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Sentenza

Sentenza n. 436/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento a) dell'ordinanza prot. n. 133 del 06.07.2022 con cui il Comune di Gragnano ha ingiunto alla ricorrente il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 31, comma 4-bis del D.P.R. 380/2001 nella misura di euro 20.000,00; b) di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202204903

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro per mancata esecuzione dell'ordine di demolizione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva presentato domanda di condono edilizio per un manufatto con tettoia realizzato senza permesso di costruire. Dopo il rigetto del condono e l'adozione di un ordine di demolizione, il Comune le aveva notificato, a distanza di circa quattro anni, l'ordinanza di pagamento della sanzione prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, nella misura massima di 20.000 euro. La ricorrente deduceva: in primo luogo, l'assenza di un formale provvedimento di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione, ritenendo insufficiente il verbale della Polizia municipale; in secondo luogo, la violazione del principio di proporzionalità, sostenendo che la sanzione massima fosse sproporzionata rispetto all'entità dell'abuso; in terzo luogo, la violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che l'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 non richieda un autonomo e formale provvedimento di accertamento dell'inottemperanza: è sufficiente una constatazione, anche mediante verbale della Polizia locale, seguita dall'atto sanzionatorio. Nel caso concreto, il verbale era stato regolarmente notificato alla ricorrente e richiamato nell'ordinanza impugnata. Quanto alla misura della sanzione, il Collegio ha ritenuto che, trattandosi di abuso realizzato in area sottoposta a vincolo ai sensi dell'art. 27, comma 2, d.P.R. 380/2001, l'applicazione della sanzione nella misura massima fosse vincolata e non lasciasse margini di graduazione all'amministrazione; pertanto non era ravvisabile violazione della proporzionalità. È stata inoltre esclusa la necessità della comunicazione di avvio del procedimento, poiché l'irrogazione della sanzione costituisce attività vincolata e atto dovuto, rispetto al quale l'apporto partecipativo del privato non avrebbe potuto modificare l'esito. L'ordine di demolizione è stato ritenuto idoneo, in sostanza, ad anticipare la conoscenza delle ulteriori fasi procedimentali. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    La disposizione non richiede un formale provvedimento autonomo di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione; è sufficiente una constatazione, anche mediante verbale della Polizia locale, cui segue l'atto sanzionatorio. In caso di abuso realizzato su area vincolata, la sanzione deve essere applicata nella misura massima.

  • art. 27, comma 2, d.P.R. 380/2001

    Il riferimento alle aree sottoposte a vincolo comporta, secondo la sentenza, l'applicazione vincolata della sanzione pecuniaria nella misura massima prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001.

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio non è necessaria per l'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, in quanto si tratta di attività vincolata e di atto dovuto, rispetto al quale la partecipazione del privato non potrebbe incidere sul contenuto finale.

Massime di principio

  • Ai fini dell'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, non è necessario un autonomo provvedimento formale di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione; è sufficiente una constatazione dell'inadempimento, anche contenuta in un verbale della Polizia locale, purché l'accertamento sia portato a conoscenza dell'interessato e seguito dall'atto sanzionatorio.
  • Quando l'abuso edilizio è realizzato in un'area sottoposta a vincolo ai sensi dell'art. 27, comma 2, d.P.R. 380/2001, la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 costituisce un atto vincolato quanto all'an e al quantum e deve essere irrogata nella misura massima prevista dalla legge.
  • L'irrogazione della sanzione pecuniaria per l'inottemperanza all'ordine di demolizione costituisce attività vincolata e atto dovuto; pertanto, non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 l. 241/1990 quando l'apporto partecipativo del destinatario non potrebbe incidere sull'esito.
  • L'ordine di demolizione può valere, in sostanza, quale avviso della successiva fase procedimentale relativa alle conseguenze della mancata esecuzione, senza che sia necessaria un'ulteriore comunicazione di avvio prima dell'irrogazione della sanzione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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