Cassazione Penale, Ordinanza n. 31013/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato il rigetto dell'istanza di riconoscimento della continuazione tra due condanne definitive per reati in materia di stupefacenti, ritenendo corretta la motivazione del giudice dell'esecuzione sull'assenza di un medesimo disegno criminoso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il condannato ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra due sentenze definitive relative a distinti fatti di detenzione/traffico di stupefacenti. La difesa ha dedotto violazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo in sostanza che tra i due episodi vi fosse un medesimo disegno criminoso. La Corte ha però rilevato che il motivo era generico e assertivo, privo di specifiche ragioni in fatto e in diritto, e comunque manifestamente infondato perché la motivazione del provvedimento di merito escludeva in modo non illogico l'unitarietà del progetto criminoso, valorizzando la diversità dei ruoli svolti, dei destinatari delle partite di cocaina, la distanza temporale e la circostanza che, al momento dei fatti successivi, il ricorrente era sottoposto a misura cautelare.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
ex art. 671 cod. proc. pen.
Disciplina il riconoscimento in executivis della continuazione tra reati già giudicati; per ottenerlo è necessaria una verifica rigorosa di concreti indici sintomatici del medesimo disegno criminoso.
art. 81 c.p.
artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.
Il richiamo serve a fondare la pretesa di applicazione del reato continuato; la Corte ribadisce che non bastano contiguità cronologica o identità del titolo di reato, occorrendo elementi specifici che dimostrino l'unitarietà del programma.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice dei fatti base oggetto delle sentenze definitive richiamate, entrambe inerenti condotte in materia di stupefacenti.
art. 616 c.p.p.
condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende
Fondamento della condanna del ricorrente alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074
Il medesimo disegno criminoso richiede la presenza di concreti indicatori (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità, abitudini programmate di vita) e la programmabilità, già al momento del primo reato, dei successivi almeno nelle linee essenziali.
Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico
Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580
Sul richiedente grava l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno della continuazione; contiguità cronologica e identità del titolo di reato non sono di per sé sufficienti.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede una verifica sostanziale e non meramente formale del medesimo disegno criminoso, fondata su indici concreti e convergenti, non su un solo elemento isolato.
- Non basta invocare la prossimità temporale tra i fatti o la loro omogeneità criminosa: occorre dimostrare che, al momento del primo reato, i successivi fossero già programmati almeno nelle linee essenziali.
- La diversità dei ruoli svolti nelle singole condotte, dei destinatari delle partite illecite e il contesto fattuale complessivo possono escludere l'unicità del programma criminoso e far ritenere le condotte espressione di determinazioni estemporanee o di abitualità criminale.
- Nel giudizio di legittimità, il motivo che censura il diniego della continuazione deve essere specifico e autosufficiente; deduzioni generiche o meramente fattuali sono inammissibili.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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