Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 29/09/2015 n. 4168 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

REGISTRO - Decreto ingiuntivo per recupero di somme versate in relazione a polizza a garanzia di credito Iva - Alternatività - Registro in misura fissa.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto ingiuntivo deve essere assoggettato all’imposta di registro in misura fissa. La fideiussione costituisce un’obbligazione accessoria con le stesse caratteristiche dell’obbligazione principale garantita; poiché quest’ultima è soggetta a IVA, opera il principio di alternatività e non è dovuta l’imposta di registro proporzionale.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la misura dell’imposta di registro applicabile a un decreto ingiuntivo ottenuto dalla compagnia assicurativa per recuperare dal debitore principale le somme versate in qualità di garante. Occorreva stabilire se l’atto dovesse essere tassato con aliquota proporzionale, in quanto decreto recante condanna al pagamento di una somma, oppure in misura fissa, in ragione del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro. La fideiussione e la relativa azione di recupero sono state considerate obbligazioni accessorie rispetto all’obbligazione principale, avente natura imponibile ai fini IVA.

Norme richiamate

  • Principio di alternatività tra IVA e imposta di registro

    Quando l’operazione principale è soggetta a IVA, l’atto ad essa collegato non sconta ordinariamente l’imposta di registro in misura proporzionale, ma quella fissa, ove ricorrano i presupposti previsti dalla disciplina tributaria.

  • Disciplina dell’imposta di registro applicabile ai decreti ingiuntivi

    La tassazione del decreto ingiuntivo dipende dalla natura dell’obbligazione posta a fondamento della condanna. Se l’obbligazione garantita è soggetta a IVA e la fideiussione ha natura accessoria, il decreto è tassato in misura fissa.

  • Principio civilistico di accessorietà della fideiussione

    L’obbligazione fideiussoria segue la natura dell’obbligazione principale garantita. Il garante che abbia pagato può agire per il recupero delle somme, senza che tale azione perda il collegamento giuridico e fiscale con il rapporto principale.

Massime di principio

  • Per determinare l’imposta di registro su un decreto ingiuntivo occorre esaminare la natura dell’obbligazione sottostante, non soltanto il fatto che il provvedimento ordini il pagamento di una somma.
  • Quando il decreto deriva dal recupero di somme pagate da un fideiussore o garante, la fideiussione mantiene natura accessoria rispetto al rapporto principale garantito.
  • Se l’obbligazione principale è soggetta a IVA, il principio di alternatività può escludere l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale al decreto ingiuntivo, comportando l’applicazione della misura fissa.
  • La qualificazione fiscale richiede comunque di verificare concretamente il titolo del credito, l’effettiva assoggettabilità a IVA dell’operazione principale e il collegamento tra garanzia, pagamento del garante e azione di recupero.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.