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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18391/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in sei motivi: 1) eccezione di prescrizione per errata applicazione della sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83 d.l. n.18/2020 (periodi emergenziali Covid) e conteggio dei rinvii per legittimo impedimento del difensore; 2) mancata assunzione di prova decisiva per esclusione dell'artificio (testimoni indicati a discarico non escussi in primo grado e non adeguatamente valutati in appello); 3) vizio di motivazione e errata applicazione dell'art. 640 c.p. perché la mera presentazione come imprenditore e solvibile non costituisce artificio e raggiro; 4) travisamento del fatto in ordine alla qualità dell'attività svolta dall'impresa cui erano intestate le fatture; 5) travisamento sul presunto inganno circa la falsa aspettativa di solvibilità; 6) travisamento circa la presunta irreperibilità dell'imputato dopo l'asportazione del materiale. Complessivamente si deduce errore di diritto nel calcolo della prescrizione e carenze motivazionali e probatorie sull'integrazione del reato di truffa e sulle statuizioni civili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso quanto al primo motivo ritenendolo fondato: la sospensione della prescrizione per il periodo emergenziale è stata applicata in modo errato dalla Corte di appello; alla corretta ricostruzione cronologica (tenuto conto dei rinvii per legittimo impedimento) la prescrizione del reato è maturata il 4 giugno 2023, precedente all'udienza di appello del 9 giugno 2023. Di conseguenza la sentenza impugnata viene annullata senza rinvio agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Inoltre la Corte ha ritenuto sussistenti gravi carenze motivazionali e di valutazione delle prove nella pronuncia di merito (in particolare riguardo all'ammissione e al valore dei testimoni indicati a discarico e alla ricostruzione degli artifizi/raggiri) e per tali ragioni ha annullato anche le statuizioni civili con rinvio per un nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello; rimessa altresì la liquidazione delle spese tra le parti. Il motivo relativo alla prescrizione ha quindi prevalso e ha determinato la cancellazione degli effetti penali della condanna, mentre sulla responsabilità civile si dispone il rinvio per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 83 d.l. 17 marzo 2020 n. 18 (comma 4 e comma 9)

    La sospensione della prescrizione prevista per i periodi emergenziali si applica solo se il procedimento ha subito una stasi effettiva correlata a udienze fissate nei periodi indicati; i periodi di sospensione dei commi 4 e 9 si sommano solo se per il procedimento erano fissate udienze in entrambe le finestre temporali.

  • art. 159 c.p. (comma 1, n. 3)

    I rinvii per legittimo impedimento del difensore comportano l'allungamento del termine processuale (aggiunta di giorni), valore rilevante nel conteggio della prescrizione.

  • art. 606 c.p.p. (comma 1, lett. d) ed e))

    Il motivo di impugnazione deve essere valutato con riferimento alla mancata assunzione di prova decisiva (lett. d) e al travisamento del fatto (lett. e)); la Corte segnala l'obbligo del giudice di appello di motivare puntualmente sulle censure specifiche dell'atto di appello.

  • art. 640 c.p.

    Per integrare la truffa occorrono artifici e raggiri idonei a indurre in errore la vittima; la mera presentazione come imprenditore o il mancato pagamento/non risposta non sono di per sé sufficienti a provare il reato senza accertamento degli elementi ingannevoli.

  • art. 507 c.p.p.

    Norma richiamata in relazione all'assunzione di testimonianze disposte dal giudice d'ufficio; la mancata escussione dei testi ex art.507 rileva ai fini della correttezza del processo probatorio.

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. un. n.5292/2020 richiamata)

    Principio secondo cui la sospensione della prescrizione per Covid si applica solo ai procedimenti con udienza fissata nei periodi specificati e che la sospensione complessiva di 64 giorni (comma 4) non si estende automaticamente ad altri periodi salvo che vi siano udienze effettivamente fissate nelle rispettive finestre.

Massime di principio

  • La sospensione della prescrizione per misure emergenziali (es. art.83 d.l.18/2020) si applica solo se il procedimento ha subito una stasi effettiva con udienza fissata nei periodi previsti; non può essere applicata in modo generalizzato a tutti i procedimenti pendenti.
  • Nel calcolo della prescrizione vanno considerati correttamente i rinvii per legittimo impedimento del difensore secondo l'art.159 c.p.; ogni rinvio comporta l'allungamento del termine rilevante.
  • La mera veste con cui una parte si presenta (es. come "imprenditore" o "solvibile") e il semplice mancato pagamento o difficoltà di contatto non sono, di per sé, elementi sufficienti a integrare il reato di truffa: è necessario accertare specifici artifici o raggiri idonei a ingannare la vittima.
  • Se il giudice di appello non risponde in modo analitico e puntuale alle specifiche censure dell'atto di appello (es. sulla mancata escussione di testimoni o su elementi probatori decisivi), la motivazione può essere ritenuta insufficiente e determinare l'annullamento delle statuizioni civili e la rinnovazione del giudizio.
  • La responsabilità penale e la responsabilità civile sono autonome: anche se il reato è estinto per prescrizione, la questione della responsabilità civile richiede un esame motivato e può essere rimessa al giudice civile per un nuovo accertamento.

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