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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-178/22

Judgment of the General Court (Third Chamber) of 15 March 2023. — FA World Entertainment Inc. v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – International registration designating the European Union – Word mark FUCKING AWESOME – Absolute ground for refusal – No distinctive character – Article 7(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001 – Legal certainty – Equal treatment – Principle of sound administration. — Case T-178/22

Giurisprudenza europea62022TJ0178

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di FA World Entertainment Inc. confermando il diniego di protezione nell'Unione per il marchio internazionale "FUCKING AWESOME". Ha ritenuto che il pubblico pertinente, almeno in Irlanda e a Malta, avrebbe percepito il segno come slogan promozionale privo di funzione distintiva. Ha inoltre escluso che le registrazioni anteriori in Stati terzi o di marchi simili nell'UE potessero vincolare EUIPO o il Tribunale.

Marchio UE internazionale "FUCKING AWESOME": il Tribunale conferma il rifiuto per mancanza di carattere distintivo ex articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

La questione giuridica

Se il segno verbale "FUCKING AWESOME" fosse privo di carattere distintivo per i prodotti rivendicati e, in caso affermativo, se il rifiuto potesse essere censurato per violazione dei principi di certezza del diritto, parità di trattamento e buona amministrazione, anche alla luce di registrazioni anteriori e di marchi comparabili.

Principio di diritto

Un segno verbale costituito da un'espressione colloquiale e leggermente volgare può essere rifiutato per mancanza di carattere distintivo quando il pubblico pertinente lo percepisce immediatamente come messaggio promozionale e laudatorio, e non come indicazione dell'origine commerciale dei prodotti. La circostanza che il segno non compaia nei dizionari, che possa evocare più sfumature o che sia stato registrato altrove non impedisce il rifiuto, poiché la valutazione va compiuta autonomamente, caso per caso, rispetto al pubblico e ai prodotti interessati.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626

Marchio UE internazionale "FUCKING AWESOME": rifiuto per difetto di distintività

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della quinta Commissione di ricorso di EUIPO che aveva confermato il rifiuto di protezione nell'Unione per il segno verbale "FUCKING AWESOME". Il caso attiene ai motivi assoluti di rifiuto dei marchi UE e, in particolare, al carattere distintivo del segno rispetto a prodotti di varie classi di Nizza.

Fatti e procedimento amministrativo

La società ricorrente aveva ottenuto una registrazione internazionale designante l'Unione europea per il marchio verbale "FUCKING AWESOME", rivendicando la priorità di due marchi statunitensi. Il segno era destinato a prodotti delle classi 9, 18, 25 e 28, tra cui occhiali, borse, abbigliamento e skateboard. EUIPO, tramite esaminatore, aveva inizialmente respinto la domanda sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e f), del regolamento 2017/1001. In sede di ricorso amministrativo, la Commissione di ricorso ha annullato il rifiuto fondato sulla lettera f), ma ha confermato il diniego ex lettera b), rinviando la questione dell'eventuale distintività acquisita tramite uso all'esame di primo grado.

Questioni giuridiche esaminate

La ricorrente sosteneva che il segno non fosse privo di distintività e che la Commissione di ricorso avesse applicato un criterio troppo severo, oltre a violare i principi di certezza del diritto, parità di trattamento e buona amministrazione. Le censure principali erano quindi:

  • se il segno fosse percepito come semplice slogan pubblicitario oppure come indicazione di origine;
  • se il pubblico pertinente e il territorio di riferimento fossero stati correttamente individuati;
  • se la registrazione di marchi analoghi negli Stati Uniti e di altri marchi UE comparabili imponesse una soluzione diversa.

Normativa e criteri applicati

Il Tribunale richiama l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, secondo cui sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo, nonché il paragrafo 2 dello stesso articolo, che consente il rilievo del motivo ostativo anche se esistente solo in una parte dell'Unione. Richiama inoltre i principi consolidati secondo cui il carattere distintivo va valutato in relazione ai prodotti o servizi interessati e alla percezione del pubblico pertinente; e, per gli slogan pubblicitari, il marchio può essere registrato solo se presenta una certa originalità o richiede un minimo sforzo interpretativo, tale da consentirgli di svolgere la funzione essenziale di indicare l'origine commerciale.

Ragionamento del Tribunale sul pubblico pertinente

Il Tribunale condivide l'impostazione della Commissione di ricorso: i prodotti erano destinati al grande pubblico, con un livello di attenzione medio per la maggior parte delle classi e leggermente più elevato per la classe 28. Ha ritenuto corretto esaminare il segno dal punto di vista della parte anglofona del pubblico, comprendente anche i consumatori in Irlanda e Malta, dove l'inglese è lingua ufficiale. Poiché, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, è sufficiente che il motivo di rifiuto ricorra in una parte dell'Unione, la sola percezione negativa o non distintiva da parte di tale segmento era sufficiente a giustificare il diniego.

Ragionamento del Tribunale sul significato del segno

Il Tribunale afferma che il termine "fucking" è un intensificatore volgare e che "awesome" significa eccellente o straordinario. La combinazione dei due termini è grammaticalmente e lessicalmente lineare e produce un messaggio chiaro e immediato: i prodotti sarebbero eccezionali o di altissima qualità. Ha quindi respinto l'argomento secondo cui l'assenza dell'espressione dai dizionari impedirebbe di attribuirle un significato preciso: ciò che conta è la percezione del pubblico, non la presenza lessicografica del sintagma completo. Parimenti, la possibilità di una connotazione positiva o negativa non è sufficiente a escludere il rilievo del significato promozionale, se una parte non trascurabile del pubblico lo percepisce come slogan laudatorio.

Mancanza di distintività intrinseca

Secondo il Tribunale, il segno non contiene alcun elemento ulteriore, oltre al messaggio promozionale, idoneo a svolgere la funzione di indicazione di origine. Il fatto che l'espressione non descriva una qualità specifica del prodotto non basta a conferirle carattere distintivo: è sufficiente che il pubblico la percepisca come mera informazione pubblicitaria. Il Tribunale osserva inoltre che l'uso di un linguaggio informale o volgare non rende il segno originale o sorprendente in misura tale da attivare un processo cognitivo nel consumatore. Nel contesto dei settori moda e skate, tale linguaggio non è neppure inconsueto per il pubblico di riferimento.

Metodo di apposizione del segno e distintività acquisita

Il Tribunale esclude che la possibilità di apporre il segno su etichette interne o su altri supporti possa di per sé trasformare un messaggio promozionale in marchio distintivo. Una diversa conclusione consentirebbe di eludere il motivo assoluto di rifiuto mediante il solo richiamo a una modalità d'uso frequente nel settore. Ha inoltre ritenuto irrilevanti, ai fini della distintività intrinseca, gli argomenti fondati sull'uso del segno in collaborazioni commerciali e relazioni d'affari, poiché tali elementi attengono semmai alla distintività acquisita tramite uso, non oggetto del presente giudizio.

Principi di certezza del diritto, parità di trattamento e buona amministrazione

Sul secondo motivo, il Tribunale ha chiarito che la registrazione del marchio statunitense "FUCKING AWESOME" non vincola EUIPO, poiché il sistema del marchio UE è autonomo rispetto agli ordinamenti nazionali o di paesi terzi. Quanto ai marchi UE anteriori invocati dalla ricorrente, il Tribunale ribadisce che la legittimità delle decisioni di EUIPO si valuta solo alla luce del regolamento 2017/1001 e della giurisprudenza dell'Unione. EUIPO deve certamente tenere conto della propria prassi per evitare disparità ingiustificate, ma tale obbligo non può prevalere sul rispetto della legalità: ogni domanda va esaminata in modo rigoroso e individuale. Poiché il segno in questione ricadeva correttamente in un motivo di rifiuto, la ricorrente non poteva invocare la prassi precedente per ottenere una registrazione in contrasto con la normativa.

Decisione e spese

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso e ha confermato la decisione di EUIPO che negava la protezione del marchio internazionale designante l'Unione per difetto di carattere distintivo. In applicazione dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la ricorrente è stata condannata alle spese.

Principi affermati

  • La valutazione del carattere distintivo è autonoma e dipende dalla percezione del pubblico pertinente rispetto ai prodotti interessati.
  • Un segno verbale percepito come slogan promozionale e laudatorio non è registrabile se non contiene elementi idonei a indicare l'origine commerciale.
  • La mancata presenza del sintagma nei dizionari o la possibilità di più sfumature semantiche non escludono il difetto di distintività.
  • Le registrazioni anteriori in Stati terzi o la prassi di EUIPO non vincolano il giudice dell'Unione quando il segno è comunque colpito da un motivo assoluto di rifiuto.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeaproprietà intellettualecarattere distintivomotivi assoluti di rifiutoprincipi generali del diritto ue

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