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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21546/2024 del 31/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L’amministrazione finanziaria aveva emesso due avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2007 e 2008, determinando sinteticamente il reddito del contribuente ai sensi dell’art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, sulla base degli indici di capacità di spesa del c.d. vecchio redditometro. Il contribuente aveva impugnato gli atti; in primo grado i ricorsi erano stati accolti solo parzialmente, con rideterminazione del reddito, mentre in appello la Commissione regionale aveva riformato la decisione e respinto i ricorsi originari. In cassazione il contribuente ha dedotto sei motivi: 1) nullità/inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per sottoscrizione da parte di funzionario delegato senza produzione della delega; 2) omessa pronuncia sul motivo relativo alla mancanza di contraddittorio preventivo; 3) e 4) violazione dell’art. 38 D.P.R. 600/1973 e degli artt. 2697 e 2727 c.c. per difetto di prova dell’Ufficio e per mancata valutazione della documentazione difensiva, oltre a dedotta violazione del contraddittorio endoprocedimentale; 5) omessa pronuncia sulla dedotta nullità della sanzione amministrativa per violazione dei principi di legalità, tipicità e colpevolezza; 6) in subordine, violazione dell’art. 5 D.Lgs. n. 472 del 1997 e degli artt. 2697 e 2727 c.c., sostenendo l’inesistenza di responsabilità in base alla mera presunzione di capacità di spesa e l’illegittimità della doppia presunzione. Nella memoria il ricorrente ha anche chiesto l’estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata, ma la Corte ha escluso che risultasse una rinuncia chiara e riferibile agli avvisi oggetto del giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo sulla sottoscrizione dell’appello, affermando che è valida la firma del preposto al reparto competente anche senza esibizione della delega, salvo prova dell’estraneità del sottoscrittore o dell’usurpazione del potere di impugnare. Ha respinto i motivi di omessa pronuncia perché la conferma integrale degli avvisi implicava il rigetto delle questioni non espressamente trattate. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi sulla presunzione redditometrica, chiarendo che il vecchio redditometro integra una presunzione legale iuris tantum di capacità contributiva e che il giudice deve valutare solo la prova contraria del contribuente; le doglianze miravano in parte a un nuovo apprezzamento di merito. Ha escluso l’obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale per i tributi non armonizzati, quale è l’IRPEF, precisando che la disciplina dell’art. 38, comma 7, D.P.R. 600/1973, come modificato nel 2010, non era applicabile ratione temporis. Ha respinto anche il motivo sulle sanzioni, affermando che l’art. 5 D.Lgs. n. 472 del 1997 presuppone una condotta cosciente e volontaria e pone una presunzione di colpa a carico del contribuente, senza necessità di prova del dolo o della colpa da parte dell’Ufficio, e che non esiste un divieto generale di doppia presunzione. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 38, comma 4, D.P.R. n. 600 del 1973

    Consente l’accertamento sintetico del reddito sulla base di indici di capacità di spesa; nel vecchio regime opera una presunzione legale iuris tantum di capacità contributiva, superabile solo con prova contraria del contribuente.

  • art. 38, comma 7, D.P.R. n. 600 del 1973

    L’obbligo di invitare il contribuente al contraddittorio è richiamato come disciplina sopravvenuta non applicabile agli accertamenti oggetto di causa, perché relativi ad annualità antecedenti.

  • art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dal ricorrente per contestare la validità dell’appello dell’Ufficio, ma la doglianza è stata ritenuta infondata.

  • art. 18, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla sottoscrizione dell’atto di appello; la censura è stata respinta.

  • art. 53 D.Lgs. n. 546 del 1992

    Invocato per sostenere l’inammissibilità dell’appello dell’Agenzia; la Corte ha ritenuto valida la sottoscrizione dell’atto da parte del preposto al reparto competente.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso il vizio di omessa pronuncia, affermando che la decisione di rigetto integrale degli avvisi comporta il rigetto implicito delle questioni non espressamente trattate.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sul riparto dell’onere della prova; la Corte ha ribadito che, nel redditometro, il contribuente deve fornire la prova contraria rispetto alla presunzione legale di capacità contributiva.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in tema di presunzioni; la Corte ha ribadito la legittimità dell’uso di presunzioni nel redditometro e ha escluso che la censura potesse sovvertire l’apprezzamento di merito.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato implicitamente nel tema della presunzione semplice e del divieto di doppia presunzione; la Corte ha negato l’esistenza nell’ordinamento di un divieto generale di praesumptio de praesumpto.

  • art. 5 D.Lgs. n. 472 del 1997

    Per l’irrogazione delle sanzioni tributarie basta una condotta cosciente e volontaria; opera una presunzione di colpa a carico del contribuente, che può offrire prova contraria, senza necessità per l’Amministrazione di provare il dolo o la colpa.

  • art. 390, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per valutare la rinuncia al ricorso: la Corte ha escluso una rinuncia chiara, esplicita e inequivoca formulata nelle forme prescritte.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 6 D.L. n. 193 del 2016, convertito in L. n. 225 del 2016

    Richiamato dal ricorrente per la definizione agevolata dei carichi pendenti; la Corte ha osservato che non era possibile ricollegare le cartelle indicate agli avvisi impugnati.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • In tema di accertamento sintetico del reddito, il vecchio redditometro integra una presunzione legale iuris tantum di capacità contributiva: una volta dimostrati gli indici di spesa, l’Amministrazione non deve fornire ulteriori prove, spettando al contribuente l’onere di dimostrare che il maggior reddito presunto è inesistente o è stato finanziato con risorse non imponibili.
  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione impugnata, rigettando integralmente la domanda o l’atto, implica logicamente il rigetto delle questioni non esaminate espressamente.
  • Per i tributi non armonizzati non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale: esso rileva solo se previsto da una specifica disposizione, e la disciplina sopravvenuta non opera per accertamenti soggetti alla normativa previgente.
  • In materia di sanzioni tributarie, la responsabilità amministrativa richiede una condotta cosciente e volontaria, operando una presunzione di colpa a carico del contribuente; non è necessaria la prova del dolo o della colpa da parte dell’Ufficio.
  • Non esiste un divieto generale di utilizzo di presunzioni in sequenza: un fatto accertato in via presuntiva può costituire il fatto noto da cui desumere ulteriori presunzioni, purché il ragionamento inferenziale sia logicamente sostenibile.
  • L’atto di appello dell’Ufficio finanziario è validamente sottoscritto dal preposto al reparto competente anche senza produzione della delega specifica, salvo che il contribuente alleghi e provi l’estraneità del firmatario all’ufficio o l’usurpazione del potere di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezza

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