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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48290/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 10/12/2020 con cui la Corte d'appello di L'Aquila aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Costantino Franzese contro la sentenza del 15/05/2020 del Tribunale di Avezzano. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 591 cod. proc. pen. e vizi di motivazione; censurava la credibilità dei querelanti (sentiti come testi ma poi ritiranti la querela) e la mancata deposizione dei Carabinieri del luogo dove si erano svolti i fatti, sostenendo che tali profili avrebbero dovuto rendere l'appello fondato e motivato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'appello originario fosse generico e privo della necessaria specificità: il ricorrente si era limitato ad affermare che i testi avevano reso dichiarazioni contraddittorie senza indicare quali fossero le dichiarazioni contestate, il loro contenuto né confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza di primo grado, che invece aveva svolto una disamina analitica delle prove. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'impugnazione deve esporre criticità esplicite e argomentate rispetto alle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, proporzionalmente al livello di dettaglio della motivazione impugnata. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento equitativo di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente come norma violata: la Corte interpreta il principio processuale collegato al requisito di specificità dei motivi di impugnazione, confermando che l'appello è inammissibile se mancanti di specificità e di argomentazione rispetto alle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per la conseguenza della declaratoria di inammissibilità: comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la possibilità di un pagamento alla Cassa delle ammende, qui fissato equitativamente in € 3.000,00, salvo prova di assenza di colpa nella proposizione del ricorso.

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per affermare l'assenza di elementi che consentano di ritenere che il ricorrente abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; ciò ha giustificato l'irrogazione della somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'appello (e per analogia il ricorso per cassazione) è inammissibile se i motivi sono generici: è necessario enunciare e argomentare criticamente i rilievi rispetto alle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata.
  • La specificità richiesta all'impugnante è proporzionale alla specificità con cui la decisione di primo grado ha motivato la propria decisione: più analitica la motivazione di primo grado, più dettagliata deve essere l'impugnazione.
  • Contestare la credibilità di testi richiede l'indicazione precisa delle dichiarazioni ritenute contraddittorie, il loro contenuto e la spiegazione di come tali contraddizioni avrebbero influito sulla decisione.
  • L'assenza di deposizione di organi investigativi (es. Carabinieri) va rilevata e motivata in modo puntuale nell'appello; una mera affermazione generica non è sufficiente.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze economiche (spese processuali e possibile somma alla Cassa delle ammende) salvo che non risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • Prassi consigliata: nell'impugnazione indicare singolarmente i punti della motivazione di primo grado che si contestano, riportare i passi probatori specifici (data, testimone, contenuto), e spiegare con ragionamento giuridico e probatorio perché la valutazione del giudice di primo grado sarebbe erronea.

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