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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10580/2023 del 19/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva presentato una denuncia DOCFA a seguito del frazionamento di un'unica unità immobiliare costituita da impianto di discarica in quattro subalterni, proponendo per il subalterno n. 2 il classamento in categoria E/9. L'Ufficio aveva invece rettificato il classamento in categoria D/8 e modificato la rendita catastale. Il ricorso per cassazione conteneva tre censure: 1) violazione dello Statuto del contribuente per asserita insufficienza della motivazione dell'avviso di accertamento nel passaggio da categoria particolare E/9 a categoria speciale D/8; 2) violazione della disciplina catastale per avere l'Ufficio determinato la rendita con procedimento indiretto e senza sopralluogo, nonostante si trattasse di immobile a destinazione speciale; 3) violazione delle norme catastali e di settore per non avere considerato la marcata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale dell'immobile, la sua funzionalità a un interesse pubblico e la pretesa assenza di una logica commerciale o industriale, sostenendosi che l'attività di smaltimento rifiuti sarebbe di pubblico interesse e soggetta a vincoli tali da escludere la categoria D.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate tutte le censure: la motivazione dell'avviso era sufficiente nel contesto di una procedura DOCFA, nella quale l'obbligo motivazionale è assolto con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando l'Ufficio non disattende gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente; il sopralluogo non è condizione necessaria di legittimità del classamento, potendo la stima diretta fondarsi anche su documentazione; infine, la discarica con captazione di biogas e vendita di energia elettrica al mercato presenta autonomia funzionale e reddituale ed è destinata a un'attività economico-imprenditoriale, anche se di pubblico interesse, sicché non può essere ricondotta alla categoria E, riservata a immobili sostanzialmente incommerciabili e privi di autonoma redditività. Le spese sono state compensate integralmente per la novità della questione, ed è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    nel classamento DOCFA la motivazione dell'avviso è sufficiente se indica i dati oggettivi e la classe attribuita, quando l'Ufficio non contesta gli elementi di fatto dichiarati e compie solo una diversa valutazione tecnica

  • art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004

    è richiamato per distinguere il riclassamento su iniziativa dell'Ufficio, che richiede una motivazione più approfondita, dalla procedura DOCFA collaborativa

  • art. 11 d.l. n. 70 del 1988 conv. in L. n. 154 del 1988

    è richiamato per escludere l'obbligatorietà del sopralluogo in determinate ipotesi di classamento

  • art. 10 L. n. 1249 del 1939

    norma invocata dalla ricorrente sul regime della stima catastale degli immobili speciali

  • artt. 5 e 10 r.d.l. n. 652 del 1939

    norme di riferimento del sistema catastale sulla qualificazione e classamento degli immobili

  • artt. 6 e 8 d.P.R. n. 1142 del 1949

    richiamati per il criterio di classamento fondato sulle caratteristiche intrinseche e sull'uso ordinario e permanente dell'immobile

  • art. 37 d.P.R. n. 917 del 1986

    la stima diretta deve consentire di ricavare il reddito medio ordinario dalle caratteristiche del bene, anche sulla base della documentazione disponibile

  • art. 7 d.P.R. n. 604 del 1973

    conferma che i fabbricati a destinazione speciale o particolare devono essere stimati direttamente

  • art. 2, comma 40, d.l. n. 262 del 2006 conv. in L. n. 286 del 2006

    stabilisce che nelle categorie catastali E non possono essere compresi immobili destinati ad uso commerciale o industriale quando presentino autonomia funzionale e reddituale

  • art. 177, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006

    l'attività di gestione dei rifiuti è qualificata come attività di pubblico interesse, ma ciò non esclude la natura economico-imprenditoriale del bene ai fini catastali

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per la dichiarazione della sussistenza dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • Nel classamento catastale conseguente a procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione dell'avviso è soddisfatto con l'indicazione dei dati oggettivi e della categoria/rendita attribuite, purché l'Ufficio non disattenda i fatti dichiarati dal contribuente e si limiti a una diversa valutazione tecnica.
  • La stima diretta degli immobili a destinazione speciale o particolare non richiede necessariamente un sopralluogo: l'Amministrazione può fondarsi su risultanze documentali, se la valutazione è mirata e specifica.
  • Un immobile destinato a un'attività economico-imprenditoriale, dotato di autonomia funzionale e reddituale, non può essere collocato in categoria catastale E solo perché l'attività svolta persegue anche un interesse pubblico o è soggetta a vincoli pubblicistici.
  • Ai fini del classamento, rilevano la destinazione ordinaria e permanente del bene e la sua redditività autonoma, non il regime giuridico della proprietà né la commerciabilità in concreto del bene.
  • La categoria catastale E ha natura residuale e va applicata restrittivamente agli immobili sostanzialmente incommerciabili e privi di autonoma redditività.

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