Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12731/2026 del 07/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale impugnava la sentenza di patteggiamento perché il GUP aveva applicato la pena nonostante fosse stata riconosciuta la recidiva reiterata e specifica ai sensi dell'art. 99, comma 4, c.p., in violazione dell'art. 444, comma 1-bis, c.p.p. (che vieta l'applicabilità del patteggiamento per i recidivi quando la pena concordata supera i due anni, anche se con pena pecuniaria). Veniva segnalato inoltre un vizio nel calcolo dell'aumento per continuazione e nella indicazione del reato più grave.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto assorbibile la censura sull'accesso al rito (la violazione dell'art. 444, comma 1-bis) rispetto alla automatica nullità della pena, ma ha accertato che il calcolo concretamente effettuato per l'aumento per la continuazione è stato inferiore al minimo inderogabile (un terzo) previsto dall'art. 81, comma 4, c.p. alla luce della recidiva ex art. 99, comma 4, c.p., con la conseguenza che la pena applicata risulta illegale. Pertanto la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Fermo per il prosieguo. La censura relativa all'individuazione del reato più grave è stata ritenuta inammissibile in questa sede in quanto valutativa e non ricompresa fra i motivi tassativi di cassazione avverso il patteggiamento.

Norme richiamate

  • art. 444, comma 1-bis, codice di procedura penale

    Esclude la possibilità di applicare il patteggiamento con pena detentiva superiore a due anni ai soggetti dichiarati recidivi ex art. 99, comma 4, c.p.; la Corte ha ritenuto violato tale divieto nell'accesso al rito, ma ha distinto tra illegittimità delle condizioni di accesso e illegalità della pena.

  • art. 99, comma 4, codice penale

    Disciplina la recidiva reiterata e specifica; la sua semplice menzione o riconoscimento da parte del giudice incide sull'applicabilità del patteggiamento e impone l'operatività dell'aumento per continuazione previsto dall'art. 81 c.p.

  • art. 81, comma 4, codice penale

    Stabilisce l'aumento minimo (un terzo) per la continuazione; la Corte ha ritenuto che, se quel minimo non viene rispettato nel calcolo concreto della pena per un soggetto recidivo, la pena risulta illegale.

  • art. 444, comma 2-bis, codice di procedura penale

    Limita i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento; la Corte ha richiamato tale preclusione per escludere la rilevabilità in Cassazione di questioni meramente valutative come l'individuazione del reato più grave.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, c.p. esclude, ai sensi dell'art. 444, comma 1-bis, c.p.p., l'accesso al patteggiamento quando la pena concordata supera i due anni: prima di concordare un patteggiamento occorre verificare la possibile incidenza della recidiva.
  • La sola violazione delle condizioni di accesso al patteggiamento (art. 444 comma 1-bis) non sempre comporta automaticamente la nullità della pena: l'illegalità sussiste quando la pena applicata è extra o contra legem o quando il calcolo concreto (es. aumento per continuazione) non rispetta limiti inderogabili stabiliti dal codice penale.
  • In presenza di recidiva che impone l'aumento minimo per continuazione, il calcolo finale della pena deve rispettare tale aumento di almeno un terzo; diversamente la sentenza può essere annullata per illegittimità della pena e gli atti rimessi al giudice di merito.
  • Le questioni valutative rilevanti ai fini della determinazione del reato più grave o dell'apprezzamento delle attenuanti sono in genere inammissibili in Cassazione avverso il patteggiamento, salvo i casi tassativi previsti dalla legge.
  • Prassi operativa consigliata: prima di accogliere o proporre un patteggiamento verificare formalmente l'esistenza e gli effetti della recidiva, documentare il calcolo della pena base e degli aumenti/mitigazioni, e, se necessario, evitare accordi che comportino pene superiori ai limiti consentiti per il soggetto recidivo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.