Cassazione Penale, Sentenza n. 18391/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in sei motivi: 1) eccezione di prescrizione per errata applicazione della sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83 d.l. n.18/2020 (periodi emergenziali Covid) e conteggio dei rinvii per legittimo impedimento del difensore; 2) mancata assunzione di prova decisiva per esclusione dell'artificio (testimoni indicati a discarico non escussi in primo grado e non adeguatamente valutati in appello); 3) vizio di motivazione e errata applicazione dell'art. 640 c.p. perché la mera presentazione come imprenditore e solvibile non costituisce artificio e raggiro; 4) travisamento del fatto in ordine alla qualità dell'attività svolta dall'impresa cui erano intestate le fatture; 5) travisamento sul presunto inganno circa la falsa aspettativa di solvibilità; 6) travisamento circa la presunta irreperibilità dell'imputato dopo l'asportazione del materiale. Complessivamente si deduce errore di diritto nel calcolo della prescrizione e carenze motivazionali e probatorie sull'integrazione del reato di truffa e sulle statuizioni civili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso quanto al primo motivo ritenendolo fondato: la sospensione della prescrizione per il periodo emergenziale è stata applicata in modo errato dalla Corte di appello; alla corretta ricostruzione cronologica (tenuto conto dei rinvii per legittimo impedimento) la prescrizione del reato è maturata il 4 giugno 2023, precedente all'udienza di appello del 9 giugno 2023. Di conseguenza la sentenza impugnata viene annullata senza rinvio agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Inoltre la Corte ha ritenuto sussistenti gravi carenze motivazionali e di valutazione delle prove nella pronuncia di merito (in particolare riguardo all'ammissione e al valore dei testimoni indicati a discarico e alla ricostruzione degli artifizi/raggiri) e per tali ragioni ha annullato anche le statuizioni civili con rinvio per un nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello; rimessa altresì la liquidazione delle spese tra le parti. Il motivo relativo alla prescrizione ha quindi prevalso e ha determinato la cancellazione degli effetti penali della condanna, mentre sulla responsabilità civile si dispone il rinvio per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 83 d.l. 17 marzo 2020 n. 18 (comma 4 e comma 9)
La sospensione della prescrizione prevista per i periodi emergenziali si applica solo se il procedimento ha subito una stasi effettiva correlata a udienze fissate nei periodi indicati; i periodi di sospensione dei commi 4 e 9 si sommano solo se per il procedimento erano fissate udienze in entrambe le finestre temporali.
art. 159 c.p. (comma 1, n. 3)
I rinvii per legittimo impedimento del difensore comportano l'allungamento del termine processuale (aggiunta di giorni), valore rilevante nel conteggio della prescrizione.
art. 606 c.p.p. (comma 1, lett. d) ed e))
Il motivo di impugnazione deve essere valutato con riferimento alla mancata assunzione di prova decisiva (lett. d) e al travisamento del fatto (lett. e)); la Corte segnala l'obbligo del giudice di appello di motivare puntualmente sulle censure specifiche dell'atto di appello.
art. 640 c.p.
Per integrare la truffa occorrono artifici e raggiri idonei a indurre in errore la vittima; la mera presentazione come imprenditore o il mancato pagamento/non risposta non sono di per sé sufficienti a provare il reato senza accertamento degli elementi ingannevoli.
art. 507 c.p.p.
Norma richiamata in relazione all'assunzione di testimonianze disposte dal giudice d'ufficio; la mancata escussione dei testi ex art.507 rileva ai fini della correttezza del processo probatorio.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. un. n.5292/2020 richiamata)
Principio secondo cui la sospensione della prescrizione per Covid si applica solo ai procedimenti con udienza fissata nei periodi specificati e che la sospensione complessiva di 64 giorni (comma 4) non si estende automaticamente ad altri periodi salvo che vi siano udienze effettivamente fissate nelle rispettive finestre.
Massime di principio
- La sospensione della prescrizione per misure emergenziali (es. art.83 d.l.18/2020) si applica solo se il procedimento ha subito una stasi effettiva con udienza fissata nei periodi previsti; non può essere applicata in modo generalizzato a tutti i procedimenti pendenti.
- Nel calcolo della prescrizione vanno considerati correttamente i rinvii per legittimo impedimento del difensore secondo l'art.159 c.p.; ogni rinvio comporta l'allungamento del termine rilevante.
- La mera veste con cui una parte si presenta (es. come "imprenditore" o "solvibile") e il semplice mancato pagamento o difficoltà di contatto non sono, di per sé, elementi sufficienti a integrare il reato di truffa: è necessario accertare specifici artifici o raggiri idonei a ingannare la vittima.
- Se il giudice di appello non risponde in modo analitico e puntuale alle specifiche censure dell'atto di appello (es. sulla mancata escussione di testimoni o su elementi probatori decisivi), la motivazione può essere ritenuta insufficiente e determinare l'annullamento delle statuizioni civili e la rinnovazione del giudizio.
- La responsabilità penale e la responsabilità civile sono autonome: anche se il reato è estinto per prescrizione, la questione della responsabilità civile richiede un esame motivato e può essere rimessa al giudice civile per un nuovo accertamento.
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