Sentenza n. 1572/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento del Comune di Venaria Reale, Settore Attività Economiche e Produttive – SUAP del 17 marzo 2023 avente ad oggetto “art. 19, comma 3, legge 7 agosto 1990, n. 241. – sospensione dell'attività SCIA prot. 3244/2023 del 02/02/2023 – Id Pratica 02936700216-18012023-1000”; - del provvedimento del Comune di Venaria Reale, Settore Attività Economiche e Produttive – SUAP del 14 marzo 2023 (prot. n. 7660/2023) nella parte in cui subordina l'attivazione della media struttura di vendita tra corso Machiavelli e via Don Sapino (la “MSV”) ad una serie di presupposti e, in particolare, laddove stabilisce che l'attivazione della suddetta MSV non potrebbe intervenire perché non sarebbero “ancora stati soddisfatti gli obblighi convenzionali riguardanti i vincoli dell'edilizia residenziale pubblica (convenzionata ed in locazione)”; - del non conosciuto parere emesso dal Comune di Venaria Reale, Settore Urbanistica ed Edilizia Privata (prot. 7111/2023) dell'8 marzo 2023 (richiamato nei precedenti atti), nella parte in cui stabilisce che l'attivazione della suddetta MSV non potrebbe intervenire perché non sarebbero ancora stati soddisfatti gli obblighi convenzionali riguardanti i vincoli dell'edilizia residenziale pubblica (convenzionata ed in locazione); - di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato e/o comunque connesso ancorché non conosciuto; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 25.05.2023: - del parere emesso dal Comune di Venaria Reale, Settore Urbanistica ed Edilizia Privata (prot. 7111/2023) l'8 marzo 2023, già impugnato con ricorso principale e ora oggetto di motivi aggiunti in quanto nel frattempo conosciuto; - della nota del 29 marzo 2023 (prot. 9407/2023) del Comune di Venaria Reale, Settore Attività Economiche e Produttive – SUAP nella parte in cui prevede che “ai fini dell'istruttoria della pratica [della SCIA Agibilità, n.d.r.]…occorrono le seguenti integrazioni/modifiche: … - Dichiarazione…attestante il rispetto degli adempimenti previsti dalla Convenzione (rispetto quote edilizia convenzionata, collaudo opere di urbanizzazione, ecc.) - Dichiarazione sulla localizzazione della quota di Edilizia Residenziale Sociale afferente l'intervento, completo di elaborato per la verifica… Inoltre occorre ottemperare a quanto previsto dall'atto di convenzione rep n.58215/29625 del 27 luglio 2017…e l'atto di convenzione edilizia rep. N. 61503 /32367 del 16 gennaio 2020…nonché l'ottemperanza di quanto prescritto dall'art. 7 del Permesso di costruire n.PC13/22 rilasciato in data 10/08/2022” ; - della comunicazione del 18 aprile 2023 del Comune di Venaria Reale, Settore Urbanistica ed Edilizia Privata al Settore Attività Economiche e Produttive – SUAP (prot. 11421/2023) nella quale si prevede che la segnalazione certificata di agibilità è sospesa perché “mancano integrazioni documentali e non è stato adempiuto a quanto previsto dalla Convenzione edilizia riguardante l'assolvimento degli obblighi di edilizia convenzionata ed edilizia in locazione”; - dell'atto del Comune di Venaria Reale, Settore Attività Economiche e Produttive – SUAP del 20 aprile 2023 (prot. 11729/2023) avente ad oggetto “diffida ad adempiere ex art. 1454 codice civile”; - di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato e/o comunque connesso ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti comunali relativi alla sospensione della SCIA per l'attività di una media struttura di vendita e alla richiesta di adempiere agli obblighi convenzionali in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società ricorrenti hanno impugnato, con il ricorso introduttivo e con motivi aggiunti, diversi atti del Comune di Venaria Reale riguardanti l'attivazione di una media struttura di vendita. In particolare, sono stati contestati la sospensione dell'attività oggetto di SCIA ai sensi dell'art. 19, comma 3, l. 241/1990; gli atti che subordinavano l'attivazione della struttura all'adempimento di obblighi convenzionali relativi all'edilizia residenziale pubblica, convenzionata e in locazione; il parere urbanistico presupposto; la richiesta di integrazioni documentali nell'ambito della SCIA di agibilità; la comunicazione di sospensione della segnalazione certificata di agibilità; nonché la diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. Il testo non riporta il dettaglio dei singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Nel corso del giudizio, le ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione, chiedendo la dichiarazione di improcedibilità con compensazione delle spese. La sopravvenuta carenza di interesse è stata motivata dal provvedimento comunale prot. 15344/2026, con il quale il Comune ha comunicato che gli effetti della segnalazione certificata di agibilità relativa alla media struttura di vendita si erano consolidati per decorso dei termini previsti dall'art. 19, comma 3, l. 241/1990. Il Comune ha aderito alla richiesta di improcedibilità e alla compensazione delle spese. Il TAR ha quindi dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare il merito delle censure, compensando integralmente le spese di lite.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 19, comma 3, l. 241/1990
gli effetti dell’istanza di agibilità sono consolidati per decorso dei termini di cui all’art. 19 comma 3 Legge 241/1990
Il decorso del termine ha determinato il consolidamento degli effetti della segnalazione, facendo venir meno l'interesse delle ricorrenti alla decisione sulle precedenti contestazioni.
art. 24 d.P.R. 380/2001
Indicato quale base normativa della segnalazione certificata di agibilità oggetto della vicenda.
art. 1454 c.c.
Richiamato quale fondamento della diffida ad adempiere impugnata con motivi aggiunti.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo deve essere dichiarato improcedibile quando, per effetto di una sopravvenienza, viene meno in modo concreto e attuale l'interesse del ricorrente alla decisione, anche se l'atto impugnato non è stato formalmente annullato.
- Il consolidamento degli effetti di una segnalazione amministrativa per decorso del termine previsto dalla legge può determinare la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione degli atti con cui l'amministrazione aveva sospeso o contestato quegli effetti.
- Quando il ricorrente dichiara il sopravvenuto difetto di interesse e l'amministrazione aderisce alla richiesta, il giudice può definire il giudizio in rito senza esaminare le censure di merito.
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