Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 21/03/2019 n. 7970 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il recupero dell'IVA 2005 su acquisti di banane che la Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto operazioni soggettivamente inesistenti, sostenendo che fossero parte di un meccanismo volto ad aggirare i limiti all'importazione e a beneficiare indebitamente di un dazio preferenziale. La contribuente contestava, tra l'altro, l'errata ripartizione dell'onere della prova, sostenendo che l'Amministrazione non avesse dimostrato né l'interposizione soggettiva del cedente né la sua consapevolezza, o conoscibilità con l'ordinaria diligenza, della frode. La contribuente deduceva inoltre la violazione e il mancato esame di precedenti giudicati esterni relativi ad altre annualità e imposte.

La decisione

La Corte ha rigettato i motivi relativi al giudicato esterno, ritenendoli comunque inammissibili: il giudicato esterno ha natura officiosa, il suo mancato rilievo non integra omessa pronuncia e la contribuente mirava sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione dei fatti, preclusa anche dalla doppia conforme. Ha invece accolto il motivo sull'onere della prova, affermando che, per negare la detrazione IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare sia che la fattura provenga da un soggetto diverso dal reale cedente, sia che l'acquirente avrebbe potuto riconoscere la frode usando l'ordinaria diligenza, mediante elementi presuntivi tipici quali il mancato versamento dell'IVA o l'assenza di struttura e mezzi del cedente. Una possibile frode doganale, da sola, non dimostra l'inesistenza soggettiva dell'operazione ai fini IVA. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 21, comma 7, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La norma è richiamata quale disposizione che impedisce la detrazione dell'imposta relativa a operazioni soggettivamente inesistenti.

    L'IVA indicata in fattura non è detraibile quando il documento è emesso da un soggetto diverso da quello che ha effettivamente effettuato la cessione o prestazione. Tuttavia, l'Amministrazione deve provare l'interposizione soggettiva e la conoscibilità della frode da parte dell'acquirente.

  • Art. 2697 c.c.

    L'onere di provare l'inesistenza soggettiva dell'operazione e la possibilità per il contribuente di riconoscere la frode grava sull'Amministrazione finanziaria; non può essere automaticamente trasferito al contribuente.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare la violazione di legge, in particolare in relazione alla ripartizione dell'onere della prova.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione al mancato esame di ulteriori giudicati esterni; il motivo è stato ritenuto inammissibile.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La censura sulla motivazione relativa al giudicato esterno è stata respinta perché mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti, non consentita nei limiti del vizio motivazionale applicabile.

  • Art. 348-ter c.p.c.

    La Corte ha richiamato la preclusione derivante dalla doppia conforme, che limita ulteriormente la possibilità di denunciare in cassazione il vizio di motivazione sulla ricostruzione dei fatti.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto della non debenza, da parte della ricorrente, dell'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto integrale o l'inammissibilità del ricorso, poiché il ricorso è stato accolto, sia pure parzialmente.

Massime di principio

  • In materia di IVA, la contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti richiede la prova concreta che il soggetto indicato in fattura non sia il reale cedente o prestatore.
  • L'Amministrazione deve inoltre dimostrare, con elementi oggettivi e presuntivi qualificati, che il contribuente sapeva o avrebbe potuto sapere, usando l'ordinaria diligenza professionale, di partecipare a una frode.
  • Il semplice coinvolgimento dell'operazione in una frode doganale o in un indebito utilizzo di dazi e quote di importazione non prova automaticamente l'inesistenza soggettiva dell'operazione ai fini IVA.
  • L'onere della prova non può essere invertito: prima l'Amministrazione deve fornire indizi specifici sulla frode e sulla consapevolezza o conoscibilità del contribuente; solo dopo il contribuente deve fornire eventuali elementi contrari.
  • Tra gli indizi normalmente rilevanti possono rientrare il mancato versamento dell'IVA da parte del cedente, l'assenza di una struttura imprenditoriale reale, l'incongruenza dei prezzi o dei flussi commerciali e altre anomalie oggettive, purché valutate complessivamente.
  • Un giudicato relativo ad altra imposta, altra annualità o diverse operazioni non si estende automaticamente alla controversia IVA, soprattutto quando riguardi fatti di importazione differenti.
  • Quando il giudice tributario fonda la decisione soltanto su una frode doganale senza esaminare gli indizi tipici dell'inesistenza soggettiva IVA, la decisione può essere cassata per violazione delle regole sull'onere della prova.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.