Sentenza n. 193/2026 - L'aquila, Sezione 1
per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'esecuzione dell'ordinanza cautelare del Tar Abruzzo – L'Aquila n. 97/2021; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Villa Rosa S.r.l. il 1° marzo 2022: per l'annullamento, previa sospensione degli effetti - della nota assunta dalla Regione Abruzzo il 19 febbraio 2021 avente ad oggetto “convocazione urgente strutture private accreditate”; - della nota assunta dalla Regione Abruzzo in data 23 febbraio 2021, avente ad oggetto “Schema contratto acquisto prestazioni dell'area territoriale annualità 2020-2021 – inoltro”; - della nota assunta dalla Regione Abruzzo in data 2 marzo 2021, avente ad oggetto “Contratti 2020-2021 – Art. 26- Specialistica ambulatoriale- VDCF ore 18,00 del 03/03/2021”; - della nota assunta dalla Regione Abruzzo in data 8 marzo 2021, avente ad oggetto “Contrattazione 2020-2021 Convocazione Strutture Private”; - della delibera di G.R.A. assunta dalla Regione Abruzzo in data 16 marzo 2021, recante il n. 153/2021, avente ad oggetto “contrattazione 2020 e 2021: definizione linee negoziali per l'acquisto di prestazioni sanitarie da strutture private accreditate – emergenza Covid”, non comunicata alla ricorrente, né pubblicata sul B.U.R.A., conosciuta il 31 marzo 2021; - della nota prot. RA 0071090/21 assunta il 24 febbraio 2021, avente ad oggetto “Tetti di spesa provvisori per i contratti di acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per le prestazioni dell'area territoriale – anno 2021. Comunicazioni”, non comunicata alla ricorrente, conosciuta il 31 marzo 2021, e di ogni altro atto prodromico, consequenziale e, comunque, connesso; e per la declaratoria dell'obbligo a carico della Regione Abruzzo di ammettere la ricorrente alla procedura di negoziazione per l'acquisto di prestazioni di dialisi intrapresa per l'esercizio 2021; I atto di motivi aggiunti proposto per l'annullamento, in parte qua, della delibera assunta in data 4 agosto 2021, recante il n. 510/2021, non comunicata alla ricorrente, avente ad oggetto: “Erogatori privati accreditati per l'assistenza ospedaliera e la specialistica ambulatoriale – provvedimenti in attuazione della DGR n. 153/2021 e della DGR n. 299/2021 – Modifica della DGR 685/2020”, e di ogni altro atto prodromico, consequenziale e, comunque, connesso; e per la declaratoria dell'obbligo a carico della Regione Abruzzo di ammettere la ricorrente alla procedura di negoziazione per l'acquisto di prestazioni di dialisi intrapresa per l'esercizio 2021; nonché per l'esecuzione dell'ordinanza resa dal T.A.R. L'Aquila, n. 97/2021; II atto di motivi aggiunti proposto per l'annullamento in parte qua della nota prot. n. RA/0021076/22 del 20.01.2022, non comunicata alla ricorrente, avente ad oggetto: “Tetti di spesa provvisori per i contratti di acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per le prestazioni dell'area Ospedaliera e Territoriale - anno 2022. Comunicazioni”, e di ogni altro atto prodromico, consequenziale e, comunque, connesso ancorché non conosciuto; e per la declaratoria dell'obbligo a carico della Regione Abruzzo di ammettere la ricorrente alla procedura di negoziazione per l'acquisto di prestazioni di dialisi con riferimento all'esercizio 2022; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Villa Rosa S.r.l. il 3 maggio 2022: III atto di motivi aggiunti proposto per l'annullamento in parte qua - della delibera di G.R.A. assunta dalla Regione Abruzzo in data 29 dicembre 2021, recante il n. 922/2021, avente ad oggetto “Erogatori Privati accreditati per la rete di specialistica ambulatoriale accreditata stabilimenti fkt, studi di radiologia, case di cura, studi medici branche a visita: Approvazione tetti massimi di spesa e adempimenti DGR n. 153/2021 – OPGR n. 105/2020 – DGR n. 298/2021”, non comunicata alla ricorrente; - della nota prot. n. RA/0021076/22 del 20.01.2022, avente ad oggetto: “Tetti di spesa provvisori per i contratti di acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per le prestazioni dell'area Ospedaliera e Territoriale - anno 2022. Comunicazioni”, e di ogni altro atto prodromico, consequenziale e, comunque, connesso ancorché non conosciuto; e per la declaratoria dell'obbligo a carico della Regione Abruzzo di ammettere la ricorrente alla procedura di negoziazione per l'acquisto di prestazioni di dialisi per l'esercizio 2022; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da S.R.L. Villa Rosa il 21 ottobre 2022: per l'annullamento, previa sospensione degli effetti - della nota assunta dalla Regione Abruzzo il 19 febbraio 2021 avente ad oggetto “convocazione urgente strutture private accreditate”; - della nota assunta dalla Regione Abruzzo in data 23 febbraio 2021, avente ad oggetto “Schema contratto acquisto prestazioni dell'area territoriale annualità 2020-2021 – inoltro”; - della nota assunta dalla Regione Abruzzo in data 2 marzo 2021, avente ad oggetto “Contratti 2020-2021 – Art. 26- Specialistica ambulatoriale- VDCF ore 18,00 del 03/03/2021”; - della nota assunta dalla Regione Abruzzo in data 8 marzo 2021, avente ad oggetto “Contrattazione 2020-2021 Convocazione Strutture Private”; - della delibera di G.R.A. assunta dalla Regione Abruzzo in data 16 marzo 2021, recante il n. 153/2021, avente ad oggetto “contrattazione 2020 e 2021: definizione linee negoziali per l'acquisto di prestazioni sanitarie da strutture private accreditate – emergenza Covid”, non comunicata alla ricorrente, né pubblicata sul B.U.R.A., conosciuta il 31 marzo 2021; - della nota prot. RA 0071090/21 assunta il 24 febbraio 2021, avente ad oggetto “Tetti di spesa provvisori per i contratti di acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per le prestazioni dell'area territoriale – anno 2021. Comunicazioni”, non comunicata alla ricorrente, conosciuta il 31 marzo 2021, e di ogni altro atto prodromico, consequenziale e, comunque, connesso; e per la declaratoria dell'obbligo a carico della Regione Abruzzo di ammettere la ricorrente alla procedura di negoziazione per l'acquisto di prestazioni di dialisi intrapresa per l'esercizio 2021; al I atto di motivi aggiunti proposto: per l'annullamento, in parte qua, della delibera assunta in data 4 agosto 2021, recante il n. 510/2021, non comunicata alla ricorrente, avente ad oggetto: “Erogatori privati accreditati per l'assistenza ospedaliera e la specialistica ambulatoriale – provvedimenti in attuazione della DGR n. 153/2021 e della DGR n. 299/2021 – Modifica della DGR 685/2020”, e di ogni altro atto prodromico, consequenziale e, comunque, connesso; e per la declaratoria dell'obbligo a carico della Regione Abruzzo di ammettere la ricorrente alla procedura di negoziazione per l'acquisto di prestazioni di dialisi intrapresa per l'esercizio 2021; nonché per l'esecuzione dell'ordinanza resa dal T.A.R. L'Aquila, n. 97/2021. al II atto di motivi aggiunti che si propongono: per l'annullamento, in parte qua della nota prot. n. RA/0021076/22 del 20.01.2022, non comunicata alla ricorrente, avente ad oggetto: “Tetti di spesa provvisori per i contratti di acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per le prestazioni dell'area Ospedaliera e Territoriale - anno 2022. Comunicazioni”, e di ogni altro atto prodromico, consequenziale e, comunque, connesso ancorché non conosciuto; e per la declaratoria dell'obbligo a carico della Regione Abruzzo di ammettere la ricorrente alla procedura di negoziazione per l'acquisto di prestazioni di dialisi con riferimento all'esercizio 2022. al III atto di motivi aggiunti che si propongono: per l'annullamento, in parte qua - della delibera di G.R.A. assunta dalla Regione Abruzzo in data 29 dicembre 2021, recante il n. 922/2021, avente ad oggetto “Erogatori Privati accreditati per la rete di specialistica ambulatoriale accreditata stabilimenti fkt, studi di radiologia, case di cura, studi medici branche a visita: Approvazione tetti massimi di spesa e adempimenti DGR n. 153/2021 – OPGR n. 105/2020 – DGR n. 298/2021”, non comunicata alla ricorrente; - della nota prot. n. RA/0021076/22 del 20.01.2022, avente ad oggetto: “Tetti di spesa provvisori per i contratti di acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per le prestazioni dell'area Ospedaliera e Territoriale - anno 2022. Comunicazioni”, e di ogni altro atto prodromico, consequenziale e, comunque, connesso ancorché non conosciuto; e per la declaratoria dell'obbligo a carico della Regione Abruzzo di ammettere la ricorrente alla procedura di negoziazione per l'acquisto di prestazioni di dialisi per l'esercizio 2022; IV atto di motivi aggiunti che si propongono: per l'annullamento, in parte qua - della delibera di G.R.A. assunta dalla Regione Abruzzo in data 31.08.2022, recante il n. 500, avente ad oggetto “Erogatori privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale. Approvazione tetti di spesa biennio 2022-2023 ed ulteriori disposizioni”, pubblicata sul BURA ordinario n. 39 del 28.09.2022, non comunicata alla ricorrente; - delle note assunte dalla A.S.L. di Pescara in data 19.05.2022, prot. n. 0068805, ed in data 04.07.2022, prot. n. 0083298/22, e dei relativi allegati, richiamati nella DGR n. 500/2022, ancorché non conosciuti; - della nota assunta dalla A.S.L. di Avezzano-Sulmona-L'Aquila del 22.06.2022, prot. n. 0124115, e dei relativi allegati, richiamati nella DGR n. 500/2022, ancorché non conosciuti; - della nota assunta dalla A.S.L. di Lanciano-Vasto-Chieti del 10.05.2022, prot. n. 28223U22-CH, e dei relativi allegati, richiamati nella DGR n. 500/2022, ancorché non conosciuti; - della nota assunta dalla A.S.L. di Teramo del 12.05.2022, prot. n. 0063542, e dei relativi allegati, richiamati nella DGR n. 500/2022, ancorché non conosciuti; - della nota regionale prot. n. 0339897/22 del 20.09.2022, avente ad oggetto "Trasmissione schema contrattuale 2022-2023 per l'acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ai sensi dell'art. 8-quinquies del D.lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii.”, non comunicata alla ricorrente; e per la declaratoria dell'obbligo a carico della Regione Abruzzo di ammettere la ricorrente alla procedura di negoziazione per l'acquisto di prestazioni di dialisi per il biennio 2022-2023; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Villa Rosa S.r.l. il 1° febbraio 2023: per l'annullamento, in parte qua - della delibera di G.R.A. assunta dalla Regione Abruzzo in data 20 dicembre 2022, recante il n. 806, avente ad oggetto “Contratto per l'acquisto ex art. 8 quinquies D.lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. di prestazioni sanitarie dell'area specialistica ambulatoriale. Biennio 2022-2023”, non comunicata alla ricorrente; - per quanto occorrer possa, della delibera di G.R.A. assunta dalla Regione Abruzzo in data 16 novembre 2022, recante il n. 684, avente ad oggetto “modifiche introdotte in materia di accordi contrattuali ex art. 8 quinquies del D.lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. dalla L. n. 118/2022. Disposizioni”, non comunicata alla ricorrente; e per la declaratoria dell'obbligo a carico della Regione Abruzzo di ammettere la ricorrente alla contrattazione per l'acquisto di prestazioni di dialisi per il biennio 2022-2023; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Villa Rosa S.r.l. il 25 settembre 2023: per l'annullamento della delibera di G.R.A. assunta dalla Regione Abruzzo in data 19.06.2023, recante il n. 344, avente ad oggetto “DGR n. 500/2022 ‘Erogatori privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale. Approvazione tetti di spesa biennio 2022-2023 ed ulteriori disposizioni'. Modifica”, nella parte in cui ha nuovamente escluso la ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti regionali e aziendali relativi alla determinazione dei tetti di spesa e alla contrattazione per l'acquisto di prestazioni sanitarie di dialisi per gli esercizi 2021, 2022 e il biennio 2022-2023, nonché atti adottati in asserita esecuzione di un'ordinanza cautelare
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La struttura sanitaria privata accreditata ha proposto il ricorso introduttivo per l'esecuzione dell'ordinanza cautelare del TAR Abruzzo n. 97/2021 e numerosi motivi aggiunti per ottenere l'annullamento, in parte qua, di atti regionali e delle aziende sanitarie concernenti la convocazione delle strutture private, gli schemi contrattuali, i tetti di spesa provvisori e definitivi e le linee negoziali per l'acquisto di prestazioni sanitarie di dialisi. La ricorrente ha inoltre chiesto la declaratoria dell'obbligo della Regione di ammetterla alla procedura di negoziazione per gli esercizi 2021, 2022 e per il biennio 2022-2023. Dal testo della sentenza non risultano esposti in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché la decisione è fondata sulla dichiarazione sopravvenuta di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha preso atto della memoria del 30 gennaio 2026 con cui la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso. Ha quindi dichiarato l'intero giudizio, comprensivo del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e delle domande connesse di esecuzione dell'ordinanza cautelare, improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, c.p.a. Non è stata pronunciata alcuna decisione sul merito della legittimità degli atti impugnati né sull'obbligo di ammissione alla contrattazione. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità del caso e della complessità in fatto della controversia.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di definire il giudizio quando sopravviene una situazione che determina il venir meno dell'interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato quale base processuale per la definizione della controversia in presenza della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara in modo espresso di non avere più interesse alla decisione, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esame dei motivi di ricorso e della legittimità degli atti impugnati.
- La sopravvenuta carenza di interesse può definire unitariamente il giudizio anche quando esso comprenda ricorso introduttivo, motivi aggiunti e domande connesse di esecuzione di una misura cautelare, purché la dichiarazione riguardi la prosecuzione della controversia nel suo complesso.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, la regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione integrale quando il giudice ravvisi peculiarità del caso e complessità della controversia.
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