Sentenza n. 13914/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento - del provvedimento del Comune di Vetralla comunicato in data 26/02/2026, con cui è stata rigettata l’istanza di riesame in autotutela presentata dal ricorrente in data 23/02/2026; - del provvedimento del Comune di Vetralla del 31/03/2026 comunicato in data 08.04.2026, con cui è stata rigettata l’istanza di riesame in autotutela presentata dal ricorrente in data 10/03/26; - della graduatoria finale del concorso pubblico, pubblicata in data 23/02/2026. per la copertura a tempo pieno e indeterminato dl n. 1 posto nel profilo dl istruttore amministrativo area degli istruttori del ccnl funzioni locali, con riserva dl posto ai soggetti disabili dl cui all'art.1 della legge n. 68/1999, nella parte in cui non riconosce al ricorrente il diritto alla suddetta riserva; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa, ove occorra, la nota di rigetto del 26/02/2026 e del 31.03 2026 dell'istanza di annullamento in autotutela del 10/03/2026, nonché il bando di concorso ove interpretato in senso ostativo all'applicazione del soccorso istruttorio e del principio di prevalenza della sostanza sulla forma e per la condanna dell'amministrazione resistente alla riformulazione della graduatoria finale del concorso tenendo conto della spettanza al Rellini Luca dell'accesso alle categorie protette e quindi della riserva di posto di cui all'art. 1 della Legge n. 68/1999, e all’adozione di tutti i provvedimenti conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale di un concorso pubblico per un posto di istruttore amministrativo, nella parte in cui non riconosce la riserva per soggetti disabili, nonché i dinieghi comunali delle istanze di riesame in autotutela
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la mancata attribuzione della riserva prevista dall'art. 1 della legge n. 68/1999, sostenendo di avere allegato alla domanda online documentazione medica idonea a comprovare la propria condizione di invalido civile. Ha dedotto eccesso di potere, assumendo che l'amministrazione avrebbe valorizzato soltanto il dato formale della selezione della casella errata; violazione dei principi di buon andamento e di prevalenza della sostanza sulla forma, in ragione di un asserito errore materiale riconoscibile; violazione dell'obbligo di soccorso istruttorio, poiché l'amministrazione avrebbe dovuto chiedere una rettifica o un chiarimento in presenza dell'incongruenza tra la documentazione medica allegata e la selezione della voce “NO” relativa alla riserva. Il bando stabiliva espressamente che i candidati in possesso del titolo di riserva dovessero dichiararlo obbligatoriamente nella compilazione della domanda online su InPA. Il ricorrente, invece, aveva selezionato “NO” alla voce “Riserva dei posti per l'accesso ai concorsi pubblici”.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. La selezione della casella “NO” non è stata qualificata come mero errore materiale, ma come manifestazione di volontà di non usufruire della riserva. In applicazione dei principi di autoresponsabilità e par condicio, il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per sostituire, dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, una dichiarazione di volontà con una diversa e opposta dichiarazione, soprattutto in un concorso di massa. La documentazione medica allegata non è stata ritenuta decisiva, poiché il bando attribuiva rilevanza inequivoca alla dichiarazione espressa circa la volontà di usufruire della riserva. Il TAR ha prescisso dall'esame dell'eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune e ha compensato integralmente le spese di lite.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti, quando la causa è matura per la decisione.
art. 1 l. 68/1999
Prevede la riserva di posti nei concorsi pubblici a favore dei soggetti disabili, nella misura e alle condizioni stabilite dalla legge.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali, il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Rileva ai fini della tutela dei dati relativi alla salute mediante l'oscuramento disposto nella sentenza.
Massime di principio
- Quando il bando di concorso impone al candidato di dichiarare espressamente, nella domanda online, la volontà di usufruire di una riserva di posti, la selezione della voce negativa integra una manifestazione di volontà e non un mero errore materiale emendabile, salvo che dal testo emerga univocamente una diversa intenzione.
- Il soccorso istruttorio non può essere attivato per consentire al candidato, dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, di sostituire una dichiarazione di volontà già resa con una dichiarazione di segno opposto o di introdurre un requisito o titolo non correttamente indicato nella domanda.
- Nei concorsi pubblici, soprattutto quando caratterizzati da un elevato numero di partecipanti, il principio di autoresponsabilità del candidato opera a tutela del buon andamento e della par condicio e impone che ciascun partecipante sopporti le conseguenze degli errori dichiarativi idonei a incidere sulla posizione degli altri concorrenti.
- La produzione di documentazione medica allegata alla domanda non supera l'effetto di una dichiarazione espressa di non voler usufruire della riserva quando la lex specialis attribuisce rilevanza obbligatoria alla dichiarazione online relativa alla fruizione del beneficio.
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