Sentenza n. 2196/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 285 del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, n. 285, pubblicata in data 07.05.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 285 del 7 maggio 2024 del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 2 ottobre 2024. La sentenza aveva accertato il diritto del ricorrente a ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. Dopo il passaggio in giudicato, attestato il 3 gennaio 2025, e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, il titolo è rimasto ineseguito. Il ricorrente ha quindi chiesto la condanna dell'Amministrazione all'integrale esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora per ogni violazione, inosservanza o ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a. L'Amministrazione si è costituita senza contestare il mancato adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo adeguatamente documentata la pretesa e accertata l'inottemperanza dell'Amministrazione, che non aveva contestato il mancato adempimento dell'obbligo risultante dal giudicato. Ha ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Pavia, provvedendo all'attribuzione della carta docente entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, da attivarsi entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione del ricorrente. Il commissario dovrà adottare gli atti necessari, anche avvalendosi delle strutture organizzative competenti, senza compenso. Il TAR ha invece escluso, allo stato, la penalità di mora richiesta, ritenendo non sussistenti i relativi presupposti in ragione dell'esiguità dell'importo, salva la possibilità di disporla successivamente su istanza in caso di persistente inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e distratte in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato e di fissare, su richiesta, una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la penalità di mora non è stata applicata allo stato, salva una successiva istanza in caso di perdurante inottemperanza.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni
Il termine entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi comportanti il pagamento di somme deve essere decorso prima della proposizione dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione.
art. 8, comma 2, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40
Richiamato in relazione alla regolarizzazione della certificazione del passaggio in giudicato.
art. 22, comma 2, CAD
Richiamato in relazione alla regolarizzazione della certificazione del passaggio in giudicato mediante documentazione informatica.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
art. 26 c.p.a.
Richiamato quale base per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo.
art. 39 c.p.a.
Richiamato per l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile compatibili con il processo amministrativo.
Massime di principio
- Quando un'amministrazione non dà esecuzione a un obbligo specifico risultante da una sentenza passata in giudicato, adeguatamente notificata, e il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli nei confronti delle amministrazioni è decorso inutilmente, il giudice amministrativo può dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'adempimento entro un termine perentorio.
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata contestazione da parte dell'amministrazione dell'inadempimento allegato e documentato dal ricorrente concorre a fondare l'accertamento dell'inottemperanza.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, condizionandone l'intervento al decorso infruttuoso del termine assegnato all'amministrazione e stabilendo le modalità temporali della sua attivazione.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata automaticamente: il giudice può escluderla allo stato, anche considerando l'esiguità dell'importo dovuto, salva la sua eventuale fissazione successiva in caso di persistente inottemperanza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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