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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04676/2026 del 04/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che ne aveva confermato la responsabilità per una rapina. Il primo motivo contestava la correttezza della motivazione della decisione di merito, deducendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto rinnovare l'istruttoria dibattimentale dopo un precedente annullamento con rinvio, in particolare per acquisire un accertamento tecnico eseguito dai carabinieri del R.I.S. di Messina. Il secondo motivo denunciava il travisamento della prova quanto alla ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria e alle dichiarazioni della persona offesa, sostenendo che la motivazione non fosse coerente con il compendio probatorio e chiedendo, in sostanza, una diversa lettura dei fatti. La Corte di cassazione ha rilevato inoltre che il giudice di merito aveva valorizzato il riconoscimento dell'imputato nelle immagini di videosorveglianza, la circostanza che poco dopo era stata commessa un'ulteriore rapina con il medesimo mezzo di trasporto e l'assenza di spiegazioni dell'imputato per la sua mancata presenza nel luogo di detenzione domiciliare.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che il vizio di motivazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. riguarda il contrasto logico della sentenza con massime di esperienza o con altre affermazioni del provvedimento, mentre nel caso concreto il giudice di merito aveva ritenuto sufficiente il materiale probatorio già acquisito e non necessaria la rinnovazione dell'istruttoria. Ha dichiarato non consentito il secondo motivo, perché volto a ottenere una nuova e diversa ricostruzione del fatto in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen.

    Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con altre affermazioni contenute nel provvedimento, non essendo consentita una rivalutazione del merito.

  • art. 192, comma 3, c.p.p.

    le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa

    Le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, purché il giudice verifichi e motivi credibilità soggettiva del dichiarante e attendibilità intrinseca ed estrinseca del racconto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova ricostruzione del fatto mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, quando la motivazione sia esente da vizi logici e giuridici.
  • La mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale non integra di per sé vizio di motivazione se il giudice di appello ritiene sufficiente il compendio probatorio già acquisito e spiega le ragioni della decisione.
  • Il vizio di motivazione deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. presuppone un reale scarto logico-argomentativo della sentenza rispetto alle massime di अनुभवienza o ad altre affermazioni del medesimo provvedimento, non una mera contrapposizione di letture probatorie.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono, se adeguatamente vagliate sotto il profilo della credibilità e dell'attendibilità, sostenere da sole l'affermazione di responsabilità senza che operi la disciplina probatoria rafforzata prevista per la chiamata in correità ex art. 192, comma 3, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della provaNullità processuale

Testo integrale

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