Tribunale, Sentenza T-175/22
Judgment of the General Court (Eighth Chamber) of 15 March 2023. — Novartis AG v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Invalidity proceedings – EU word mark BREZTRI – Earlier EU word marks ONBREZ, BREZILIZER and BREEZHALER – No likelihood of confusion – Lack of enhanced distinctiveness of the earlier marks – Article 60(1)(a) and Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001 – Article 27(3)(b) of Regulation (EU) 2018/625. — Case T-175/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Novartis contro la decisione dell'EUIPO che aveva negato la nullità del marchio BREZTRI. Pur essendo identici i prodotti farmaceutici, i segni sono stati ritenuti complessivamente poco simili e il pubblico pertinente è considerato molto attento. Il Tribunale riconosce un vizio nell'esame della distintività accresciuta di BREEZHALER, ma lo giudica irrilevante ai fini della decisione finale.
Marchio UE BREZTRI: annullamento negato per assenza di rischio di confusione con i marchi anteriori ONBREZ, BREZILIZER e BREEZHALER, nonostante l'identità dei prodotti farmaceutici.
La questione giuridica
Se la registrazione del marchio UE BREZTRI dovesse essere dichiarata invalida per rischio di confusione con i marchi anteriori ONBREZ, BREZILIZER e BREEZHALER, tenuto conto dell'identità dei prodotti, del grado di attenzione del pubblico rilevante, della somiglianza dei segni, dell'asserita distintività accresciuta dei marchi anteriori e dell'eventuale appartenenza del segno contestato a una famiglia di marchi.
Principio di diritto
Il Tribunale ha confermato che non sussiste rischio di confusione tra il marchio UE BREZTRI e i marchi anteriori invocati, benché i prodotti siano identici, perché il pubblico di riferimento dei prodotti farmaceutici presta un livello di attenzione elevato e le somiglianze tra i segni sono complessivamente deboli o assenti, anche sul piano concettuale. L'eventuale distintività accresciuta dei marchi anteriori non era idonea, nel caso concreto, a sovvertire tale conclusione; inoltre, la doglianza relativa al mancato esame di ONBREZ è stata ritenuta inefficace, poiché anche ove quel marchio fosse più distintivo ciò non avrebbe inciso sull'esito finale.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 27, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2018/625
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Marchio UE BREZTRI: assenza di rischio di confusione con i marchi anteriori
Il Tribunale dell'Unione europea, Sezione ottava, decide su un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Novartis AG avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO che aveva respinto la domanda di dichiarazione di nullità del marchio UE verbale BREZTRI, registrato per prodotti farmaceutici in classe 5. La controversia riguarda l'applicazione dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera a), in combinato con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
Fatti e procedimento amministrativo
AstraZeneca AB aveva ottenuto la registrazione del marchio BREZTRI per "pharmaceutical preparations and substances". Novartis aveva quindi presentato istanza di nullità basata su tre marchi anteriori: ONBREZ, BREZILIZER e BREEZHALER, anch'essi registrati, almeno in parte, per prodotti farmaceutici in classe 5. La divisione di annullamento aveva respinto la domanda e la commissione di ricorso aveva confermato il rigetto.
Motivi di ricorso
Novartis deduceva due motivi principali:
- violazione dell'articolo 27, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2018/625, per non aver esaminato adeguatamente la distintività accresciuta di ONBREZ;
- violazione dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, per errata valutazione del rischio di confusione.
Pubblico rilevante e livello di attenzione
Il Tribunale ricorda che, in materia di prodotti farmaceutici, il pubblico pertinente comprende sia i professionisti sanitari sia i consumatori finali. Per entrambe le categorie il livello di attenzione è elevato, o comunque superiore alla media, perché i prodotti incidono direttamente sulla salute e sono acquistati o prescritti con particolare cautela. Il Tribunale respinge anche l'argomento secondo cui bambini, anziani o altri sottogruppi imporrebbero una diversa definizione del pubblico rilevante.
Confronto dei segni
Il Tribunale conferma che i segni devono essere valutati nel loro insieme e che, nel caso di specie, non emergono elementi dominanti o distintivi idonei a scomporli. In particolare, respinge la tesi secondo cui i segmenti "haler", "lizer" e "tri" verrebbero percepiti come abbreviazioni di termini medici inglesi, osservando che tale circostanza non è stata provata e che il collegamento richiederebbe comunque passaggi mentali non diretti.
Sul piano visivo e fonetico:
- tra BREZTRI e BREZILIZER esiste solo una somiglianza limitata, attenuata dalle differenze di lunghezza, struttura e terminazione;
- tra BREZTRI e BREEZHALER la somiglianza è anch'essa bassa, poiché il primo segmento differisce e vi sono ulteriori differenze letterali;
- tra BREZTRI e ONBREZ non vi è somiglianza visiva e quella fonetica è, al massimo, molto debole, poiché l'ordine delle sillabe è invertito.
Sul piano concettuale, nessuno dei segni ha significato per il pubblico rilevante, per cui il confronto concettuale è impossibile.
Distintività accresciuta dei marchi anteriori
Il Tribunale ritiene che la commissione di ricorso abbia effettuato un esame insufficiente della prova relativa alla distintività accresciuta di BREEZHALER, poiché si era limitata a osservare che il marchio appariva spesso in combinazione con altri segni e non isolatamente. La giurisprudenza, invece, consente che la distintività acquisita derivi anche dall'uso del segno in combinazione con un altro marchio, purché il pubblico lo percepisca da solo come indicatore dell'origine commerciale.
Tuttavia, tale errore è dichiarato irrilevante, perché anche ove BREEZHALER avesse acquisito maggiore distintività, ciò non sarebbe bastato a fondare un rischio di confusione. Lo stesso vale, mutatis mutandis, per ONBREZ, che nelle prove era sempre presentato insieme a BREEZHALER.
Valutazione globale del rischio di confusione
Pur tenendo conto dell'identità dei prodotti, il Tribunale ritiene che gli altri fattori depongano contro la confondibilità:
- il pubblico è molto attento;
- la somiglianza tra i segni è bassa o assente;
- non esiste affinità concettuale.
Il Tribunale sottolinea che, nei prodotti farmaceutici, il pubblico presta particolare attenzione alla scelta del marchio proprio per l'impatto sulla salute e per la frequente acquisizione in farmacia, spesso con consiglio di un professionista. In queste condizioni, non è probabile che il consumatore attribuisca la stessa origine commerciale a marchi che presentano solo somiglianze limitate.
Famiglia o serie di marchi
La ricorrente sosteneva anche che BREZTRI potesse essere percepito come appartenente a una serie o famiglia di marchi caratterizzati dall'elemento comune "brez". Il Tribunale respinge l'argomento perché:
- l'elemento comune non è identico in tutti i segni anteriori, essendo talvolta "brez" e talvolta "breez";
- l'elemento compare in posizioni diverse nei marchi;
- non è stata provata un'adeguata utilizzazione sul mercato di una vera famiglia di marchi, essendo stata fornita prova solo per due segni e comunque non in modo sufficiente.
Dispositivo e conseguenze
Il Tribunale respinge entrambi i motivi di ricorso e, di conseguenza, l'intera domanda di annullamento. Novartis è condannata alle spese, conformemente alle conclusioni di EUIPO e di AstraZeneca.
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