Tribunale, Sentenza T-174/22
Judgment of the General Court (Eighth Chamber) of 15 March 2023. — Novartis AG v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU word mark BREZTREV – Earlier EU word marks ONBREZ, DAYBREZ, BREZILIZER and BREEZHALER – No likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-174/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Novartis contro la decisione dell’EUIPO che aveva escluso il rischio di confusione tra BREZTREV e i marchi anteriori ONBREZ, DAYBREZ, BREZILIZER e BREEZHALER. Pur trattandosi di prodotti identici in classe 5, il pubblico rilevante è considerato molto attento e i segni risultano solo debolmente simili, o addirittura diversi, sul piano visivo e fonetico, senza alcuna somiglianza concettuale. Il richiamo a una pretesa famiglia di marchi è respinto per mancanza di prova dell’uso e per l’assenza di una struttura seriale coerente.
Opposizione a marchio UE per BREZTREV: esclusione del rischio di confusione con i marchi anteriori ONBREZ, DAYBREZ, BREZILIZER e BREEZHALER ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
La questione giuridica
Se la commissione di ricorso dell’EUIPO abbia correttamente escluso, in una procedura di opposizione, l’esistenza di un rischio di confusione tra il segno richiesto BREZTREV e i marchi anteriori ONBREZ, DAYBREZ, BREZILIZER e BREEZHALER, tenuto conto del livello di attenzione del pubblico rilevante, della somiglianza visiva e fonetica dei segni, del carattere distintivo dei marchi anteriori e dell’eventuale esistenza di una famiglia di marchi.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che, anche in presenza di prodotti identici e di un pubblico rilevante con livello di attenzione elevato, non sussiste rischio di confusione quando i segni presentano solo una bassa somiglianza visiva e fonetica, non hanno significato concettuale per il pubblico e i marchi anteriori hanno distintività normale; inoltre, la mera presenza di un elemento comune, non dimostrato come distintivo e dominante, non basta a far ritenere che il marchio richiesto faccia parte di una presunta famiglia di marchi, in assenza di prova dell’uso di tale famiglia sul mercato.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Opposizione al marchio UE BREZTREV e assenza di rischio di confusione
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Novartis AG avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva respinto l’opposizione alla registrazione del marchio denominativo UE BREZTREV. La controversia si colloca nel settore farmaceutico e concerne l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
Fatti e svolgimento del procedimento
AstraZeneca AB aveva depositato domanda di registrazione del segno BREZTREV per prodotti della classe 5, descritti come "pharmaceutical preparations and substances". Novartis aveva presentato opposizione sulla base dei marchi anteriori dell’Unione ONBREZ, DAYBREZ, BREZILIZER e BREEZHALER, anch’essi riferiti a preparazioni farmaceutiche. L’opposizione è stata respinta dalla divisione di opposizione e il rigetto è stato confermato dalla commissione di ricorso; Novartis ha quindi impugnato tale decisione dinanzi al Tribunale.
Questione giuridica
La ricorrente contestava tre profili della valutazione dell’EUIPO:
- il livello di attenzione del pubblico rilevante, sostenendo che medici e consumatori finali avrebbero un grado e una "qualità" di attenzione diversi;
- la comparazione dei segni, in particolare la presunta centralità degli elementi "brez" e "breez" e la loro asserita natura distintiva e dominante;
- la valutazione globale del rischio di confusione, inclusa la possibile appartenenza del marchio richiesto a una famiglia di marchi della ricorrente.
Normativa e criteri applicati
Il Tribunale richiama l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, secondo cui il marchio richiesto non è registrabile se, per identità o somiglianza dei segni e dei prodotti/servizi, sussiste un rischio di confusione nel pubblico, incluso il rischio di associazione. Vengono ribaditi i principi consolidati della valutazione globale, del carattere cumulativo di identità/somiglianza di segni e prodotti e del principio di interdipendenza tra i fattori rilevanti.
Livello di attenzione del pubblico rilevante
Il Tribunale conferma che il pubblico pertinente comprende sia professionisti sanitari sia consumatori finali. Per entrambi, trattandosi di medicinali o preparazioni farmaceutiche che incidono direttamente sulla salute, il livello di attenzione è elevato. La distinzione proposta dalla ricorrente tra "livello" e "qualità" dell’attenzione viene respinta, poiché, a prescindere dalla formazione professionale, i destinatari sono in genere ragionevolmente informati, attenti e prudenti. È inoltre esclusa la rilevanza di una pretesa sotto-categoria composta da soli anziani o bambini, non essendo i prodotti destinati esclusivamente a tali gruppi.
Comparazione dei segni: assenza di elementi dominanti
Il Tribunale approva l’impostazione dell’EUIPO secondo cui i marchi devono essere percepiti nel loro insieme e non scomposti in elementi isolati. Nel caso di specie, i segni sono tutte parole uniche e, per il pubblico rilevante, non presentano un significato chiaro o immediato. La ricorrente non ha fornito prove convincenti che i segmenti "haler", "lizer" o "trev" siano percepiti come abbreviazioni di "inhaler", "nebulizer" o "triple-therapy"; anche ove una parte del pubblico medico potesse cogliere tali associazioni, esse richiederebbero passaggi interpretativi non immediati e non sarebbero percepite da una parte significativa del pubblico. Analogamente, il fatto che "brez" o "breez" si trovino all’inizio del segno non basta, da solo, a farli considerare dominanti.
Somiglianza visiva
Sul piano visivo, il Tribunale conferma:
- una somiglianza bassa tra BREZILIZER e BREZTREV, poiché coincidono solo nelle prime quattro lettere e divergono sensibilmente per lunghezza e parte centrale/finale;
- una somiglianza visiva bassa tra BREEZHALER e BREZTREV, con un’ulteriore differenza nella sequenza iniziale "breez" rispetto a "brez";
- l’assenza di somiglianza visiva tra ONBREZ/DAYBREZ e BREZTREV, poiché il segmento comune "brez" è collocato in posizione diversa e i segni risultano invertiti in modo tale da produrre un’impressione visiva distinta.
Somiglianza fonetica
Anche sul piano fonetico il Tribunale conferma le conclusioni dell’EUIPO:
- BREZILIZER e BREZTREV presentano una somiglianza solo bassa, poiché condividono l’inizio "brez" ma differiscono in struttura, lunghezza e pronuncia complessiva;
- BREEZHALER e BREZTREV sono anch’essi solo debolmente simili a livello fonetico;
- ONBREZ e DAYBREZ, da un lato, e BREZTREV, dall’altro, sono al massimo simili in misura molto debole, stante la diversa disposizione delle sillabe e la presenza di elementi aggiuntivi distintivi.
Somiglianza concettuale
Il Tribunale rileva che nessuno dei segni ha un significato per il pubblico rilevante. Di conseguenza, il confronto concettuale è impossibile e non può contribuire a fondare un rischio di confusione.
Distintività dei marchi anteriori e famiglia di marchi
La distintività intrinseca dei marchi anteriori è considerata normale, in assenza di significato evocativo per il pubblico. La tesi della ricorrente secondo cui BREZTREV sarebbe percepito come appartenente a una famiglia di marchi è respinta per due ragioni decisive: non è stata dimostrata una reale famiglia o serie di marchi sul mercato, né l’uso effettivo dei segni che dovrebbero comporla; inoltre, i marchi invocati non condividono una struttura seriale coerente, poiché l’elemento iniziale varia tra "brez", "breez", "on" e "day", e il segmento comune compare in posizioni differenti.
Valutazione globale e dispositivo
Alla luce di prodotti identici, distintività normale dei marchi anteriori, alto livello di attenzione del pubblico e somiglianza solo debole o assente tra i segni, il Tribunale conferma che il rischio di confusione è escluso. Il ricorso è quindi respinto integralmente e Novartis è condannata alle spese.
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