Sentenza n. 817/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'ottemperanza - al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, n. 1780 dell’8 novembre 2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1780 dell'8 novembre 2023
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha provveduto al pagamento dovuto in esecuzione del titolo giudiziale. La ricorrente ha quindi dichiarato, con memoria, l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo il pagamento effettuato dall'amministrazione pienamente satisfattivo rispetto al giudicato azionato. Ha tuttavia condannato l'amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 300,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato. La condanna è stata fondata sulla soccombenza virtuale, poiché l'amministrazione ha ottemperato solo dopo la proposizione del ricorso. La sentenza ha inoltre ordinato l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata; il giudice provvede comunque sulle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere, quando la prestazione eseguita sia pienamente satisfattiva della pretesa del ricorrente.
- La cessazione della materia del contendere non esclude la decisione sulle spese di lite: queste possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale quando l'adempimento intervenga soltanto dopo la proposizione del ricorso.
- L'amministrazione che adempie spontaneamente al giudicato solo a seguito dell'instaurazione del giudizio di ottemperanza può essere condannata al rimborso delle spese processuali e del contributo unificato, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.
Come è indicizzato
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