Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 20/06/2017 n. 4251 - Comm. Trib. Prov. Milano

Fideiussioni enunciate in atti giudiziari - Autonomia dei negozi - Tassazione degli interessi di mora - Inapplicabilità della alternativa Iva/Registro.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'assoggettamento all'imposta di registro delle fideiussioni menzionate in un decreto ingiuntivo e degli interessi di mora. Il contestante sosteneva, in particolare, che la fideiussione, in quanto accessoria a un rapporto principale soggetto a IVA, dovesse beneficiare del principio di alternatività IVA/registro e che gli interessi collegati a una somma capitale soggetta a IVA non dovessero scontare autonomamente l'imposta di registro.

La decisione

La tesi è stata respinta. In base all'art. 22, comma 1, del d.P.R. 131/1986, i negozi enunciati nell'atto registrato mantengono autonomia ai fini tributari, indipendentemente dal loro rapporto di accessorietà civilistica. Pertanto, la fideiussione enunciata nel decreto ingiuntivo è soggetta all'imposta di registro anche se il rapporto principale o il creditore sono soggetti a IVA. Anche gli interessi di mora sono soggetti all'imposta proporzionale di registro, poiché sono esclusi dal campo IVA; di conseguenza, nei loro confronti non opera il principio di alternatività previsto dall'art. 40 del d.P.R. 131/1986. La decisione è conforme a Cass. n. 17237/2013 e n. 21775/2014.

Norme richiamate

  • Art. 22, comma 1, d.P.R. 131/1986

    Principio dell'autonomia dei negozi enunciati rispetto a quelli oggetto dell'atto registrato.

    La fideiussione menzionata in un decreto ingiuntivo costituisce un negozio autonomamente rilevante ai fini dell'imposta di registro. L'accessorietà civilistica rispetto al rapporto principale non impedisce l'applicazione autonoma dell'imposta.

  • Art. 40 d.P.R. 131/1986

    Principio di alternatività tra IVA e imposta di registro.

    Il principio non si applica quando la prestazione o il componente economico non rientra nel campo di applicazione dell'IVA. Poiché gli interessi di mora sono esclusi dall'IVA, possono essere assoggettati all'imposta proporzionale di registro.

  • Cass. n. 17237/2013

    Precedente richiamato a conferma dell'assoggettabilità degli interessi di mora all'imposta proporzionale di registro e dell'inapplicabilità del principio di alternatività IVA/registro.

  • Cass. n. 21775/2014

    Precedente conforme sui medesimi principi relativi alla tassazione degli interessi di mora e all'autonomia dei negozi enunciati.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta di registro, un negozio menzionato in un atto giudiziario può essere tassato autonomamente, anche se civilisticamente accessorio rispetto a un altro rapporto.
  • La soggezione a IVA del rapporto principale non si estende automaticamente a una fideiussione enunciata nell'atto: occorre valutare autonomamente il regime fiscale del negozio enunciato.
  • Il principio di alternatività IVA/registro opera solo quando l'operazione è effettivamente soggetta a IVA; non si applica alle componenti escluse dal campo IVA.
  • Gli interessi di mora, essendo esclusi dall'IVA, possono essere assoggettati all'imposta proporzionale di registro anche quando la somma capitale cui si riferiscono è soggetta a IVA.
  • In casi analoghi occorre distinguere tra accessorietà civilistica e autonomia tributaria, verificando separatamente il trattamento fiscale di ciascun negozio o componente economico enunciato nell'atto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.