Sentenza del 20/06/2017 n. 4251 - Comm. Trib. Prov. Milano
Fideiussioni enunciate in atti giudiziari - Autonomia dei negozi - Tassazione degli interessi di mora - Inapplicabilità della alternativa Iva/Registro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'assoggettamento all'imposta di registro delle fideiussioni menzionate in un decreto ingiuntivo e degli interessi di mora. Il contestante sosteneva, in particolare, che la fideiussione, in quanto accessoria a un rapporto principale soggetto a IVA, dovesse beneficiare del principio di alternatività IVA/registro e che gli interessi collegati a una somma capitale soggetta a IVA non dovessero scontare autonomamente l'imposta di registro.
La decisione
La tesi è stata respinta. In base all'art. 22, comma 1, del d.P.R. 131/1986, i negozi enunciati nell'atto registrato mantengono autonomia ai fini tributari, indipendentemente dal loro rapporto di accessorietà civilistica. Pertanto, la fideiussione enunciata nel decreto ingiuntivo è soggetta all'imposta di registro anche se il rapporto principale o il creditore sono soggetti a IVA. Anche gli interessi di mora sono soggetti all'imposta proporzionale di registro, poiché sono esclusi dal campo IVA; di conseguenza, nei loro confronti non opera il principio di alternatività previsto dall'art. 40 del d.P.R. 131/1986. La decisione è conforme a Cass. n. 17237/2013 e n. 21775/2014.
Norme richiamate
Art. 22, comma 1, d.P.R. 131/1986
Principio dell'autonomia dei negozi enunciati rispetto a quelli oggetto dell'atto registrato.
La fideiussione menzionata in un decreto ingiuntivo costituisce un negozio autonomamente rilevante ai fini dell'imposta di registro. L'accessorietà civilistica rispetto al rapporto principale non impedisce l'applicazione autonoma dell'imposta.
Art. 40 d.P.R. 131/1986
Principio di alternatività tra IVA e imposta di registro.
Il principio non si applica quando la prestazione o il componente economico non rientra nel campo di applicazione dell'IVA. Poiché gli interessi di mora sono esclusi dall'IVA, possono essere assoggettati all'imposta proporzionale di registro.
Cass. n. 17237/2013
Precedente richiamato a conferma dell'assoggettabilità degli interessi di mora all'imposta proporzionale di registro e dell'inapplicabilità del principio di alternatività IVA/registro.
Cass. n. 21775/2014
Precedente conforme sui medesimi principi relativi alla tassazione degli interessi di mora e all'autonomia dei negozi enunciati.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro, un negozio menzionato in un atto giudiziario può essere tassato autonomamente, anche se civilisticamente accessorio rispetto a un altro rapporto.
- La soggezione a IVA del rapporto principale non si estende automaticamente a una fideiussione enunciata nell'atto: occorre valutare autonomamente il regime fiscale del negozio enunciato.
- Il principio di alternatività IVA/registro opera solo quando l'operazione è effettivamente soggetta a IVA; non si applica alle componenti escluse dal campo IVA.
- Gli interessi di mora, essendo esclusi dall'IVA, possono essere assoggettati all'imposta proporzionale di registro anche quando la somma capitale cui si riferiscono è soggetta a IVA.
- In casi analoghi occorre distinguere tra accessorietà civilistica e autonomia tributaria, verificando separatamente il trattamento fiscale di ciascun negozio o componente economico enunciato nell'atto.
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