Cassazione Civile, Ordinanza n. 10580/2023 del 19/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva presentato una denuncia DOCFA a seguito del frazionamento di un'unica unità immobiliare costituita da impianto di discarica in quattro subalterni, proponendo per il subalterno n. 2 il classamento in categoria E/9. L'Ufficio aveva invece rettificato il classamento in categoria D/8 e modificato la rendita catastale. Il ricorso per cassazione conteneva tre censure: 1) violazione dello Statuto del contribuente per asserita insufficienza della motivazione dell'avviso di accertamento nel passaggio da categoria particolare E/9 a categoria speciale D/8; 2) violazione della disciplina catastale per avere l'Ufficio determinato la rendita con procedimento indiretto e senza sopralluogo, nonostante si trattasse di immobile a destinazione speciale; 3) violazione delle norme catastali e di settore per non avere considerato la marcata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale dell'immobile, la sua funzionalità a un interesse pubblico e la pretesa assenza di una logica commerciale o industriale, sostenendosi che l'attività di smaltimento rifiuti sarebbe di pubblico interesse e soggetta a vincoli tali da escludere la categoria D.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate tutte le censure: la motivazione dell'avviso era sufficiente nel contesto di una procedura DOCFA, nella quale l'obbligo motivazionale è assolto con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando l'Ufficio non disattende gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente; il sopralluogo non è condizione necessaria di legittimità del classamento, potendo la stima diretta fondarsi anche su documentazione; infine, la discarica con captazione di biogas e vendita di energia elettrica al mercato presenta autonomia funzionale e reddituale ed è destinata a un'attività economico-imprenditoriale, anche se di pubblico interesse, sicché non può essere ricondotta alla categoria E, riservata a immobili sostanzialmente incommerciabili e privi di autonoma redditività. Le spese sono state compensate integralmente per la novità della questione, ed è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 7 L. n. 212 del 2000
nel classamento DOCFA la motivazione dell'avviso è sufficiente se indica i dati oggettivi e la classe attribuita, quando l'Ufficio non contesta gli elementi di fatto dichiarati e compie solo una diversa valutazione tecnica
art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004
è richiamato per distinguere il riclassamento su iniziativa dell'Ufficio, che richiede una motivazione più approfondita, dalla procedura DOCFA collaborativa
art. 11 d.l. n. 70 del 1988 conv. in L. n. 154 del 1988
è richiamato per escludere l'obbligatorietà del sopralluogo in determinate ipotesi di classamento
art. 10 L. n. 1249 del 1939
norma invocata dalla ricorrente sul regime della stima catastale degli immobili speciali
artt. 5 e 10 r.d.l. n. 652 del 1939
norme di riferimento del sistema catastale sulla qualificazione e classamento degli immobili
artt. 6 e 8 d.P.R. n. 1142 del 1949
richiamati per il criterio di classamento fondato sulle caratteristiche intrinseche e sull'uso ordinario e permanente dell'immobile
art. 37 d.P.R. n. 917 del 1986
la stima diretta deve consentire di ricavare il reddito medio ordinario dalle caratteristiche del bene, anche sulla base della documentazione disponibile
art. 7 d.P.R. n. 604 del 1973
conferma che i fabbricati a destinazione speciale o particolare devono essere stimati direttamente
art. 2, comma 40, d.l. n. 262 del 2006 conv. in L. n. 286 del 2006
stabilisce che nelle categorie catastali E non possono essere compresi immobili destinati ad uso commerciale o industriale quando presentino autonomia funzionale e reddituale
art. 177, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006
l'attività di gestione dei rifiuti è qualificata come attività di pubblico interesse, ma ciò non esclude la natura economico-imprenditoriale del bene ai fini catastali
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per la dichiarazione della sussistenza dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Nel classamento catastale conseguente a procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione dell'avviso è soddisfatto con l'indicazione dei dati oggettivi e della categoria/rendita attribuite, purché l'Ufficio non disattenda i fatti dichiarati dal contribuente e si limiti a una diversa valutazione tecnica.
- La stima diretta degli immobili a destinazione speciale o particolare non richiede necessariamente un sopralluogo: l'Amministrazione può fondarsi su risultanze documentali, se la valutazione è mirata e specifica.
- Un immobile destinato a un'attività economico-imprenditoriale, dotato di autonomia funzionale e reddituale, non può essere collocato in categoria catastale E solo perché l'attività svolta persegue anche un interesse pubblico o è soggetta a vincoli pubblicistici.
- Ai fini del classamento, rilevano la destinazione ordinaria e permanente del bene e la sua redditività autonoma, non il regime giuridico della proprietà né la commerciabilità in concreto del bene.
- La categoria catastale E ha natura residuale e va applicata restrittivamente agli immobili sostanzialmente incommerciabili e privi di autonoma redditività.
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