elementi riferiti al periodo rilevante. Qui, invece, gli elementi mostravano al più una fase preparatoria e non l’effettiva presenza dei beni sul mercato nel quinquennio.

Motori e parti di motori per elettrodomestici

Quanto al documento denominato "Design Strategy", il Tribunale conferma che esso aveva un certo valore indiziario, ma non sufficiente. Il documento conteneva dati di fatturato, ma non indicava luogo e data delle vendite, né chiariva la metodologia di formazione del report, la verifica delle informazioni o l’indipendenza effettiva dell’autore rispetto alla società titolare. L’eventuale responsabilità penale in caso di dichiarazioni false non basta, da sola, a conferire piena affidabilità al documento.

Motori elettrici diversi da quelli per veicoli terrestri

Le schermate del sito internet mostrano solo alcuni motori identificabili, come motori per aspirapolvere e per tagliasiepi, ma non consentono di dimostrare l’estensione complessiva dell’uso per la categoria rivendicata. Inoltre, non vi erano altri elementi idonei a corroborare il volume commerciale dell’uso, nonostante tali prove potessero essere facilmente prodotte.

Secondo motivo: uso del segno come denominazione sociale

La ricorrente sosteneva che la commissione di ricorso avesse errato nel considerare "zelmotor" usato solo come nome sociale. Il Tribunale ribadisce il principio per cui la sola funzione identificativa della ragione sociale non costituisce uso del marchio "in relazione a beni o servizi". Tuttavia, se il segno è impiegato in modo da creare un collegamento con i prodotti o servizi commercializzati, può integrare uso marcario. Nel caso concreto, però, fatture e documenti di trasporto mostravano il termine "zelmotor" solo come intestazione, seguito dalla forma giuridica e dall’indirizzo, senza legame con specifici beni o servizi; pertanto, la prova era insufficiente.

Terzo motivo: servizi della classe 35

La ricorrente contestava il mancato riconoscimento dell’uso per servizi di organizzazione di mostre, fiere ed esposizioni. Il Tribunale osserva che le fotografie della fiera ITM del giugno 2019 provavano solo la partecipazione della società all’evento per presentare i propri prodotti, non che essa ne fosse l’organizzatrice. Di conseguenza, la prova non dimostrava l’uso genuino del marchio per tali servizi.

Valutazione finale e dispositivo

Poiché nessuno dei tre profili del motivo unico è accolto, il Tribunale respinge integralmente il ricorso. La decisione impugnata resta quindi confermata nella parte in cui aveva revocato il marchio per la maggior parte dei prodotti e servizi rivendicati. Quanto alle spese, Zelmotor è condannata a sopportare le proprie e quelle dell’interveniente B&B Trends, mentre EUIPO sopporta le proprie, non essendo stata richiesta la condanna alle spese in caso di assenza di udienza.

Come è indicizzato

Materiemarchio uerevoca per non usoprova dell’uso genuinoproprietà intellettualeprocedimento davanti all’euipo

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