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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22748/2022 del 10/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Panarello ha chiesto la rideterminazione della pena inflitta con sentenza definitiva per reati in materia di stupefacenti (art. 73, comma 5, DPR 309/1990) commessi nel 2006, invocando: 1) gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 che ha ripristinato trattamenti differenziati per "droghe leggere" e "droghe pesanti" (con limiti edittali più favorevoli per le "leggere"); 2) l'applicazione della modifica normativa introdotta dal d.l. n. 36/2014 conv. nella l. n. 79/2014 che ha ridefinito la cornice edittale (pena da 6 mesi a 4 anni e multa). Il GIP, con ordinanza del 14/06/2021, ha rigettato l'istanza ritenendo che le condanne riguardassero "droghe pesanti" (quindi la sentenza costituzionale n.32/2014 non rileva) e che la riforma normativa del 2014 non poteva applicarsi retroattivamente perché la sentenza era definitiva prima dell'entrata in vigore della riforma.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile (art. 606, comma 3, c.p.p.), ritenendo manifestamente infondato il motivo relativo all'errata qualificazione delle sostanze come "pesanti": la circostanza che le condanne riguardassero "droghe pesanti" emergeva chiaramente dalla motivazione della Corte d'appello richiamata dal GIP e il ricorrente non ha fornito elementi specifici idonei a dimostrare il contrario. La Corte ha altresì richiamato la giurisprudenza sulla illegittimità delle pene basate sui limiti edittali poi dichiarati incostituzionali per le "droghe leggere", ma ha precisato che tale principio non opera nel caso di reati relativi a "droghe pesanti". Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, DPR n. 309/1990

    art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma che disciplina i reati in materia di stupefacenti; la cornice edittale di tale comma è stata oggetto di successive modifiche e della valutazione della Corte costituzionale in relazione alle differenze tra "droghe leggere" e "droghe pesanti"

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 32/2014

    sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale

    Ha dichiarato l'illegittimità di disposizioni che avevano uniformato i trattamenti sanzionatori, ripristinando limiti edittali più favorevoli per le "droghe leggere"; pertanto può dare luogo alla rideterminazione della pena solo se la condotta riguarda "droghe leggere"

  • d.l. n. 36/2014, conv. nella l. n. 79/2014

    d. l. n. 36 del 2014, conv. dalla l. n. 79 del 2014

    Ha ridefinito la cornice edittale per il reato di cui all'art. 73, comma 5 (pena da 6 mesi a 4 anni e multa); la modifica non si applica se la condanna era già irrevocabile prima dell'entrata in vigore, salvo diversa disposizione di retroattività

  • art. 2, quarto comma, cod. pen. (richiamato)

    art. 2, quarto comma, cod. pen.

    Richiamato dal GIP per sostenere che la novella normativa non poteva applicarsi al caso perché la sentenza di condanna era irrevocabile prima dell'entrata in vigore della riforma (regola di non applicazione retroattiva delle norme più favorevoli salvo disposizione espressa)

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma processuale che consente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione quando manifesta infondatezza o vizi formali previsti

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede l'obbligo di condanna alle spese per il ricorrente e consente l'irrogazione di ammende quando l'impugnazione è ritenuta infondata o proposta con colpa

  • Sez. U., n. 33040 del 26/02/2015 (giurisprudenza)

    Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015

    Giurisprudenza della Cassazione che ha affermato l'illegalità della pena fissata sulla base dei limiti edittali poi dichiarati incostituzionali per le "droghe leggere", con conseguente obbligo di rideterminazione se la condanna riguarda tali sostanze

  • Corte Cost. n. 186 del 2000 (richiamata sul punto della colpa)

    Corte cost. n. 186 del 2000

    Principio richiamato per escludere che non possa ricorrere la colpa nella proposizione dell'impugnazione: da ciò deriva la sanzione economica per ricorsi infondati

Massime di principio

  • La sentenza della Corte costituzionale che ripristina limiti edittali più favorevoli opera solo quando la condanna riguarda "droghe leggere": in casi di condanne per "droghe pesanti" non si verifica rideterminazione favorevole della pena
  • Se si invoca l'effetto di una sentenza costituzionale o di una riforma normativa per ottenere la rideterminazione della pena, il ricorrente deve fornire elementi specifici e chiari che dimostrino che la condotta contestata rientra nella categoria (es. "droghe leggere") cui la modificazione favorevole si applica
  • Le modifiche legislative peggiorative o migliorative della cornice edittale si applicano secondo le regole di retroattività/irretroattività; in generale una modifica favorevole posteriore non si applica se la condanna è irrevocabile prima dell'entrata in vigore salvo diversa disposizione
  • La Cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso manifestamente infondato senza entrare nel merito quando manca qualsiasi indicazione probante a sostegno della censura; ciò comporta anche possibile condanna alle spese e ammenda per il ricorrente
  • In sede di istanza di rideterminazione della pena per motivi costituzionali o di novità normativa, è strategico allegare e documentare elementi probatori (es. verbali, motivazioni di merito, qualificazione delle sostanze) che consentano di dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle norme più favorevoli

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