Cassazione Penale, Sentenza n. 14445/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che dichiarava inammissibile la sua istanza di detenzione domiciliare speciale (artt. 47-quinquies e 4-bis Ord. pen.), ritenendo ostativa la sua condanna per un reato ricompreso nel catalogo dell'art. 4-bis (art. 609-bis cod. pen.) e l'assenza del decorso del termine di un anno di osservazione scientifica della personalità. In Cassazione il difensore ha denunciato errata interpretazione della disciplina, sostenendo in particolare che opera l'esclusione prevista dall'art. 4-bis, comma 1-quater, rispetto all'obbligo dell'osservazione annuale nelle ipotesi attenuate dell'art. 609-bis e che i fatti del 2017 non possono essere ricondotti retroattivamente a fattispecie introdotte dalla legge n. 69/2019 (art. 609-ter). Ha inoltre invocato la giurisprudenza costituzionale che tutela l'accesso al beneficio quando il ricorrente è padre e unico caregiver di un figlio gravemente disabile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato il giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma per nuovo esame, rilevando che il provvedimento di primo grado aveva operato una valutazione errata e non sufficientemente motivata circa l'applicabilità dell'art. 4-bis e dell'obbligo di osservazione. La Corte ha richiamato l'ampia giurisprudenza costituzionale e di legittimità che consente, anche a genitori condannati per reati elencati in 4-bis, l'accesso alla detenzione domiciliare speciale ove non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga e non sia accertata la pericolosità del richiedente; ha inoltre richiamato l'esclusione di alcuni limiti (es. limite di età per figli gravemente disabili, requisito che non l'impossibilità assoluta della madre). Il Tribunale di sorveglianza è stato pertanto rimandato a nuovo giudizio, con piena libertà valutativa nel rispetto dei principi richiamati.
Norme richiamate
art. 47-quinquies Ord. pen.
quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 47-ter, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli
La disposizione disciplina la detenzione domiciliare speciale finalizzata alla tutela del rapporto genitore-minore; la Corte richiama che, alla luce delle pronunce costituzionali, il suo scopo prioritario è la protezione del minore e l'accesso può essere riconosciuto anche in presenza di condanne per reati dell'art. 4-bis salvo concreto pericolo di recidiva o accertata pericolosità.
art. 4-bis Ord. pen.
Contiene il catalogo di delitti che, in origine, potevano ostare all'accesso a benefici; la giurisprudenza costituzionale ha progressivamente limitato l'effetto preclusivo automatistico, prevedendo accertamenti concreti e, con il comma 1-quater, escludendo in alcune ipotesi l'obbligo dell'osservazione annuale (quando ricorra la fattispecie attenuata).
art. 47-ter Ord. pen.
Disciplina la detenzione domiciliare ordinaria (es. madre di prole di età inferiore a dieci anni); ha limiti di durata della pena che la detenzione domiciliare speciale invece supera.
legge 8 marzo 2001, n. 40 (art. 3)
Ha introdotto la detenzione domiciliare speciale (art. 47-quinquies) per consentire misure extracarcerarie in presenza di figli da assistere, senza i limiti di durata della detenzione ordinaria.
legge n. 104 del 1992 (art. 3, comma 3)
Rilevanza della disabilità grave ai fini dell'accesso alle misure alternative: la giurisprudenza costituzionale ha esteso le tutele indipendentemente dall'età del figlio gravemente disabile.
Corte costituzionale, sent. n. 239/2014
Ha dichiarato l'illegittimità della parte di art. 4-bis che impediva in via automatica la detenzione domiciliare speciale, imponendo una valutazione concreta degli interessi del minore; ha anche esteso gli effetti alla disciplina della detenzione domiciliare ordinaria.
Corte costituzionale, sent. n. 76/2017
Ha censurato il divieto assoluto previsto dal comma 1-bis dell'art. 47-quinquies che precludeva automaticamente l'accesso al beneficio in caso di condanna per reati di cui all'art. 4-bis; ha affermato la necessità di valutazione concreta e non automatica.
Corte costituzionale, sent. n. 18/2020
Ha ampliato la tutela estendendo la detenzione domiciliare speciale ai figli portatori di disabilità grave indipendentemente dall'età, per tutelare il loro interesse alla relazione con il genitore.
Corte costituzionale, sent. n. 52/2025
Ha eliminato l'inciso 'e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre' dal comma 7 dell'art. 47-quinquies, precisando che l'impossibilità della madre non deve essere necessariamente assoluta ma deve comportare rischio concreto di grave deficit assistenziale per la prole; ha ribadito il necessario bilanciamento con l'interesse all'esecuzione della pena e l'esclusione del beneficio in caso di accertata pericolosità.
Sez. 5, sent. n. 34049 del 12/09/2025 (Cass.)
Ha precisato che, dopo la declaratoria di incostituzionalità (n. 52/2025), la detenzione domiciliare speciale può essere concessa al padre solo se ricorre l'impossibilità della madre di prendersi cura della prole, valutata in termini non assoluti ma concreti e sempre che non sussista accertata pericolosità del richiedente.
Massime di principio
- La detenzione domiciliare speciale (art. 47-quinquies) mira primariamente a tutelare l'interesse del minore: i giudici devono valutare concretamente l'esigenza della prole di mantenere la relazione con il genitore, non applicare divieti automatici basati solo sulla presenza del reato nel catalogo dell'art. 4-bis.
- Anche in caso di condanna per reati indicati dall'art. 4-bis l'accesso alla misura è possibile se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga e non risulti accertata la pericolosità del richiedente.
- L'impossibilità della madre (quando rilevante per l'ammissione del padre) non deve essere 'assoluta': è sufficiente una situazione personale o ambientale che determini il rischio concreto per la prole di un grave deficit assistenziale o di una irreversibile compromissione del processo evolutivo ed educativo.
- Il requisito dell'osservazione scientifica della personalità (anno di osservazione) va verificato alla luce delle previsioni di dettaglio dell'art. 4-bis (es. comma 1-quater) e dell'evoluzione normativa; non si può precludere il beneficio per un mero automatismo procedurale.
- Nel bilanciamento tra interesse del minore e interesse pubblico all'esecuzione della pena prevale di regola l'interesse del minore a mantenere il rapporto con almeno un genitore, salvo che sia accertata la pericolosità del genitore detenuto.
- Il Tribunale di sorveglianza, nel valutare la concessione, deve evitare ogni 'strumentalizzazione' del minore a fini ottenimento del beneficio e deve motivare adeguatamente la comparazione degli interessi in gioco.
- Nei casi di fatti commessi anteriormente a novità legislative (es. introduzione di nuove fattispecie), va valutata la non applicabilità retroattiva delle norme più sfavorevoli e la corretta qualificazione giuridica della condanna ai fini dell'accesso ai benefici.
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