Cassazione Penale, Ordinanza n. 21715/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la valutazione della Corte di appello sulla mancanza di proficuità della collaborazione fosse logica ed esaustiva e, quindi, insindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che, in riforma di due decisioni del giudice per le indagini preliminari, lo aveva ritenuto responsabile di plurime condotte di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti e di detenzione illegale di due pistole, con rideterminazione della pena per effetto del riconoscimento della continuazione. Con l'unico motivo di ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego dell'attenuante della collaborazione prevista dall'art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sostenendo che il contributo prestato sarebbe stato meritevole di valorizzazione. La Corte di cassazione ha però rilevato che il giudice di merito aveva già esaminato la collaborazione prestata, consistente nella sola indicazione delle password di accesso agli smartphone sequestrati, ritenendola generica e non proficua, poiché non aveva consentito di individuare interlocutori o numeri telefonici utilizzati per le trattative illecite. Il ricorso, in sostanza, mirava a una diversa lettura del fatto e della prova, senza denunciare un travisamento probatorio o un concreto vizio logico della motivazione.
Norme richiamate
art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
"evitare che l'attività criminosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti"
L'attenuante richiede un concreto contributo dell'imputato idoneo a evitare che l'attività delittuosa produca ulteriori conseguenze, con utilità effettiva per le indagini o per la cessazione dell'attività criminale in materia di stupefacenti.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'attenuante della collaborazione in materia di stupefacenti presuppone un apporto concreto, effettivamente utile e proficuo, idoneo a impedire ulteriori sviluppi dell'attività criminosa o a favorire risultati investigativi apprezzabili.
- Non è sufficiente una collaborazione meramente formale, generica o non produttiva di risultati concreti, specie quando non consenta di identificare altri soggetti o ulteriori fonti di prova rilevanti.
- La valutazione sulla proficuità della collaborazione è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione logica ed esaustiva.
- In sede di legittimità, non è ammissibile trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, salvo che sia specificamente dedotto un travisamento della prova o un vizio motivazionale puntuale.
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